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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12189/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini IRAP, IRES e IVA per l'anno 2008, fondato su un PVC conseguente a verifica della Guardia di finanza. Secondo l'Ufficio, la società si era avvalsa di tre cooperative riconducibili al medesimo imprenditore mediante appalti solo apparenti, in realtà integranti una illecita somministrazione di manodopera; inoltre, le cooperative avrebbero utilizzato autotrasportatori formalmente dipendenti ma in concreto operanti in proprio. Da ciò erano scaturite riprese per costi non deducibili, IVA indebitamente detratta, spese per personale illegittimamente dedotte ai fini IRAP e omesso versamento di contributi. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo simulati gli appalti e sufficiente, per la prova, la dichiarazione resa da un soggetto referente del personale, corroborata da ulteriori elementi istruttori. I ricorrenti hanno quindi dedotto: omessa pronuncia, motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c. per l'uso probatorio delle dichiarazioni del terzo e per il riparto dell'onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l'effettiva sussistenza dei requisiti dell'appalto; omessa pronuncia sul motivo relativo alla pretesa fittizia interposizione soggettiva dei lavoratori autonomi impiegati dalle cooperative.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale, poiché consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito: qualificazione dell'illecita somministrazione di lavoro in base alla mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore, valorizzazione delle dichiarazioni del terzo insieme ad altri elementi oggettivi (medesimo personale che transitava tra cooperative e conformità alle richieste della committente). Ha poi escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulla prova presuntiva, osservando che la base probatoria era composta da un complesso di elementi convergenti offerti dall'amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo, a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la questione della fittizia interposizione di persone riguardava un profilo che non incideva direttamente sulla posizione fiscale dei ricorrenti ma semmai su quella delle cooperative. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del divieto di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR si è pronunciata sui punti decisivi della controversia.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione; la Corte ritiene che la sentenza d'appello contenga una motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come regola sulla motivazione della sentenza; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che non vi è stata violazione dell'onere della prova, poiché la pretesa erariale era sorretta da un complesso di elementi probatori offerti dall'amministrazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ritiene corretta la valutazione degli indizi in combinazione con altri elementi di riscontro.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sulla prova presuntiva; la Corte esclude che le dichiarazioni del terzo siano state valorizzate in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle prove; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte precisa che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e non questioni o argomentazioni, dichiarando inammissibile il terzo motivo.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte dichiara la doglianza inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e supera il "minimo costituzionale"; non è necessario che risponda analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.
  • In materia di appalti e somministrazione di manodopera, la qualificazione del rapporto dipende dall'effettiva autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore: se emerge la mera messa a disposizione di forza lavoro, il contratto può essere ritenuto simulato o illecito.
  • Le dichiarazioni di un terzo possono concorrere alla prova, purché siano inserite in un quadro istruttorio complessivo e corroborate da ulteriori elementi oggettivi idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando la decisione si fonda su elementi probatori effettivamente forniti dalla parte onerata della prova; la censura è infondata se mira solo a contestare il peso attribuito alle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se è indicato un preciso fatto storico, non quando la doglianza investe questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove, perché il controllo di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
  • La parte non ha interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su questioni che non incidono direttamente sulla propria posizione giuridica o sul proprio debito, ma riguardano semmai soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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