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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19240/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione e guida senza patente, si duole che il processo di primo grado sia stato celebrato in sua assenza dopo che il P.M. aveva emesso un decreto di irreperibilità senza aver effettuato le ricerche previste anche nel luogo di nascita estero (Romania). Sostiene inoltre che durante l'identificazione l'imputato non ha resa alcuna formale dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 e 162 c.p.p., avendo risposto "Non sono in grado" alla richiesta di eleggere domicilio; pertanto la notificazione al difensore d'ufficio e la procedura seguita non consentivano di ritenere acquisita la conoscenza della vocatio in ius e il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il processo e disporre la rinnovazione della notificazione personale o nuove ricerche ai sensi degli artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che non risulta dai verbali una valida dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato e che il decreto di irreperibilità era viziato perché non erano state svolte le ricerche anche nel luogo di nascita estero. Ha affermato che, in mancanza della prova della conoscenza personale della fissazione del processo o di una delle ipotesi tassative che autorizzano il procedimento in absentia, il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare la notificazione all'imputato personalmente ovvero sospendere il procedimento e disporre nuove ricerche. Ne è conseguito che la dichiarazione di assenza e le successive fasi processuali sono affette da nullità assoluta. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferito come atto la cui notificazione in fase di indagine era stata tentata: il decreto di irreperibilità per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis non può esaurire automaticamente gli effetti tali da giustificare la celebrazione del processo senza ulteriori accertamenti nelle fasi successive.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La notificazione al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, non è di per sé sufficiente a comprovare la conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato se non risulta un rapporto professionale effettivo tra imputato e difensore domiciliatario.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche per accertare la reperibilità dell'imputato devono essere eseguite cumulativamente nei luoghi indicati dall'art. 159, ivi compreso il luogo di nascita estero quando noto; l'omissione di tali ricerche rende illegittimo il decreto di irreperibilità.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    art. 157, comma 1, c.p.p.

    Il richiamo riguarda i luoghi indicati per la notifica; l'imputato è stato invitato a indicare uno dei luoghi previsti ma ha dichiarato di non essere in grado, per cui non si è formata una valida dichiarazione di domicilio.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    art. 162, comma 1, c.p.p.

    La Corte ha richiamato la necessità della forma vincolata per la validità della dichiarazione/elezione di domicilio: l'atto è formale e deve risultare a verbale o con le altre modalità previste dalla norma, non surrogabile dalla mera annotazione di residenza.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Il giudice, constatata l'impossibilità di notificare all'imputato, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria e, se impossibile, sospendere il procedimento ai sensi del comma 2.

  • art. 420-quinquies cod. proc. pen.

    art. 420-quinquies c.p.p.

    Prevede l'obbligo di rinnovare le ricerche nei termini successivi per valutare l'eventuale revoca della sospensione: omissione di tali adempimenti rende nullo il proseguimento del processo.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha richiamato che, per procedere in absentia senza notifica personale, deve sussistere la prova positiva di conoscenza della fissazione del processo o una delle ipotesi tassative (dichiarazione/elezione di domicilio, misure precautelari con adempimenti, nomina di difensore di fiducia).

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite: Innaro e Darwish)

    Sez. U n. 28912/2019 Innaro; Sez. U n. 23948/2019 (dep. 2020) Darwish

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che per procedere legittimamente in absentia occorre prova positiva della conoscenza della fissazione del processo o la ricorrenza delle ipotesi tipizzate; la notificazione al difensore d'ufficio non sostituisce la conoscenza personale a meno che non sia dimostrabile un rapporto professionale instaurato.

  • Giurisprudenza richiamata (Stepich, Georgieva, altre pronunce)

    Sez. 6 n. 33992/2015 Stepich; Sez. 5 n. 22752/2021 Georgieva; altre

    Precedenti della Cassazione che ribadiscono il carattere formale e personale della dichiarazione/elezione di domicilio e l'insufficienza della mera annotazione di residenza effettuata dagli organi di P.G.; la notificazione al domiciliatario difensore d'ufficio richiede prova dell'effettivo rapporto professionale.

Massime di principio

  • La mera indicazione di una residenza o di un domicilio di fatto nei verbali di identificazione non sostituisce la formale dichiarazione o elezione di domicilio prevista dalle norme processuali: occorre un atto formale raccolto nelle forme dell'art. 162 c.p.p.
  • Prima di dichiarare l'imputato irreperibile il P.M. deve svolgere tutte le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., comprese quelle nel luogo di nascita estero se noto; l'omissione rende illegittimo il decreto di irreperibilità.
  • La celebrazione del processo in absentia è ammessa solo se sussiste la prova che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza della fissazione del processo oppure ricorre una delle ipotesi tassative di cui all'art. 420-bis, comma 2; la notificazione al difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare tale conoscenza.
  • In caso di impossibilità di notificare personalmente l'imputato il giudice deve rinnovare la notificazione tramite polizia giudiziaria e, se ciò non è possibile, sospendere il procedimento e ordinare nuove ricerche secondo gli artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p.; il mancato rispetto di tale procedura determina nullità assoluta delle fasi successive.
  • La nullità relativa alla inesistenza della notifica personale o della valida dichiarazione/elezione di domicilio è assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; pertanto le sentenze emesse in violazione di tali garanzie possono essere annullate senza rinvio.

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