Ordinanza n. 224/2026 - Napoli, Sezione 6
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-diniego in ordine all’istanza di accesso agli atti del 3.03.2026 con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione copie, a tutti gli atti ed i documenti ivi indicati; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione all’ostensione di tutti i documenti richiesti e afferenti al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e i procedimenti disciplinari e amministrativi avviati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 3 marzo 2026
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego e per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti, relativi a una persona fisica e ai procedimenti disciplinari e amministrativi avviati nei suoi confronti. Le Amministrazioni hanno eccepito tempestivamente l'incompetenza territoriale della sede di Napoli, sostenendo che la controversia riguardasse atti o comportamenti inerenti a istanze di accesso rivolte a uffici scolastici aventi sede nella provincia di Salerno, e hanno chiesto l'assegnazione alla Sezione staccata di Salerno. La parte ricorrente ha contestato l'eccezione, deducendo che l'istanza era stata indirizzata alla sede centrale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con sede in Napoli.
La decisione
Il TAR ha esaminato e respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto l'eccezione tempestiva, perché proposta prima della scadenza del termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a., ma infondata nel merito. In applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 47 c.p.a., la competenza territoriale sulle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi o comportamenti di una pubblica amministrazione spetta al TAR nella cui circoscrizione l'Amministrazione ha sede. Poiché l'istanza di accesso era stata trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, avente sede a Napoli, la causa deve essere assegnata alla sede napoletana. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 2, c.p.a., poiché la controversia in materia di accesso non ha come oggetto diretto e specifico una controversia riguardante pubblici dipendenti. Il ricorso è stato quindi attribuito alla competenza della sede di Napoli, senza decisione sulla fondatezza della domanda di accesso; sono stati disposti gli adempimenti di comunicazione e l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
La competenza territoriale per le controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è radicata presso il TAR nella cui circoscrizione territoriale l'Amministrazione ha sede. Il comma 2 non è applicabile quando la controversia di accesso non riguarda direttamente e specificamente pubblici dipendenti.
art. 47, comma 2, c.p.a.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta tempestiva perché sollevata entro il termine previsto dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali delle parti private mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto il silenzio-diniego su un'istanza di accesso documentale, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 13 c.p.a., in relazione alla sede dell'amministrazione destinataria dell'istanza e non alla sede di eventuali uffici o istituzioni cui si riferiscono i documenti richiesti.
- La deroga prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie riguardanti pubblici dipendenti non si applica a una controversia di accesso quando l'oggetto diretto e specifico del giudizio è il silenzio-diniego sull'istanza documentale, anche se i documenti richiesti riguardano procedimenti disciplinari o amministrativi relativi a un dipendente pubblico.
- L'eccezione di incompetenza territoriale è tempestiva se sollevata con atto depositato prima della scadenza del termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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