Cassazione Civile, Ordinanza n. 20138/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di riduzione per lesione di legittima promosso da un coerede contro il fratello, in relazione alla successione testamentaria della madre. Il tribunale aveva accolto la domanda riducendo la disposizione testamentaria. In appello il convenuto in riduzione aveva dedotto che, per determinare la quota di riserva, si dovesse tener conto di una donazione fatta in vita dalla de cuius in favore della legittimaria attrice, con conseguente imputazione ex se. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile tale motivo, ritenendo che la deduzione implicasse una produzione documentale tardiva, effettuata solo in appello, pur essendo l'appellante a conoscenza dei documenti. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 564 e 2697 c.c., sostenendo che l'imputazione ex se delle liberalità ricevute dal legittimario è eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio e in appello se risultante dagli atti, e che i documenti prodotti dalla controparte confermavano la donazione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che l'inammissibilità delle produzioni documentali non poteva essere affermata per il solo fatto della conoscenza dei documenti, occorrendo invece la verifica della causa non imputabile della mancata tempestiva produzione. La resistente ha eccepito anche un difetto di autosufficienza del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di riduzione, la deduzione della necessità di imputare alla quota di legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore costituisce eccezione in senso lato, ammissibile anche in appello e rilevabile d'ufficio, purché i fatti risultino documentalmente dagli atti. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello, avendo utilizzato i documenti prodotti dalla controparte per valutare l'ammissibilità delle produzioni dell'appellante, ne ha implicitamente ammesso l'utilizzabilità e avrebbe dovuto valutarli anche ai fini di merito in forza del principio di acquisizione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare il materiale istruttorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 564 c.c.
Nel giudizio di riduzione, la deduzione dell'imputazione alla legittima delle donazioni ricevute in vita dal legittimario può essere fatta valere come eccezione in senso lato, se i fatti risultano dagli atti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova dell'esistenza della donazione e dell'onere di considerare i documenti prodotti in giudizio.
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nuove produzioni in appello non opera automaticamente per la sola conoscenza del documento; la questione va valutata secondo le regole sull'ammissibilità delle nuove produzioni e, nel caso concreto, i documenti della controparte già utilizzati dal giudice non potevano essere ignorati.
Massime di principio
- Nel giudizio di riduzione, la richiesta di imputare alla quota di legittima le donazioni ricevute dal legittimario integra eccezione in senso lato, deducibile anche per la prima volta in appello e rilevabile d'ufficio, purché i fatti fondanti emergano dagli atti di causa.
- Quando il giudice di merito utilizza documenti prodotti da una parte per valutare l'ammissibilità delle produzioni avversarie, quei documenti entrano nel materiale acquisito al processo e devono essere valutati anche ai fini decisori, secondo il principio di acquisizione.
- Il divieto di nuove produzioni documentali in appello non può essere affermato in modo meramente formalistico sulla base della sola conoscenza del documento da parte dell'appellante, occorrendo una puntuale verifica della disciplina processuale applicabile e della concreta rilevanza dei documenti nel fascicolo.
- Se il motivo accolto assorbe le altre censure, la Cassazione cassa con rinvio al giudice di merito affinché proceda a nuovo esame del materiale istruttorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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