Cassazione Civile, Sentenza n. 6314/2021 del 08/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'inquadramento previdenziale del consorzio C.A.F.A. per il periodo gennaio 2001 - aprile 2006: l'INPS pretendeva differenze contributive sostenendo che il consorzio dovesse essere inquadrato nel settore industriale (classe trasporto) piuttosto che come artigiano. La questione centrale riguardava la legittimità dell'iscrizione del consorzio nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane e la possibilità per il giudice di sindacare tale iscrizione anche in sede giudiziale, nonché la decorrenza dell'eventuale nuovo inquadramento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio CAFA, confermando la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto il consorzio di natura mista (22 imprese artigiane e 4 non artigiane) e, pertanto, non riconducibile al regime riservato esclusivamente alle imprese artigiane. La Corte ha affermato che l'iscrizione nell'albo ha valore indiziario/ricognitivo e, nonostante l'effetto vincolante introdotto da talune norme, il giudice ordinario può comunque verificare in sede processuale la sussistenza dei requisiti fattuali per l'inquadramento artigiano e disapplicare l'iscrizione se mancanti. Inoltre la Corte ha respinto le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente e ha confermato che la decorrenza del nuovo inquadramento doveva partire dalla data di notifica del verbale di accertamento (10/04/2006). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 443/1985, art. 6
L'art. 6 richiede che i consorzi iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane siano costituiti esclusivamente da imprese artigiane; la Corte ha ritenuto che un consorzio misto non possa legittimamente godere del regime riservato alle imprese artigiane.
Legge n. 443/1985, art. 7
Prevede la procedura di impugnazione amministrativa/giurisdizionale dell'iscrizione all'albo; la Corte ha però chiarito che tale procedura non esclude il sindacato del giudice ordinario sulla effettiva sussistenza dei requisiti fattuali ai fini previdenziali.
Legge n. 63/1993 (conversione D.L. 6/1993)
Ha attribuito efficacia vincolante all'iscrizione nell'albo anche ai fini previdenziali; la Corte precisa però che tale efficacia è meramente ricognitiva/indiziaria e l'iscrizione resta sindacabile in sede giudiziale sulla base della verifica dei requisiti di fatto.
Legge n. 335/1995, art. 3, comma 8
Richiamata dall'INPS per fissare la decorrenza dell'effetto contributivo; la Corte ha comunque fissato la decorrenza dall'atto di notifica dell'accertamento (10/04/2006) dato il quadro conoscitivo dell'INPS, rigettando l'assunto del ricorrente su diversa decorrenza.
Legge n. 88/1989, art. 49, lett. b)
Norma sulle agevolazioni contributive per gli artigiani: la Corte richiama che tali benefici spettano solo a chi possiede le caratteristiche di impresa artigiana e non possono essere estesi a soggetti non rispondenti alla tipizzazione normativa.
Legge regionale Emilia-Romagna n. 32/2001, art. 13
Richiamata dalla ricorrente per sostenere una parificazione delle società consortili miste con quelle artigiane; la Corte non ha ritenuto che la normativa regionale potesse prevalere sulla valutazione sostanziale dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale per l'iscrizione e per l'inquadramento previdenziale.
Legge n. 463/1959
Normativa storica sul regime degli elenchi/registro; citata a supporto dei principi sull'iscrizione e sugli effetti amministrativi, ma la Corte ha ribadito la necessità della verifica fattuale dei requisiti ai fini previdenziali.
Massime di principio
- L'iscrizione nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ha valore indiziario/ricognitivo e, anche se può avere efficacia vincolante ai fini previdenziali in base a norme successive, resta sindacabile dal giudice ordinario: quest'ultimo può verificare i requisiti di fatto e disapplicare l'iscrizione se mancanti.
- I consorzi composti in modo misto (imprese artigiane e non artigiane) non possono accedere automaticamente al regime contributivo riservato alle imprese artigiane; la composizione dovrà essere valutata concretamente e l'eventuale prevalenza di imprese non artigiane comporta l'esclusione dal regime artigiano.
- L'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'inquadramento come impresa artigiana grava sull'impresa che invoca tale qualificazione; l'iscrizione nell'albo non è prova conclusiva se gli elementi fattuali non supportano la qualificazione.
- La formazione del giudicato interno richiede che sia totalmente insuscettibile di censura la sequenza fatto-norma-effetto giuridico; l'impugnazione anche parziale di uno di questi segmenti impedisce la stabilizzazione del giudicato su quella specifica questione.
- Sulla decorrenza degli effetti contributivi di un diverso inquadramento rileva la data di conoscenza/ notifica dell'atto di accertamento quando l'INPS è comunque a conoscenza di elementi che consentono la diversa qualificazione; dunque in termini pratici va valutata la conoscibilità e la notifica dell'accertamento prima di fissare retroattività estesa.
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