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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28197/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, operante nel settore immobiliare e titolare di un immobile acquisito in leasing, aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo per l’anno d’imposta 2013. Sosteneva di non poter superare il test di operatività per cause obiettive: l’immobile era rimasto sfitto dopo la cessazione della locazione a una società poi fallita, la società era in liquidazione per perdite e mancata ricapitalizzazione dei soci, e la difficoltà di locare o vendere il bene sarebbe dipesa anche dalla pendenza di una revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento della precedente proprietaria. L’istanza era stata respinta dall’Amministrazione; i giudici tributari di merito avevano confermato il diniego. In Cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, lamentando che la CTR non avesse correttamente valutato le prove sulle obiettive condizioni ostative all’operatività; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. L’Agenzia, con ricorso incidentale, sosteneva invece l’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per asserita non impugnabilità del diniego di disapplicazione, deducendo violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo della contribuente perché mirava in realtà a un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR non era mancante né meramente apparente, essendo comprensibile la ratio decidendi, fondata sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa antielusiva. Ha altresì rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che il diniego di disapplicazione reso dal Direttore regionale è atto definitivo in sede amministrativa, con immediata rilevanza esterna, qualificabile come diniego di agevolazione e quindi impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992, con cognizione piena anche sul merito della richiesta. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, mentre non si applica tale previsione all’Agenzia per la sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    costituisce il fondamento procedurale dell’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva; il diniego reso all’esito della procedura ha autonoma rilevanza esterna.

  • art. 30 L. n. 724/1994

    disciplina le società non operative e il relativo test di operatività; la disapplicazione è ammissibile solo in presenza di obiettive situazioni che impediscano il raggiungimento dei ricavi/minimi presunti.

  • art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992

    il diniego di disapplicazione è assimilato a un diniego di agevolazione ed è pertanto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    il contribuente ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia che definisca stabilmente la propria posizione rispetto alla pretesa tributaria rappresentata dal diniego.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per la dedotta violazione di legge sul diniego di disapplicazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato per il vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, consentendo il controllo solo sulle anomalie motivazionali estreme.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale nel senso della sua drastica riduzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene menzionato per l’ulteriore contributo unificato, ma la sua applicazione è esclusa per l’Agenzia perché soccombente come amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito: se il motivo mira a una diversa valutazione delle prove o dei fatti già scrutinati dal giudice di appello, esso è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi confinato alle sole anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva; non è più sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva reso dall’organo regionale dell’Amministrazione finanziaria ha natura di atto definitivo con immediata rilevanza esterna ed è impugnabile davanti al giudice tributario come diniego di agevolazione.
  • L’impugnazione del diniego di disapplicazione attribuisce al contribuente una tutela a cognizione piena: il giudice non si limita al controllo formale dell’atto, ma può esaminare la fondatezza sostanziale della richiesta di disapplicazione e, se ne ricorrono i presupposti, riconoscere il beneficio.
  • Per superare la disciplina delle società non operative occorre allegare e dimostrare l’esistenza di obiettive situazioni impeditive; la mera prospettazione di difficoltà economiche o di contenziosi non basta se il giudice di merito esclude, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, la sussistenza dei presupposti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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