Sentenza n. 234/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 18 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 18 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo che, nonostante la presentazione il 18 aprile 2025 della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, il procedimento non era stato concluso. L’inerzia le impediva, secondo quanto dedotto, l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. È stata lamentata la violazione del termine generale di conclusione del procedimento previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Dagli atti non risultava neppure una richiesta ministeriale di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza, scadenza del termine applicabile e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia della disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo è stato quindi individuato in quattro mesi, nel caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, per provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
La disciplina dell’azione avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso; il riferimento normativo non è indicato espressamente nella motivazione, ma è coerente con l’azione proposta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
- La mancata richiesta di integrazioni non esonera l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
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