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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28263/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce dalla costruzione, da parte delle resistenti, di una rimessa per autovetture sul confine tra fondi privati, ritenuta dai ricorrenti in violazione della distanza legale di 5 metri prevista dal regolamento edilizio comunale di Parma, come modificato da una variante sopravvenuta. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di arretramento della costruzione; in appello, invece, la domanda era stata respinta sul presupposto che la variante urbanistico-edilizia non fosse applicabile, poiché il procedimento edilizio era già definito con DIA e la disciplina transitoria della delibera di adozione imponeva di completare i procedimenti pendenti secondo la normativa previgente. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciano: (1) violazione delle norme che attribuiscono alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi efficacia integrativa dell'art. 873 c.c., sostenendo che, per i rapporti tra privati, rileva la disciplina vigente al momento della realizzazione dell'opera e non quella vigente al momento del titolo edilizio; (2) violazione delle norme interpretative e della disciplina regionale, assumendo che la delibera di adozione della variante fosse un mero atto endoprocedimentale, non idoneo a regolare i rapporti tra vicini né a derogare all'applicazione immediata delle norme sopravvenute. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso anche in ragione della vendita dell'immobile intervenuta nel corso del giudizio, eccezione disattesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché accerti se la costruzione realizzata dalle resistenti rispetti le distanze legali dal confine applicando il criterio per cui, nei rapporti tra privati, conta la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera e non quella vigente al momento del rilascio o dell'assentimento del titolo edilizio. La Corte ha anche precisato che la delibera di sola adozione della variante non era ancora idonea a modificare la disciplina urbanistica e che la relativa disposizione transitoria riguardava la conclusione dei procedimenti amministrativi, non l'esenzione dalle nuove distanze per costruzioni non ancora realizzate. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La vendita dell'immobile intervenuta nelle more non incide sul giudizio di cassazione, applicandosi la regola della successione nel processo.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione all'efficacia dei titoli edilizi e alla disciplina sopravvenuta delle distanze.

  • art. 6, comma 3, legge reg. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina che non consente di comprimere i diritti dei terzi mediante il titolo edilizio.

  • art. 873 c.c.

    Le norme edilizie e le NTA hanno valenza integrativa della disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni e del confine.

  • art. 33 legge reg. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura della delibera di adozione della variante e alla sua efficacia.

  • artt. 1362, 1364, 1367 e 1369 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione della disposizione transitoria contenuta nella delibera di adozione della variante.

Massime di principio

  • Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali, avendo natura regolamentare o di atti amministrativi generali, integrano l'art. 873 c.c. e si applicano secondo il criterio temporale, cioè in base alla disciplina vigente al momento della realizzazione della costruzione.
  • Nel conflitto tra proprietari finitimi, il titolo edilizio rileva solo sul piano del rapporto pubblicistico con la pubblica amministrazione e non può di per sé derogare ai diritti dei terzi fondati sulle norme sulle distanze.
  • Se la disciplina urbanistico-edilizia sopravvenuta entra in vigore quando l'opera non è ancora sorta, essa si applica immediatamente; resta salvo solo il diritto quesito quando, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, la costruzione abbia già avuto concreta attuazione.
  • La mera adozione di una variante urbanistica non modifica ancora la disciplina edilizia: la variazione degli strumenti urbanistici si perfeziona con l'approvazione definitiva e la pubblicazione, non con il solo atto di adozione.
  • Le disposizioni transitorie che salvaguardano i procedimenti edilizi pendenti riguardano la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del titolo, ma non introducono automaticamente una deroga all'applicazione delle nuove distanze rispetto a edifici non ancora realizzati.

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MaterieProprietà
RamiDiritti reali
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