Sentenza del 11/05/2017 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Brescia
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio tardiva - Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione tardiva ha comportato la decadenza della società resistente dal diritto di produrre documenti. Le cartelle di pagamento non hanno quindi potuto essere utilizzate come prova della notifica. Di conseguenza, l'affermazione del contribuente relativa alla mancata notifica delle cartelle è stata ritenuta processualmente comprovata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della costituzione in giudizio oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992. La società di riscossione aveva prodotto tardivamente le cartelle di pagamento notificate, nel tentativo di dimostrare la regolarità della notifica e della pretesa. Il contribuente sosteneva invece di non aver ricevuto le cartelle.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Costituzione in giudizio del resistente entro sessanta giorni
Il termine per la costituzione in giudizio del resistente è rilevante anche ai fini della produzione documentale. La costituzione oltre il sessantesimo giorno determina la decadenza dalla possibilità di produrre documenti, comprese le cartelle di pagamento destinate a dimostrare la notifica della pretesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il resistente deve rispettare il termine di sessanta giorni per costituirsi e depositare tempestivamente la documentazione su cui fonda la propria difesa.
- La produzione tardiva delle cartelle di pagamento può essere inutilizzabile se il resistente è decaduto dalla facoltà di produrre documenti.
- Quando l'amministrazione o il concessionario non deposita tempestivamente la prova della notifica, la contestazione specifica del contribuente può rimanere processualmente non superata.
- La mancata prova della notifica può impedire di considerare validamente portata a conoscenza del contribuente la cartella di pagamento, anche se l'atto esiste materialmente.
- La regola riguarda la prova processuale e non implica necessariamente che la cartella non sia mai stata notificata: significa che, se la prova è prodotta tardivamente e quindi è inutilizzabile, il giudice può decidere sulla base degli elementi ritualmente acquisiti.
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