Cassazione Civile, Ordinanza n. 20956/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da alcune azioni revocatorie ordinarie proposte da creditori di società garantite da fideiussione contro il fondo patrimoniale costituito da uno dei garanti con il coniuge, nel quale erano stati conferiti immobili. Il tribunale aveva accolto le domande e dichiarato l'inefficacia del fondo verso i creditori. In appello, i coniugi avevano contestato: 1) che al momento della costituzione del fondo non vi fosse ancora un credito e quindi mancasse la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie; 2) che esistessero altri beni idonei a soddisfare il credito, con conseguente insussistenza dell'eventus damni; 3) che, dovendo considerarsi anche il patrimonio delle società garanti, il danno non sussistesse; 4) che il giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di limitare l'inefficacia ai soli successivi ampliamenti del fondo. La ricorrente incidentale, cessionaria di un credito, ha a sua volta censurato il rigetto del proprio intervento/legittimazione, sostenendo che la cessione in blocco fosse provata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che la mancata contestazione delle parti bastasse a dimostrarla.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza del debito e, nel caso di fideiussione, il debito del fideiussore va ricondotto al momento della nascita del credito garantito; pertanto gli atti dispositivi successivi alla fideiussione sono revocabili se compiuti in pregiudizio del creditore. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mentre la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancata prova del valore effettivo degli altri beni e sulla necessità di valutare il pregiudizio con riferimento al patrimonio del solo debitore convenuto in revocatoria. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva interpretato la sentenza di primo grado come contenente un implicito rigetto della domanda subordinata, e i ricorrenti non avevano fornito elementi idonei a dimostrare l'erroneità di tale lettura. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che nella specie aveva escluso la prova della riferibilità del credito ceduto a quello in causa. Sono state compensate le spese tra i ricorrenti principale e incidentale; i ricorrenti, in via solidale, sono stati condannati a rifondere le spese alla controricorrente impresa bancaria.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza di un debito e, per gli atti successivi alla fideiussione, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; il debito del fideiussore si collega alla nascita del credito garantito.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova non è stata accolta perché la Corte ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse contestato in modo utile la ratio della decisione di merito e non avesse dato prova del valore dei beni asseritamente capienti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di appello interpreta la sentenza di primo grado come contenente un implicito rigetto della domanda subordinata, purché tale lettura non sia specificamente e validamente censurata.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c., senza che la censura sia stata accolta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale; la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla prova della cessione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche quando il credito garantito non sia ancora esigibile, purché il debito esista; nel caso di fideiussione, gli atti dispositivi del fideiussore compiuti dopo la prestazione della garanzia sono valutati con riferimento alla nascita del credito garantito.
- Ai fini dell'eventus damni, la parte che invoca la revocatoria deve confrontarsi con la concreta prova del valore dei beni residui: la mera esistenza di altri beni non basta se non ne sia dimostrata la reale capienza.
- Quando la revocatoria è proposta contro un solo coobbligato in solido, la valutazione del pregiudizio va compiuta sul patrimonio del solo convenuto, non potendosi automaticamente sommare i patrimoni degli altri obbligati.
- L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice di appello interpreta la decisione di primo grado come comprensiva di un implicito rigetto della domanda; per censurare tale lettura è necessaria una specifica impugnazione della ricostruzione adottata dal giudice di merito.
- La prova dell'inclusione di un credito nella cessione in blocco è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che può verificare se l'indicazione della categoria del credito consenta o meno di ricondurre ad essa il credito controverso.
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