Sentenza del 11/05/2017 n. 11613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Napoli, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005. Gli avvisi recuperavano ricavi ritenuti non dichiarati e contestavano l'irregolarità di alcune fatture. La contribuente aveva eccepito, con successo, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, perché gli avvisi erano stati notificati prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, senza indicazione di specifiche e motivate ragioni di urgenza, oltre che per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimi gli avvisi emessi prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Il termine decorre dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e garantisce il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale. In assenza di specifiche ragioni di particolare urgenza, l'emissione anticipata dell'avviso determina l'illegittimità dell'atto. La Corte ha deciso la causa nel merito, confermando l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di giudizio sono state compensate, considerata l'evoluzione della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente dispone di sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza è illegittimo, salvo che l'Amministrazione indichi specifiche ragioni di particolare urgenza. Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e i principi di collaborazione e buona fede.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, anche quando l'accesso sia finalizzato soltanto alla raccolta di documentazione. Dal rilascio della copia del verbale decorre il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
Ha chiarito che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza, perché il termine garantisce il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Cassazione, sentenza n. 7843 del 17 aprile 2015
Ha applicato il principio secondo cui il termine di sessanta giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, necessario in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria effettua accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa, deve essere redatto e consegnato il processo verbale di chiusura delle operazioni.
- Dal rilascio del verbale decorre un termine di sessanta giorni durante il quale il contribuente può presentare osservazioni e richieste; l'avviso di accertamento, di regola, non può essere notificato prima della scadenza.
- L'emissione anticipata dell'avviso comporta normalmente l'illegittimità dell'atto, anche se le contestazioni fiscali potrebbero essere sostanzialmente fondate.
- L'Amministrazione può derogare al termine solo in presenza di una particolare urgenza, che deve essere concreta, specifica e adeguatamente motivata nell'avviso.
- Il termine tutela il contraddittorio procedimentale: il contribuente deve poter conoscere gli esiti della verifica e formulare osservazioni prima dell'adozione dell'atto impositivo.
- In caso di controversia, è essenziale verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione o notificazione dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza.
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