Sentenza del 11/05/2017 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007. Il contribuente sosteneva che non fosse stata provata la modifica della destinazione urbanistica del terreno e contestava inoltre il valore attribuito all'area, pari a 50,00 euro al metro quadrato. Il Comune ha dedotto di avere correttamente comunicato la nuova destinazione urbanistica mediante pubblicazione sul BURAS e ha sostenuto che l'inserimento dell'area nello strumento urbanistico generale fosse sufficiente a renderla edificabile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, annullato la sentenza di primo grado e confermato gli avvisi di accertamento ICI originari. Ha ritenuto provato l'adempimento dell'obbligo di comunicazione della nuova destinazione urbanistica tramite pubblicazione sul BURAS, tale da consentire al contribuente di conoscere il PUC e calcolare correttamente l'imposta. Ha inoltre affermato che l'inserimento formale dell'area nello strumento urbanistico generale rende l'area fabbricabile anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi. Il contribuente è stato condannato a rimborsare al Comune le spese del grado, liquidate in 500,00 euro.
Norme richiamate
Disciplina ICI delle aree fabbricabili
L'inserimento formale dell'area nello strumento urbanistico generale rende l'area fabbricabile indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi del medesimo.
Ai fini dell'ICI, la qualificazione urbanistica dell'area come edificabile deriva dall'inserimento nel piano urbanistico generale; non è necessario che siano già approvati o adottati gli strumenti attuativi.
BURAS e pubblicità degli strumenti urbanistici
La pubblicazione della nuova destinazione urbanistica sul Bollettino Ufficiale della Regione è stata ritenuta idonea a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione e a porre il contribuente nella condizione di conoscere la classificazione urbanistica dell'area.
Massime di principio
- In materia di imposta sugli immobili, un'area può essere considerata edificabile quando è formalmente inserita nello strumento urbanistico generale, anche se mancano ancora piani particolareggiati, opere di urbanizzazione o altri strumenti attuativi.
- La pubblicazione ufficiale della modifica urbanistica può essere considerata una forma sufficiente di conoscibilità della nuova destinazione dell'area, soprattutto se consente al contribuente di consultare gli atti urbanistici rilevanti.
- Se il Comune dimostra documentalmente sia la nuova classificazione urbanistica sia la relativa pubblicità, l'accertamento tributario può essere confermato anche quando il contribuente contesta di non essere stato informato personalmente.
- La contestazione del valore imponibile dell'area richiede elementi concreti e specifici; la sola affermazione che il valore sia eccessivo può non essere sufficiente a superare la stima utilizzata dall'amministrazione.
- In caso di accoglimento dell'appello dell'ente impositore, la sentenza favorevole al contribuente viene annullata, gli avvisi originari possono essere confermati e il contribuente può essere condannato alle spese del grado.
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