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Sentenza

Sentenza n. 2030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 8 gennaio 2024 n. 35, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 1054/2016 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Provincia di Monza e Brianza: a) della nota senza data, prot. n.7.4/2010/00021, comunicata il giorno 20 marzo 2016, con cui il Dirigente del Settore parchi, paesaggio e sistemi verdi ha respinto le osservazioni alla modifica del perimetro del PLIS- Parco locale di interesse sovracomunale della Brianza Centrale presentate dalla Ecosan S.r.l.; e in subordine: b) del decreto 15 giugno 2015 n.62, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 2 marzo 2016, con il quale il Presidente si è pronunciato sulle modifiche del perimetro del PLIS Brianza Centrale richieste dal Comune di Seregno;

Giustizia amministrativa202405831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto provinciale di modifica della perimetrazione del PLIS Brianza Centrale, nella parte in cui non ha disposto lo stralcio dei terreni della società, e nota provinciale di rigetto delle osservazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia che, nel definire i nuovi confini del PLIS Brianza Centrale, non ha accolto la richiesta di stralcio di alcuni terreni di sua proprietà, nonché la successiva nota dirigenziale che aveva respinto le osservazioni presentate contro tale determinazione. In appello ha dedotto: violazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., sostenendo che la nuova autorizzazione integrata ambientale rilasciata per lo stabilimento non poteva determinare la sopravvenuta carenza di interesse, poiché riguardava lo stabilimento e non i terreni oggetto della controversia; incompetenza ed eccesso di potere relativamente alla nota dirigenziale, assumendo che il decreto provinciale costituisse anche adozione di una variante al PTCP, con conseguente necessità di una successiva approvazione e di esame delle osservazioni da parte dell’organo competente; eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione del decreto, nonché violazione della partecipazione procedimentale, con richiesta di disapplicazione del § 7.6 della d.G.R. Lombardia 12 dicembre 2007 n. VIII/6148, ritenuto di natura regolamentare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo erronea la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal TAR: la nuova AIA riguardava lo stabilimento e non i terreni il cui inserimento nel PLIS era contestato, sicché non poteva far venir meno l’interesse alla decisione. Ha tuttavia esaminato il merito e respinto gli altri due motivi. Ha qualificato il decreto provinciale non come atto di adozione di una variante al PTCP, ma come atto conclusivo del procedimento di modifica della perimetrazione del PLIS. In base all’art. 36, comma 4, delle NTA del PTCP e all’art. 3 delle medesime NTA, la procedura semplificata di variante riguarda soltanto determinate modifiche, tra cui quelle che comportano una riduzione della rete verde senza interruzione dei corridoi ecologici e senza sensibile riduzione della loro ampiezza; per le modifiche estranee a tale fattispecie non era necessaria l’adozione di una variante. Pertanto non vi era una fase ulteriore di osservazioni né un difetto di competenza del dirigente nel comunicare tale effetto. Quanto alla motivazione del mancato stralcio, il giudice ha rilevato che la scelta rientra nella discrezionalità dell’amministrazione competente al governo del territorio ed è sindacabile solo in presenza di esiti abnormi o manifestamente illogici. La motivazione relativa alla necessità di preservare la continuità delle aree verdi non è stata ritenuta illogica, poiché lo stralcio avrebbe determinato una cesura, ancorché limitata, delle aree verdi del PLIS. È stata esclusa anche la violazione della partecipazione: la partecipazione era prevista nell’ambito del procedimento di formazione del PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. Lombardia n. 12/2005, e la società aveva concretamente presentato osservazioni. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato quindi respinto nel merito. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico della società e liquidate in € 6.000, oltre accessori e rimborso forfetario.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso; comportamento delle parti idoneo a costituire argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La sopravvenuta carenza di interesse deve risultare da fatti o atti univoci; un’autorizzazione relativa a un oggetto diverso da quello controverso non è idonea a dimostrarla.

