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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46936/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Denuncia di conflitto di competenza relativa ai processi pendenti contro Giovanni Latempa davanti al Tribunale di Brescia e al Tribunale di Cosenza; la difesa sosteneva che i procedimenti si riferivano in massima parte agli stessi fatti e che il reato più grave e primo in ordine cronologico era la "dichiarazione fraudolenta" (capo 30), commessa il 19/11/2019 nel domicilio fiscale a Napoli, connessa con gli altri reati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.; il Presidente del Tribunale di Brescia aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto comunicando per conoscenza il Tribunale di Cosenza, ma il giorno successivo (23/02/2023) il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Napoli

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza. Motivazione: perché, al momento della decisione finale del Tribunale di Brescia (dichiarazione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli), la situazione non comportava più la contemporanea cognizione del medesimo fatto da parte di Brescia e Cosenza; l'art. 30, comma 2, c.p.p. richiede che la denuncia di conflitto sia trasmessa alla Corte solo se realmente sussiste un conflitto ovvero più giudici contemporaneamente prendono cognizione dello stesso fatto e divergono sulla competenza; la successiva dichiarazione di incompetenza da parte di Brescia ha estromesso ogni conflitto con Cosenza, rendendo insussistente la denuncia

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Definisce il conflitto positivo di competenza quando due giudici prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto di reato; la norma individua la fattispecie che legittima la risoluzione da parte della Corte di Cassazione

  • art. 30, comma 2 cod. proc. pen.

    Importa l'obbligo del giudice di trasmettere immediatamente la denuncia di conflitto alla Corte di Cassazione, ma solo se sussiste effettivamente un conflitto (ossia la contemporanea cognizione del medesimo fatto da più giudici)

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di pronunciare la propria incompetenza e trasferire la cognizione del procedimento al giudice competente; nel caso ha consentito al Tribunale di Brescia di dichiararsi incompetente per territorio

  • art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Regola la connessione dei reati e la determinazione della competenza in presenza di più reati connessi; qui è stata invocata per individuare il reato "più grave e primo in ordine cronologico" per stabilire la competenza territoriale

  • art. 39 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124

    art. 39, d.l. 26/10/2019, n. 124

    Modifica della disciplina sanzionatoria della dichiarazione fraudolenta che ha aumentato la pena per la fattispecie quando gli importi fittizi sono pari o superiori a 100.000 euro; tale incremento è stato richiamato per sostenere che la dichiarazione fraudolenta fosse il reato più grave nel caso concreto

Massime di principio

  • Esiste conflitto positivo di competenza solo quando due o più giudici prendono contemporaneamente cognizione di fatti coincidenti o sostanzialmente coincidenti relativi allo stesso imputato e divergono sulla competenza; la mera esistenza di più procedimenti non è sufficiente se un giudice si dichiara successivamente incompetente
  • La denuncia di conflitto va trasmessa alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30 c.p.p. soltanto se al momento della denuncia sussiste effettivamente la contemporanea cognizione contrastante dei medesimi fatti; se il giudice che ha denunciato il conflitto poi decide sulla propria incompetenza, il conflitto può venire meno
  • Nella determinazione della competenza territoriale in presenza di reati connessi occorre individuare il reato "più grave" e, se necessario, il primo in ordine cronologico (art. 12 c.p.p.); modifiche legislative che incidono sulla gravità (es. aumento di pena) possono influire su tale valutazione
  • La tempestività e la sequenza delle decisioni processuali sono essenziali: chi solleva il conflitto deve prestare attenzione a eventuali pronunce successive (es. dichiarazione di incompetenza) che possono far venir meno la materia del contendere
  • In pratica, per evitare il rigetto della denuncia di conflitto, la parte che la sollecita (difesa o giudice) dovrebbe verificare che non siano intervenute decisioni di incompetenza prima della pronuncia della Corte; se il giudice competente è individuato successivamente (es. Tribunale di Napoli), il conflitto con un altro giudice originario decade
  • Il ruolo del Pubblico Ministero e delle memorie (es. istanza del P.G.) può orientare la valutazione della Corte, ma la decisione si fonda sulla sussistenza o meno dei presupposti oggettivi del conflitto (contemporaneità e coincidenza dei fatti)

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