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Sentenza

Sentenza n. 5991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2697 del 20 marzo 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per ottenere l'ottemperanza, da parte del Comune di Montesilvano, della decisione di questa stessa Sezione n. 7785 del 22 novembre 2021.

Giustizia amministrativa202408164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso per ottemperanza al giudicato relativo all’annullamento di un permesso di costruire

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2697 del 2024, deducendo un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata aveva escluso che il permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune alla società immobiliare eludesse il precedente giudicato di annullamento, ritenendo che il nuovo titolo fosse fondato su modifiche progettuali e su presupposti fattuali e giuridici differenti. I ricorrenti sostenevano che il giudice avesse omesso di considerare che, all’epoca dei fatti, il regolamento edilizio tipo non era ancora vigente nel Comune e che la nuova qualificazione del sottotetto come superficie accessoria costituiva soltanto un mutamento terminologico volto a riprodurre l’intervento già ritenuto illegittimo. Il ricorso per revocazione era stato tuttavia sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. I ricorrenti avevano invocato la sanatoria del vizio mediante la successiva costituzione in giudizio con altro difensore abilitato, ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per difetto di ius postulandi, senza esaminare l’errore di fatto dedotto né le ulteriori questioni di rito e di merito. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore privo di tale abilitazione determina la nullità dell’atto introduttivo e impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante la successiva costituzione con un nuovo difensore abilitato. L’art. 182, comma 2, c.p.c. riguarda infatti la mancanza o nullità della procura alle liti e i difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione della parte, mentre il difetto di abilitazione professionale del difensore attiene allo ius postulandi e al sottostante contratto di prestazione d’opera intellettuale; non costituisce quindi un vizio della procura né un difetto di rappresentanza sostanziale sanabile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti. La sentenza è stata trasmessa al Consiglio nazionale forense e all’Ordine degli avvocati competente.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Prevede la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura civile.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre un errore di fatto revocatorio consistente nell’omessa percezione della mancata vigenza del regolamento edilizio tipo nel Comune.

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    Impone, nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    Rileva quanto alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore e alla nullità dell’atto in caso di mancanza della sottoscrizione prescritta.

  • art. 44, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per la disciplina della nullità del ricorso non sottoscritto validamente dal difensore.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Impone la declaratoria di inammissibilità quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito.

  • art. 38 c.p.a.

    Rende applicabili al giudizio di appello le disposizioni del libro secondo del codice, comprese quelle richiamate in materia di nullità e inammissibilità.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, ma non estende l’art. 182, comma 2, c.p.c. ai vizi non contemplati da tale disposizione.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

    La disposizione consente di sanare la mancanza o nullità della procura alle liti e i difetti di capacità processuale della parte, ma non il difetto di abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

  • art. 75 c.p.c.

    È richiamato per distinguere la capacità processuale della parte, relativa alla rappresentanza, assistenza o autorizzazione, dallo ius postulandi del difensore.

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi e impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
  • La successiva costituzione in giudizio con un diverso avvocato abilitato non sana il ricorso originariamente sottoscritto da un difensore privo dell’abilitazione necessaria al patrocinio dinanzi al Consiglio di Stato.
  • L’art. 182, comma 2, c.p.c. è applicabile ai vizi relativi alla mancanza o nullità della procura alle liti e alla capacità processuale della parte, ma non al difetto di abilitazione professionale del difensore, che attiene allo ius postulandi e al sottostante contratto di prestazione d’opera intellettuale.
  • Il difetto di abilitazione del difensore non integra un difetto di rappresentanza sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché il riferimento alla rappresentanza contenuto nella disposizione riguarda la rappresentanza sostanziale, legale od organica, della parte e non la rappresentanza tecnica esercitata dal difensore.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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