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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29156/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni di una società a responsabilità limitata poi cessata, per imposte non versate relative agli anni 1996, 2000 e 2001, oltre interessi e sanzioni. Le cartelle erano state notificate prima alla società e poi alla ricorrente nella sua qualità di liquidatrice e socia, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c. La contribuente ha impugnato le cartelle sostenendo, da un lato, che la notifica alla società non fosse idonea a far decorrere nei suoi confronti il termine per impugnare e che, comunque, l'amministrazione avesse notificato tardivamente le cartelle; dall'altro, ha dedotto l'omessa pronuncia sui motivi di illegittimità delle cartelle proposti nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, opera un fenomeno successorio in favore dei soci, con trasferimento delle obbligazioni sociali passive nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c.; conseguentemente, il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della società estinta può essere azionato anche verso i soci, e la notifica delle cartelle alla società è idonea a rilevare ai fini della tempestività dell'impugnazione. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la commissione regionale aveva correttamente ritenuto assorbiti i motivi di merito, una volta confermata l'inammissibilità per tardività del ricorso originario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in favore dei soci; il credito tributario della società estinta può essere azionato nei loro confronti nei limiti di responsabilità previsti dalla norma.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la tempestività dell'impugnazione delle cartelle.

  • art. 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla disciplina dei termini.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifica delle cartelle di pagamento e decadenza della riscossione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse invece deciso per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la previsione del contributo unificato dovuto in caso di proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non elimina le obbligazioni tributarie pendenti, che si trasferiscono ai soci quale fenomeno successorio ex lege, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c.
  • Il credito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della società estinta può essere fatto valere anche contro i soci successori, senza che il limite di responsabilità impedisca la precostituzione del titolo e l'accertamento del credito.
  • Quando la decisione di merito conferma l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, i motivi di merito relativi alla legittimità dell'atto possono essere correttamente dichiarati assorbiti, con esclusione del vizio di omessa pronuncia.
  • Ai fini della tempestività del ricorso avverso cartelle emesse verso il socio-successore, rileva la notifica originaria effettuata alla società, quando il debito è già stato validamente iscritto a ruolo e il rapporto obbligatorio si è trasferito al socio nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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