Sentenza del 18/06/2018 n. 1566 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Marchio - ammortamento - rivalutazione ai fini fiscali - costo storico - rileva - valore al momento della rivalutazione - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la base di calcolo dell'ammortamento fiscale di un marchio acquisito tramite fusione per incorporazione. Il valore del marchio era stato incrementato contabilmente mediante l'iscrizione di un disavanzo derivante dall'operazione straordinaria, senza effetti fiscali immediati, e successivamente era stato riallineato fiscalmente mediante il versamento dell'imposta sostitutiva. Il contribuente aveva versato l'imposta sostitutiva soltanto sulla quota di valore non ancora ammortizzata, ma aveva poi calcolato le quote fiscalmente deducibili facendo riferimento all'intero costo storico originario del marchio, ottenendo così un incremento della deduzione.
La decisione
È stato stabilito che l'ammortamento fiscalmente deducibile deve essere calcolato sul valore del marchio esistente al momento dell'acquisizione mediante fusione, e non sul valore successivo risultante dalla rivalutazione o dal riallineamento fiscale. La rivalutazione assume rilevanza fiscale soltanto nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, senza consentire di ricalcolare retroattivamente le quote di ammortamento sulla base del costo storico complessivo. La pretesa del contribuente di utilizzare il costo storico per determinare una maggiore quota deducibile è stata quindi disattesa.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dell'ammortamento dei marchi
La quota di ammortamento fiscalmente deducibile deve essere determinata assumendo come riferimento il valore fiscalmente riconosciuto del marchio secondo la disciplina applicabile al momento dell'acquisizione, non un valore successivamente incrementato.
Disciplina del disavanzo da fusione
L'iscrizione contabile del disavanzo derivante da una fusione, se effettuata senza il riconoscimento fiscale previsto dalla legge, non determina automaticamente un incremento del valore fiscalmente ammortizzabile del bene.
Disciplina del riallineamento o della rivalutazione mediante imposta sostitutiva
Il pagamento dell'imposta sostitutiva può attribuire rilevanza fiscale al maggior valore nei limiti previsti dalla normativa, ma non consente di utilizzare il valore rivalutato per aumentare retroattivamente le quote di ammortamento già riferibili al periodo precedente al riallineamento.
Massime di principio
- Per determinare l'ammortamento fiscale di un bene immateriale occorre distinguere tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto.
- Un maggior valore iscritto contabilmente a seguito di una fusione o di altra operazione straordinaria non è fiscalmente ammortizzabile se non è stato previamente riconosciuto secondo le modalità previste dalla legge.
- Il riallineamento o la rivalutazione mediante imposta sostitutiva produce effetti fiscali solo secondo la decorrenza e nei limiti stabiliti dalla relativa disciplina; non permette, di regola, di ricalcolare le quote pregresse sul valore rivalutato.
- Se l'imposta sostitutiva è stata versata soltanto sulla parte di valore non ancora ammortizzata, la base delle quote fiscali deve comunque rispettare il valore fiscalmente riconosciuto e la corretta decorrenza del riconoscimento.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire separatamente il costo storico, il valore contabile, il valore fiscalmente riconosciuto e la data di efficacia della rivalutazione o del riallineamento.
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