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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento -del provvedimento del responsabile di Area n. 5 del Comune di Montignoso 24/01/2023 (prot. 1462) conclusivo del procedimento 30/06/2022 (prot. 13343) nei confronti del Condominio Sole e Luna in Via dei Cipressi nn. 37, 39, 41 e 43 in loc. Cinquale – Montignoso (MS) notificato al procuratore dei ricorrenti con p.e.c. 24/01/2023; - degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti, e, specificamente: la relazione del geom. Marco Poggi 17/01/2023 (prot. n. 979); e per la condanna: dell'A.C. di Montignoso, in persona del Responsabile Area 5 – Gestione territorio a: a) concludere il procedimento 30/06/2022 per “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” (p.g. 13346); b) adottare le misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio; con accertamento incidentale della natura e tipologia della via dei Cipressi, quale strada urbana di quartiere e la destinazione a “banchina stradale” dell'area pertinenziale di detta strada.

Giustizia amministrativa202300396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Responsabile dell’Area 5 del Comune di Montignoso che aveva chiuso il procedimento relativo a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ritenendo privata e larga cinque metri la porzione di via dei Cipressi interessata dalle opere del Condominio Sole e Luna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la chiusura del procedimento avviato per ottenere la rimozione delle opere realizzate dal Condominio Sole e Luna sulla sede di via dei Cipressi e sulla relativa banchina, consistenti nella riduzione della sede stradale, nell’installazione di dissuasori e nella delimitazione di parcheggi privati. Deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 822 c.c., dell’art. 22, commi 1 e 3, dell’allegato F alla legge n. 2248/1865, degli artt. 2, 3 e 24 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; contraddittorietà tra provvedimenti dell’amministrazione; sviamento di potere. Sostenevano che via dei Cipressi fosse una strada pubblica oppure, in subordine, una strada privata gravata da servitù di uso pubblico, con larghezza originaria di dieci metri, e chiedevano l’accertamento incidentale di tali caratteristiche ai sensi dell’art. 8 c.p.a., nonché la condanna del Comune ad adottare le misure necessarie e a rinnovare il procedimento. Il Condominio aveva realizzato opere che occupavano circa quattro metri della sede stradale, trasformandoli in parcheggi privati. La verificazione disposta dal TAR ha esaminato la titolarità dell’area, l’uso pubblico e la larghezza della strada.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha ritenuto che, nei limiti della cognizione incidentale consentita dall’art. 8 c.p.a., via dei Cipressi sia una strada di proprietà privata, ma gravata da servitù di uso pubblico. La presunzione di demanialità derivante dall’art. 22, comma 3, dell’allegato F alla legge n. 2248/1865 è stata superata dalla prova della proprietà privata risultante dagli atti di acquisto e dall’assenza di atti comunali di acquisizione o esproprio; tuttavia, la strada è risultata aperta al pubblico transito da lungo tempo, priva di segnalazioni di uso esclusivo, collegata alla viabilità comunale e utilizzata da una collettività indeterminata, con ulteriori indici costituiti dagli atti comunali e dalle esigenze di accesso all’Arena della Versilia. La verificazione e le aerofotogrammetrie hanno inoltre dimostrato che, anteriormente agli interventi del Condominio, la sede stradale aveva una larghezza di circa dieci metri e che non esisteva una fascia di cinque metri sottratta alla circolazione. Le clausole contrattuali relative alle alberature e al mantenimento di un passaggio di almeno quattro metri non attribuivano ai proprietari alcun diritto di uso esclusivo della fascia poi occupata dai parcheggi; al contrario, confermavano la destinazione al passaggio. Il Comune ha quindi erroneamente stimato in cinque metri la sede stradale, legittimando l’occupazione privata di un’area gravata da uso pubblico, con difetto di istruttoria e motivazione e travisamento della situazione di fatto. Il Comune è stato obbligato a rinnovare e concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 45 giorni, considerando la strada privata gravata da uso pubblico per l’intera larghezza di dieci metri. In caso di inerzia, è stato nominato il Prefetto di Massa-Carrara, o un sostituto, quale commissario ad acta per i successivi 60 giorni. Il Comune e il Condominio sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 4.000 euro oltre accessori per spese di giudizio; le due resistenti sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.a.

    La natura e il regime della strada possono essere esaminati dal giudice amministrativo soltanto incidenter tantum, quando la questione sia necessaria per decidere la domanda di annullamento, senza pronunciare un autonomo accertamento con efficacia di giudicato sul diritto di proprietà.

  • art. 22, comma 3, allegato F, legge n. 2248/1865

    nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti

    La disposizione configura una presunzione semplice di demanialità delle aree stradali indicate, superabile mediante la prova di convenzioni, consuetudini o diritti acquisiti incompatibili con la proprietà pubblica.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati tra le parti.

  • art. 34, comma 1, lett. d), c.p.a.

    In accoglimento della domanda di tutela, il giudice può imporre all’amministrazione di rinnovare e concludere il procedimento entro un termine, indicando le modalità dell’azione amministrativa e predisponendo, in caso di inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • La classificazione amministrativa di una strada come pubblica non è di per sé decisiva ai fini della titolarità dominicale, quando gli atti di acquisto e gli altri elementi istruttori dimostrino la proprietà privata dell’area; in tal caso, la presunzione di demanialità prevista dall’art. 22, comma 3, dell’allegato F alla legge n. 2248/1865 può essere superata.
  • Una strada privata può essere gravata da servitù di uso pubblico quando sia da lungo tempo aperta al transito di una collettività indeterminata, sia funzionalmente collegata alla viabilità pubblica e presenti caratteristiche oggettive e comportamenti amministrativi incompatibili con un uso esclusivo dei proprietari.
  • La cognizione del giudice amministrativo sulla proprietà e sul regime civilistico di una strada è meramente incidentale quando sia necessaria per decidere l’impugnazione di un provvedimento amministrativo; non è ammissibile una pronuncia autonoma di accertamento con efficacia di giudicato su tali diritti, estranea ai limiti della giurisdizione amministrativa.
  • L’amministrazione non può legittimare l’occupazione privata di una porzione di strada gravata da uso pubblico sulla base di una ricostruzione della larghezza della sede stradale smentita da documenti, aerofotogrammetrie, verificazioni e precedenti atti amministrativi; una simile ricostruzione integra un’istruttoria carente e un travisamento dei fatti.
  • Le clausole contrattuali che impongono di rispettare alberature preesistenti e di mantenere un passaggio minimo non possono essere interpretate come attribuzione di un diritto di uso esclusivo della fascia stradale, se dal loro contenuto risulta invece la destinazione dell’area al passaggio e alla costituzione della strada.

Come è indicizzato

MaterieLocalizzazione di opere e impiantiRegolamenti e atti amministrativi generaliGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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