Sentenza del 11/05/2017 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato direttamente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia il diniego, emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Trieste, relativo alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo in presenza di perdite sistematiche. La CTP di Gorizia aveva ritenuto sussistente la propria competenza territoriale e aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo che, poiché l'atto era stato emanato dalla Direzione Regionale, la controversia doveva essere proposta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per la sede della Direzione Regionale, e non davanti a quella di Gorizia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società per incompetenza territoriale del giudice adito e per errata individuazione dell'ufficio resistente. Secondo il Collegio, il diniego è un atto definitivo di competenza della Direzione Regionale, il cui parere prevale su quello dell'ufficio provinciale. Pertanto, la parte resistente doveva essere la Direzione Regionale di Trieste e il ricorso doveva essere presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per la sede di tale Direzione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione della complessità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Art. 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La competenza del giudice tributario è inderogabile.
La competenza territoriale nel processo tributario non può essere modificata dalle parti. La sentenza che dichiara l'incompetenza può diventare incontestabile se il processo viene riassunto entro sei mesi davanti al giudice indicato come competente.
Art. 5, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non è esperibile il regolamento di competenza.
Contro una pronuncia sull'incompetenza le parti possono proporre appello oppure riassumere il processo davanti al giudice indicato come competente.
Art. 30, comma 4-bis, Legge 23 dicembre 1994, n. 724
In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi (...) la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
La disposizione consente alle società che dimostrano situazioni oggettive e non imputabili tali da impedire il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base normativa della procedura di interpello disapplicativo delle norme antielusive, utilizzata nel caso per chiedere il superamento della disciplina sulle società di comodo.
Art. 1, D.M. 19 giugno 1998
Attribuisce al Direttore Regionale delle Entrate la decisione sull'istanza di interpello disapplicativo, mentre l'ufficio competente per l'accertamento trasmette l'istanza con un proprio parere non vincolante.
Art. 1, comma 6, D.M. 19 giugno 1998
Il provvedimento del Direttore Regionale è definitivo e non può essere disconosciuto o modificato dagli organi gerarchicamente inferiori o superiori.
Art. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici (...) che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale dipende, in via generale, dalla sede dell'ufficio che deve essere chiamato in giudizio.
Art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono parti (...) l'ufficio (...) che ha emanato l'atto impugnato.
La legittimazione passiva spetta all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso concreto, tale ufficio era la Direzione Regionale di Trieste, non la Direzione Provinciale di Gorizia.
Art. 28, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
Le modifiche agli articoli 4 e 10 del D.Lgs. n. 546/1992 riguardano specifiche articolazioni dell'Agenzia istituite per particolari attività automatizzate di controllo e accertamento e non hanno portata generale tale da spostare la competenza per ogni atto della Direzione Regionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la competenza territoriale è inderogabile e deve essere individuata con particolare attenzione prima della proposizione del ricorso.
- Quando si impugna direttamente un diniego di interpello disapplicativo emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, la parte resistente è normalmente la Direzione Regionale che ha emanato l'atto.
- In tale situazione il ricorso deve essere presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per il territorio in cui ha sede la Direzione Regionale emanante, non necessariamente davanti a quella del domicilio fiscale del contribuente.
- Il coinvolgimento dell'ufficio provinciale nella fase istruttoria o nella trasmissione dell'istanza non gli attribuisce automaticamente la legittimazione passiva, poiché il suo parere è non vincolante e non è esso a emanare il provvedimento definitivo.
- Le norme speciali sulle articolazioni centrali o sui centri operativi dell'Agenzia delle Entrate non devono essere applicate automaticamente agli atti ordinari delle Direzioni Regionali.
- L'errata individuazione dell'ufficio resistente può determinare l'inammissibilità del ricorso; pertanto, occorre verificare sia l'autorità che ha emanato l'atto sia la sede dell'ufficio legittimato a stare in giudizio.
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