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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4798/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro due fideiussori di una società, per il saldo passivo del conto corrente intestato alla società e per il residuo di un finanziamento concesso e poi risolto. Il Tribunale di Massa aveva dichiarato il difetto di legittimatio ad processum della società di gestione crediti che aveva agito per la banca. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 587/2018 depositata il 4 aprile 2018, riformò tale decisione: riconobbe la legittimazione processuale della banca in seguito alla ratifica delle attività processuali già compiute e condannò i fideiussori al pagamento del capitale residuo e degli interessi entro i limiti delle garanzie. I ricorrenti proposero cinque motivi. Con il primo denunciarono violazione degli artt. 1399 c.c. e 125 e 182 c.p.c., in relazione agli artt. 75, 83 e 183 c.p.c., contestando che il difetto di rappresentanza potesse essere sanato mediante ratifica in appello e richiamando la disciplina temporale e i presupposti dell’art. 182 c.p.c. Con il secondo lamentarono la violazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 2 della L. n. 287/1990, oppure la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa: sostenevano che le fideiussioni riproducessero lo schema ABI, contenessero condizioni peggiorative per i garanti e fossero nulle per violazione della normativa antitrust. Con il terzo dedussero violazione degli artt. 1230, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che la seconda fideiussione, avente formulazione ampia, si sovrapponesse alla prima e comportasse la novazione o comunque imponesse di chiarire la coesistenza delle garanzie. Con il quarto denunciarono l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 e all’art. 2697 c.c.: contestarono l’idoneità del saldaconto a provare il credito e, soprattutto, dedussero che la condanna di euro 132.575,78, oltre interessi moratori, eccedesse il petitum, che indicavano in euro 121.559,72 complessivi (euro 1.834,44 per il conto corrente ed euro 119.765,28 per il finanziamento, oltre interessi moratori). Con il quinto censurarono la regolazione delle spese, comprese quelle del procedimento monitorio e del primo grado, invocando la soccombenza reciproca e la compensazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado, anche in appello, con efficacia retroattiva, mediante la costituzione del soggetto effettivamente rappresentante che ratifichi, anche tacitamente, l’attività del falsus procurator; nel caso concreto non era intervenuto il giudicato sulla statuizione resa in conseguenza dell’attività ratificata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato alternativamente e senza specificità rispetto a vizi diversi, privo di adeguata autosufficienza e, quanto alla censura antitrust, nuovo in cassazione, non essendo stato trascritto il corrispondente motivo d’appello. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: la censura investiva l’interpretazione delle fideiussioni senza dedurre chiaramente un vizio logico; la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo sulla diversità dell’oggetto delle due garanzie, idonea a escludere l’estinzione della prima per effetto della successiva. Il quarto motivo è stato accolto limitatamente alla denuncia di ultrapetizione, riqualificata come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. La Corte ha accertato che la somma domandata dalla banca, pari a euro 121.559,72 oltre interessi moratori, era inferiore ai euro 132.575,78 riconosciuti in condanna e che le conclusioni non contenevano una clausola di richiesta del maggiore o minore importo; la sentenza d’appello non spiegava la maggiore somma liquidata. È stata invece dichiarata inammissibile la distinta censura sull’omesso esame e sulla valutazione del saldaconto, rilevandosi che non era indicato un fatto storico decisivo omesso e che la critica investiva la valutazione delle prove; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il saldaconto può provare l’ammontare del credito verso il fideiussore, in particolare in presenza della relativa clausola contrattuale. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame in relazione al motivo accolto e per la decisione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”.

    Il difetto di rappresentanza processuale è sanabile in ogni stato e grado, anche in appello, con efficacia retroattiva, se il soggetto effettivamente rappresentante si costituisce e ratifica, anche tacitamente, la precedente attività processuale.

  • art. 83 c.p.c.

    La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.

    La procura alle liti conferita da chi non era abilitato a rappresentare l’ente è suscettibile di ratifica e sanatoria, poiché il vizio determina inefficacia dell’atto, non la sua invalidità insanabile.

  • art. 125 c.p.c.

    La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.

    I vizi della procura derivanti dalla carenza di poteri rappresentativi possono essere sanati tramite ratifica, in quanto rendono l’atto inefficace e non invalido.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda;

    La pronuncia che attribuisce una somma superiore a quella richiesta viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, salvo che le conclusioni comprendano ritualmente anche il maggiore importo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    una corretta qualificazione del motivo rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) consente alla Corte di ricondurlo nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili alla violazione dell’art. 112 c.p.c. visto che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda;

    La censura che denuncia una condanna eccedente il petitum, pur prospettata sotto una diversa rubrica, può essere correttamente qualificata come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    questa Corte ha espresso il principio ormai consolidato, pienamente condiviso da questo Collegio, affermativo del valore probatorio del certificato di c.d. “saldaconto” ritenuto “idoneo ad assolvere all’onere della prova dell’ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito”.

    Il certificato di saldaconto è idoneo a provare l’ammontare del credito verso il fideiussore, a maggior ragione se il contratto di conto corrente attribuisce alle scritture contabili della banca efficacia probatoria del debito garantito.

  • art. 91 c.p.c.

    La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

    La regolazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio insieme al riesame della controversia, non essendo stata definita autonomamente dalla Cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

    La decisione sulle spese, compresa la questione della loro eventuale compensazione, è rimessa al giudice di rinvio in ragione della cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il difetto di legittimazione processuale di chi agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in appello, con efficacia retroattiva, quando il soggetto dotato dei poteri rappresentativi si costituisce e ratifica, anche tacitamente, l’attività processuale precedente; la sanatoria incontra il limite del giudicato sulla statuizione resa a seguito di tale attività.
  • La censura di ultrapetizione, quando dagli argomenti del ricorso risulta compiutamente che la condanna ha attribuito una somma superiore a quella domandata, può essere riqualificata come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche se il ricorrente l’ha formalmente ricondotta a un diverso vizio.
  • Il giudice non può condannare al pagamento di un importo superiore a quello richiesto, se le conclusioni non contengono una rituale richiesta di attribuzione del maggiore importo; la condanna eccedente il petitum determina nullità della sentenza.
  • Il certificato di saldaconto può assolvere l’onere di provare l’ammontare del credito nei confronti del fideiussore, in particolare quando il contratto di conto corrente preveda che i libri e le scritture contabili della banca facciano piena prova del debito garantito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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