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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13297/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (cesione di stupefacente, fatto del 07/03/2013). Il ricorrente deduceva errore di interpretazione dell'art. 240 c.p. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 e contestava la confisca facoltativa di euro 240,00 sostenendo l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità tra quella somma e il reato; affermava inoltre che, dato il prezzo di cessione di euro 25,00 per la dose, la confisca avrebbe dovuto essere limitata a tale importo. Con memoria la difesa ha poi invocato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, in subordine, chiesto la trasmissione in sezione per trattazione ordinaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendosi maturato il termine massimo (anni 7 e mesi 6) dalla data di consumazione. Alla luce dell'estinzione del reato la Corte ha ritenuto non necessario esaminare le doglianze sostanziali proposte dalla difesa e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e che le questioni relative alla restituzione, anche parziale, delle somme sequestrate possono essere devolute al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è il titolo di reato contestato, ma non è stata sostanzialmente riesaminata in Cassazione per effetto della prescrizione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca del profitto del reato; il ricorrente contestava l'applicazione in relazione alla somma rinvenuta (euro 240,00), sostenendo mancanza del nesso di pertinenzialità. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione a causa dell'intervenuta prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione nel giudizio di legittimità se risulta evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso, quindi non era possibile pronunciare un'assoluzione di merito.

  • artt. 666 e 676 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative all'esecuzione e alla restituzione delle cose sequestrate; la Corte ha rimesso alle norme indicate la decisione sulla restituzione, devolvendo la questione al giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Orientamenti consolidati secondo cui, quando risulti intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio senza procedere a riesame di questioni istruttorie o di nullità, data l'immediata applicabilità della causa estintiva.

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità risulta incontrovertibilmente intervenuta la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e non è tenuta a riesaminare le questioni di merito o le eventuali nullità rilevate.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale automaticamente a un'assoluzione di merito; per ottenere un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. occorre che risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
  • Le contestazioni sulla confisca di somme e sul nesso di pertinenzialità tra denaro e reato sono questioni di merito che, se la prescrizione è già intervenuta, possono non essere esaminate in Cassazione; tuttavia la restituzione delle somme sequestrate può essere chiesta e decisa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione quando risulti maturata e non sussistano vizi d'inammissibilità dell'impugnazione che ne precludano la rilevazione; è quindi importante verificare tempestivamente i termini prescrizionali e far valere la causa estintiva quando matura.
  • Quando si contesta la confisca facoltativa di somme, è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità o che la somma costituisce profitto del reato; in casi in cui il processo si estingue per prescrizione, il giudizio su tale nesso può essere rimesso all'esecuzione o al merito qualora la causa estintiva non fosse rilevabile.

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