Sentenza del 11/05/2017 n. 350 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato, per il periodo d’imposta 2006, un reddito d’impresa presunto di euro 251.844,87 ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, ritenendola società non operativa o di comodo. La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’accertamento perché versava in una situazione di sostanziale inattività, possedeva principalmente capannoni industriali e attrezzature e non era oggettivamente in grado di conseguire i ricavi minimi presunti risultanti dall’applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla legge. Gli immobili avevano prodotto soltanto canoni di locazione dichiarati, mentre l’attività imprenditoriale era ostacolata dall’assenza di dipendenti, da contenziosi derivanti da errori di progettazione e dall’impossibilità di rimborsare i finanziamenti bancari. L’Agenzia ha difeso l’accertamento sostenendo che, nell’interpello disapplicativo, la società non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l’impossibilità oggettiva di produrre i ricavi presunti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto dimostrata l’oggettiva impossibilità della società di conseguire il reddito minimo determinato secondo l’art. 30 della legge n. 724/1994, escludendo che la presunzione di redditività potesse essere applicata automaticamente senza considerare la concreta situazione economica e gestionale del contribuente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La norma introduce una presunzione di non operatività e di redditività minima per le cosiddette società di comodo. Tale presunzione non è assoluta: il contribuente può dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive che gli hanno impedito di conseguire i ricavi o il reddito presunti. L’Amministrazione non può applicare la norma in modo meramente automatico, senza valutare la concreta situazione della società e gli elementi forniti nel contraddittorio.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce di interpretare la presunzione di redditività come assoluta e insuperabile. Deve essere consentito al contribuente dimostrare che la redditività presunta non corrispondeva alla sua effettiva capacità economica.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26635 del 18 dicembre 2009
“Quello dell'accertamento per standard appare un sistema unitario [...] rivolti [...] a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi del rilevato scostamento o dell'inapplicabilità nella specie dello STANDARD”.
Gli accertamenti basati su standard statistici o presuntivi costituiscono soltanto il punto di avvio dell’attività accertativa. Il contribuente deve poter instaurare un contraddittorio effettivo e fornire spiegazioni e documenti idonei a dimostrare che lo standard non è applicabile alla sua situazione concreta.
Massime di principio
- La disciplina delle società non operative non consente di determinare automaticamente un reddito minimo senza esaminare le condizioni concrete in cui la società ha operato.
- Il contribuente può superare la presunzione di redditività dimostrando, con documenti e circostanze oggettive, l’impossibilità di conseguire i ricavi presunti, ad esempio mediante inattività sostanziale, immobili non produttivi, contenziosi, difficoltà finanziarie o assenza di una struttura operativa.
- Il contraddittorio preventivo e l’interpello disapplicativo sono strumenti essenziali per rappresentare all’Amministrazione le ragioni che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi; le allegazioni devono essere specifiche, coerenti e documentate.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare perché gli elementi forniti dal contribuente non siano sufficienti e non può limitarsi a richiamare l’applicazione matematica dei coefficienti previsti dall’art. 30 della legge n. 724/1994.
- La prova dell’assenza di intento elusivo, insieme alla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di una gestione ordinaria e produttiva, può giustificare la disapplicazione degli effetti della disciplina delle società di comodo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 11 mag 2017Sentenza del 11/05/2017 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →