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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31303/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per le annualità 2006 e 2007 relativi a un complesso produttivo immobiliare in categoria D, privo di rendita catastale sino al 29.1.2011. La società aveva versato l’imposta e gli interessi, impugnando solo le sanzioni irrogate per omessa dichiarazione, sostenendo la mancanza di colpevolezza e l’obiettiva incertezza normativa sulla determinazione della rendita catastale degli impianti elettrici. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, escludendo le sanzioni per incertezza normativa oggettiva e incolpevolezza del comportamento, anche alla luce della disciplina interpretativa sull’art. 1-quinquies d.l. 44/2005 e delle iniziative della società presso il catasto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1, commi 336 ss., L. 311/2004, assumendo che la contribuente avesse sostanzialmente evaso il tributo e che l’ente avesse correttamente recuperato imposta e sanzioni; 2) violazione dell’art. 1-quinquies d.l. 44/2005, sostenendo che la società avrebbe dovuto accatastare autonomamente i beni immobili e non limitarsi a valutare se gli impianti concorressero alla rendita; 3) violazione dell’art. 3 d.lgs. 472/1997, degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 8 d.lgs. 546/1992, censurando l’esclusione della colpevolezza e dell’incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non attingevano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla debenza dell’imposta ma sulla sola non applicabilità delle sanzioni. Ha poi respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR sulla sussistenza di un’incertezza normativa oggettiva in materia di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche e sulla conseguente esclusione della responsabilità sanzionatoria. La Corte ha valorizzato il quadro di contrasti interpretativi, la necessità dell’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e dell’Amministrazione finanziaria, nonché la condotta collaborativa della contribuente, che aveva avviato la procedura DOCFA e interlocuzioni con il Servizio Catasto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 336 ss., L. 311/2004

    richiamato dal ricorrente come base per il recupero del tributo e delle sanzioni a seguito della notificazione delle rendite catastali; la Corte non lo ritiene decisivo perché le prime censure non colgono la ratio della decisione impugnata

  • art. 1, comma 337, L. 311/2004

    richiamato dal ricorrente per sostenere il recupero dell’imposta per le annualità pregresse

  • art. 1-quinquies d.l. 44/2005

    "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ... si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse ... Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale ... gli elementi costitutivi degli opifici ... anche se fisicamente non incorporati al suolo."

    norma di interpretazione autentica che ha introdotto criteri nuovi e più ampi per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, includendo anche impianti mobili connessi alla produzione; proprio la sua portata ha generato incertezza oggettiva

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e al criterio di colpevolezza/irrogazione

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina ICI

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina ICI

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per contestare l’esclusione delle sanzioni in presenza di presunta incertezza normativa

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    evocato dalla Corte per distinguere l’ignoranza incolpevole dall’incertezza normativa oggettiva, pur producendo effetti sostanzialmente esimenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non sono dovute quando, al momento del fatto, la disciplina applicabile presenti un’incertezza normativa oggettiva, cioè una reale impossibilità di individuare in modo univoco la norma da applicare mediante un canone interpretativo corretto.
  • L’incertezza normativa oggettiva è cosa diversa dalla mera ignoranza soggettiva o dall’errore del contribuente: deve essere accertata dal giudice e può emergere da plurimi indici, quali contrasti giurisprudenziali, assenza o contraddittorietà di prassi amministrative e interventi interpretativi successivi.
  • In materia di sanzioni tributarie, la presenza di una norma interpretativa sopravvenuta o di un chiarimento amministrativo successivo può costituire indice significativo della preesistente incertezza del quadro normativo.
  • Ai fini dell’esclusione della responsabilità sanzionatoria, rileva anche la condotta collaborativa del contribuente, specie se abbia attivato procedure catastali o interlocuzioni con l’amministrazione per adeguarsi alla disciplina incerta, poiché ciò esclude intenti elusivi o dolosi.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se astrattamente idonee a contestare altri profili della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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