Sentenza del 20/07/2018 n. 19367 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all'accertamento IVA, IRPEG e IRAP per il 2003. Ha contestato, in particolare, l'applicazione della disciplina sulle società non operative o "di comodo", sostenendo che la presunzione di inoperatività fosse superabile e che gli immobili, essendo in corso di edificazione o temporaneamente inagibili, non dovessero essere considerati nel test di operatività. Ha inoltre contestato la mancata compilazione dello studio di settore, ritenendo applicabile la causa di esclusione per il periodo di non normale svolgimento dell'attività, e ha denunciato l'omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la presunzione di inoperatività prevista dalla disciplina sulle società di comodo è relativa e può essere superata dalla società mediante la prova di situazioni oggettive e straordinarie che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi. La CTR, pur ammettendo formalmente la possibilità della prova contraria, non aveva esaminato adeguatamente gli elementi forniti dalla società, tra cui la natura degli immobili, la loro inagibilità o edificazione e la documentazione amministrativa. È stata inoltre ritenuta carente la motivazione sull'applicabilità degli studi di settore e accertata l'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle sanzioni. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 724 del 1994, art. 30
la prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta
Il mancato superamento del test di operatività determina una presunzione relativa di inoperatività della società, ma il contribuente può vincerla dimostrando circostanze oggettive e straordinarie che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi. Gli immobili non temporaneamente produttivi di reddito, come quelli in corso di realizzazione o inagibili, possono costituire elementi rilevanti per la prova contraria.
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; nel contesto del test di operatività, l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti dell'accertamento, mentre la società deve fornire la prova delle circostanze oggettive che giustificano la mancata redditività.
Legge n. 146 del 1998, art. 10, comma 4
non normale svolgimento dell'attività
Gli studi di settore non possono essere applicati automaticamente quando l'attività si svolge in condizioni non normali. Il giudice deve verificare concretamente sia l'applicabilità degli standard sia le giustificazioni e la prova contraria offerte dal contribuente.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione sulla richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni costituisce vizio di omessa pronuncia.
Art. 384 del codice di procedura civile
La Corte di Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione sia fondata su una motivazione giuridicamente errata, purché il dispositivo resti coerente con la corretta applicazione dei principi di diritto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, consentendo al contribuente di depositare documentazione amministrativa e probatoria rilevante anche nella fase di secondo grado.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività delle società di comodo non comporta una presunzione assoluta: la società può dimostrare con documenti concreti l'esistenza di circostanze oggettive e straordinarie che abbiano impedito la produzione dei ricavi minimi.
- Immobili in corso di edificazione, temporaneamente inagibili o comunque non ancora idonei a produrre reddito possono essere elementi decisivi per escludere, in tutto o in parte, la loro rilevanza nel test di operatività.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente la documentazione e le argomentazioni del contribuente; un generico richiamo ai bilanci o ai verbali di constatazione non è sufficiente a motivare il rigetto della prova contraria.
- Gli studi di settore non sono applicabili in modo automatico: occorre verificare se l'attività si sia svolta in condizioni normali e valutare concretamente le giustificazioni fornite dal contribuente.
- La sentenza deve pronunciarsi su ogni domanda proposta, comprese quelle subordinate relative alle sanzioni; il silenzio su una domanda determina omessa pronuncia e impone la rinnovazione della decisione.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria nel merito: il nuovo giudice dovrà riesaminare i fatti e decidere nuovamente applicando i principi indicati dalla Corte.
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