  • art. 34 l.r. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86

    I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del suolo

    La norma disciplina l’istituzione dei PLIS, la definizione del perimetro e il riconoscimento dell’interesse sovracomunale da parte della Provincia.

  • § 7.6 allegato alla d.G.R. Lombardia 12 dicembre 2007 n. VIII/6148

    La Provincia: a) riconosce con Deliberazione l’istituzione del PLIS o la modifica del perimetro previa verifica della valenza sovracomunale.

    La Provincia esercita la funzione di riconoscimento dell’istituzione o della modifica del perimetro del PLIS, senza che ogni modifica comporti necessariamente l’adozione di una variante al PTCP.

  • § 8 allegato alla d.G.R. Lombardia 12 dicembre 2007 n. VIII/6148

    Il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento urbanistico comunale

    Il PLIS trova la propria previsione fondante negli atti del PGT; le modifiche della sua perimetrazione si collocano nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale.

  • art. 36, comma 4, NTA del PTCP della Provincia di Monza e Brianza

    Le modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS costituiscono proposta di modifica o integrazione del PTCP. Le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione motivata della Giunta provinciale.

    La modifica del perimetro costituisce proposta di modifica o integrazione del PTCP e, in caso di assenso, comporta l’approvazione delle conseguenti modifiche secondo le modalità previste dall’art. 3 delle NTA; tale meccanismo non rende automaticamente ogni modifica un’adozione di variante.

  • art. 3, commi 3 e 3-bis, NTA del PTCP della Provincia di Monza e Brianza

    il riconoscimento di modifiche al perimetro dei Parchi locali di interesse sovracomunale che comportano riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica ai sensi dell’art.36, a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l’ampiezza

    La procedura semplificata di variante si applica alle modifiche del perimetro dei PLIS che rientrano nella fattispecie prevista; per implicito, le modifiche non rientranti in essa possono essere approvate direttamente senza adozione di variante al PTCP.

  • art. 13, comma 4, l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12

    La partecipazione degli interessati è prevista nel procedimento di formazione del PGT; nel caso concreto tale partecipazione si è realizzata mediante la presentazione di osservazioni da parte della società.

  • art. 1, commi 55 e 85, lett. a), l. 7 aprile 2014 n. 56

    tutela e valorizzazione dell'ambiente

    Il Presidente della Provincia esercita le funzioni già spettanti alla Giunta nell’assetto istituzionale successivo alla riforma delle Province, mentre l’ente conserva competenze in materia ambientale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata sulla base di un provvedimento amministrativo riferito a un oggetto diverso da quello controverso; l’accertamento richiede fatti o atti univoci e deve essere condotto con particolare rigore.
  • La modifica della perimetrazione di un parco locale di interesse sovracomunale non costituisce automaticamente adozione di una variante al piano territoriale provinciale: la necessità della procedura di variante dipende dalla specifica fattispecie prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano.
  • Quando le norme tecniche di attuazione subordinano la procedura semplificata di variante alle modifiche del PLIS che riducono la rete verde senza interrompere i corridoi ecologici e senza ridurne sensibilmente l’ampiezza, le modifiche estranee a tale fattispecie possono essere approvate direttamente, senza una successiva fase di osservazioni propria del procedimento di variante.
  • Le scelte relative alla perimetrazione di un PLIS, espressione di discrezionalità amministrativa e di governo del territorio, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per esiti abnormi o manifestamente illogici; è sufficiente una motivazione non illogica, quale la necessità di preservare la continuità delle aree verdi e dei corridoi ecologici.
  • La partecipazione procedimentale deve essere assicurata nella fase procedimentale prevista dalla legge: se la modifica della perimetrazione del PLIS si inserisce nel procedimento di formazione del PGT e l’interessato ha potuto presentare osservazioni in tale sede, non sussiste un ulteriore obbligo partecipativo fondato sull’erroneo presupposto dell’adozione di una variante al PTCP.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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