Sentenza n. 7940/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse; - dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b)l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno; per l’accertamento - del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocato nella relativa graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica - delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, riconoscendogli il titolo di riserva dichiarato; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale dei vincitori e graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della giustizia, nonché gli atti di valutazione della prova e dei titoli, nella parte in cui non è stato riconosciuto il titolo di riserva per invalidità civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, deducendo il mancato riconoscimento del titolo di riserva per invalidità civile, dichiarato nella domanda di partecipazione. Ha sostenuto che l’omesso riconoscimento violasse la lex specialis, la legge n. 68/1999, l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, i principi di buon andamento, giusto procedimento e par condicio concorsorum, nonché che integrasse eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Il ricorrente ha evidenziato di avere conseguito 21/30, lo stesso punteggio di candidati inseriti tra i vincitori, e ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e la ricollocazione in graduatoria. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno dedotto che la quota del 10% riservata alle persone con disabilità era già stata integralmente coperta da 260 candidati, l’ultimo dei quali aveva conseguito 23/30. Il ricorrente ha replicato che permaneva l’interesse al riconoscimento della riserva in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso fosse l’amministrazione presso la quale i vincitori sarebbero stati assunti e che, pertanto, non fosse estraneo alla procedura. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso. Il bando riservava il 10% dei posti di ciascun codice di concorso alle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999. La Commissione aveva collocato in graduatoria 260 candidati titolari della riserva, e l’ultimo di essi aveva ottenuto 23/30, punteggio superiore ai 21/30 del ricorrente. La quota riservata risultava quindi integralmente coperta da candidati con punteggio superiore, sicché la mancata inclusione del ricorrente tra i vincitori non dipendeva dal mancato riconoscimento del suo titolo, ma dall’esaurimento della quota. La parità di punteggio con altri candidati vincitori non attribuiva al ricorrente una posizione utile, poiché tali candidati erano destinatari di diversi titoli di riserva o preferenza idonei a determinarne la precedenza. Il TAR ha inoltre rilevato che l’eventuale futuro scorrimento non era precluso e che, qualora se ne fossero verificati i presupposti, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare anche la posizione del ricorrente; tuttavia, tale eventualità non fondava l’attuale domanda di annullamento o di ricollocazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lex specialis del concorso
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il dieci per cento dei posti, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
La quota del 10% riservata alle persone con disabilità opera entro il limite dei posti riservati; una volta integralmente coperta da candidati titolari della riserva con punteggio superiore, il candidato con punteggio inferiore non può pretendere l’inserimento tra i vincitori in base al solo possesso del titolo.
art. 35, comma 3-bis, lettera a), d.lgs. 165/2001
È richiamato quale fondamento normativo della riserva di posti prevista dal bando.
legge 12 marzo 1999, n. 68
La riserva prevista dal bando a favore delle persone con disabilità deve essere applicata nei limiti della quota disponibile e secondo l’ordine della graduatoria dei candidati aventi titolo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti processuali e l’integrità del contraddittorio.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, il possesso di un titolo di riserva non attribuisce di per sé il diritto all’inserimento tra i vincitori quando il contingente dei posti riservati sia già integralmente coperto da candidati titolari della medesima riserva collocati in posizione migliore e con punteggio superiore.
- La parità di punteggio con candidati utilmente collocati non determina necessariamente la parità di posizione in graduatoria quando questi ultimi siano destinatari di diversi titoli di riserva o preferenza previsti dalla disciplina concorsuale, idonei a determinarne la precedenza.
- Il mancato inserimento di un candidato nella graduatoria dei vincitori deve essere imputato all’esaurimento della quota di riserva, e non a omesso riconoscimento del titolo, quando l’amministrazione abbia collocato nella quota il numero previsto di candidati aventi titolo, tutti con punteggio superiore.
- La mera eventualità di un futuro scorrimento della graduatoria non rende attuale il diritto all’inserimento tra i vincitori né impone l’annullamento della graduatoria, ferma restando la necessità di valutare la posizione del candidato titolare della riserva qualora lo scorrimento venga effettivamente disposto e ne ricorrano i presupposti.
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