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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento - controllo basato su incoerenza da studi di settore - mancata redazione di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) - nullità dell'accertamento - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento fondato sull'incoerenza dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore, sostenendo che la mancata redazione di un processo verbale di constatazione e l'assenza di un contraddittorio preventivo comportassero la nullità dell'atto. La censura si basava sull'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e sulle garanzie previste per il contribuente sottoposto a controlli fiscali.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, per accertamenti IRPEF e IRAP derivanti da controlli documentali o da anomalie negli studi di settore, e non da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a instaurare un contraddittorio preventivo né a redigere un processo verbale di constatazione. Inoltre, il contribuente non ha indicato quali elementi concreti avrebbe potuto fornire in un eventuale contraddittorio per mettere in discussione nel merito l'accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie relative al contraddittorio successivo al rilascio del processo verbale di constatazione si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; non operano automaticamente per controlli fondati su dati dichiarati e sulle incoerenze rilevate dagli studi di settore.

  • Normativa sugli studi di settore

    L'incoerenza dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore può costituire il presupposto di un accertamento fiscale, senza che ciò imponga necessariamente un preventivo contraddittorio o la redazione di un processo verbale di constatazione, secondo l'impostazione della decisione.

Massime di principio

  • La mancata redazione di un processo verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento quando il controllo non deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
  • Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è collegato alle verifiche fiscali svolte mediante accesso, ispezione o verifica, e non necessariamente ai controlli effettuati sulla base delle dichiarazioni e degli studi di settore.
  • Chi contesta l'assenza del contraddittorio deve indicare anche quali difese, documenti o argomenti concreti avrebbe potuto presentare: una contestazione meramente formale può non essere sufficiente.
  • La fondatezza dell'accertamento può essere contestata nel merito, dimostrando con elementi specifici l'erroneità dell'incoerenza rilevata o l'inapplicabilità degli studi di settore alla situazione concreta.

Testo integrale

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