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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi pari a circa 100.977,00 euro per il periodo d'imposta 2007, applicando gli studi di settore ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973. La ricorrente sosteneva che gli studi di settore non fossero applicabili perché, dal 25 settembre 2007, la società era stata posta in liquidazione e quindi non operava in condizioni di normalità. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura del contraddittorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando valido l'avviso di accertamento. Ha escluso la violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, rilevando che non era stato redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni al quale far seguire il termine per le osservazioni e che l'attività si era svolta fin dall'inizio in contraddittorio tra le parti. Ha inoltre ritenuto applicabili gli studi di settore, poiché la società, nonostante la deliberata liquidazione, aveva mantenuto una gestione sostanzialmente ordinaria, con personale dipendente, rilevanti acquisti di merci destinate alla rivendita e attività svolta da un amministratore ordinario; il liquidatore era stato nominato soltanto nel 2011. È stato inoltre valorizzato il fatto che l'Ufficio aveva ridotto del 20% i ricavi risultanti dagli studi di settore, tenendo conto della situazione concreta. La società è stata condannata al pagamento di 2.000,00 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi.

    La norma è stata utilizzata come fondamento dell'accertamento dei maggiori ricavi mediante gli studi di settore.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica prima della notifica dell'atto impositivo.

    Il termine non è stato ritenuto applicabile perché l'attività si era svolta in contraddittorio senza una distinta fase conclusa con la redazione di un processo verbale di constatazione.

  • Art. 2279 c.c.

    Divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni.

    La prosecuzione di acquisti commerciali rilevanti e di attività ordinaria è stata considerata incompatibile con una liquidazione effettiva e ha giustificato l'applicazione degli studi di settore.

Massime di principio

  • La mera deliberazione di messa in liquidazione non esclude automaticamente l'applicazione degli studi di settore: occorre verificare in concreto come la società abbia operato nel periodo d'imposta.
  • La presenza di dipendenti, acquisti di merci destinati alla rivendita, gestione ordinaria e attività commerciali effettive può dimostrare che la società non si trovava ancora in una fase liquidatoria sostanziale.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato sugli studi di settore non è sufficiente invocare astrattamente lo stato di liquidazione; il contribuente deve provare le condizioni anomale e il loro concreto impatto sui ricavi.
  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone una distinta attività di verifica conclusa con un verbale o atto equivalente; può non applicarsi quando l'accertamento si è svolto integralmente in contraddittorio.
  • La riduzione dei ricavi determinati dallo studio di settore, effettuata dall'Ufficio per tenere conto della situazione aziendale, può essere valutata come elemento di adeguamento dell'accertamento alla realtà concreta, ma non sostituisce la necessità di motivare adeguatamente l'atto.

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