Cassazione Penale, Sentenza n. 5109/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava due profili: (1) la qualifica di amministratore attribuita al De Leo, sostenendo che egli fosse stato indicato nel registro delle imprese a sua insaputa e che in realtà fosse solamente un lavoratore dipendente (carpentiere), con la conseguente carenza probatoria circa la nomina e l'effettiva veste amministrativa; (2) la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale e del dolo specifico, posto che il curatore avrebbe potuto ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari nonostante la mancata tenuta di scritture, nonché richieste relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, in parte, fondato. Ha ritenuto generica e inconferente la censura sulla mancata qualifica di amministratore formale: l'iscrizione nel registro delle imprese ha valore dichiarativo e la difesa non ha provato né impugnato la falsità dell'atto né ha denunciato la presunta frode. Ha inoltre confermato la ricostruzione del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale rispetto alla omessa tenuta/consegna delle scritture contabili, rilevando che la ricostruzione "aliunde" non esclude il reato. Tuttavia, ha ritenuto fondato il secondo motivo nella parte assorbente relativa alle operazioni dolose consistite nel mancato versamento di contributi e tributi, perché tali omissioni risultano riferibili unicamente al periodo 2018-2019, quando amministratore era il socio unico Emiddio Monaco: per tale capo la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. Le altre questioni (compreso il trattamento sanzionatorio) sono state assorbite o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione; utilizzato per definire i limiti di formulazione dei motivi di ricorso.
art. 2463-bis c.c.
Richiamato per definire la disciplina della s.r.l.s. e la sua equiparazione, per quanto rileva, alla disciplina della s.r.l. ordinaria
art. 2475, comma 2 c.c.
Richiama l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese degli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della nomina; la Corte ha ritenuto rilevante l'iscrizione come elemento dichiarativo della nomina stessa
art. 2383 c.c.
Richiamato per il rinvio alle regole sull'amministrazione societaria applicabili anche alla s.r.l.s.; concorre a delineare gli obblighi informativi/iscrittivi degli amministratori
art. 2194 c.c.
Prevede sanzioni amministrative per l'omessa iscrizione; la Corte sottolinea che l'onere dell'iscrizione grava sugli amministratori e che la mancata impugnazione/denuncia dà credito all'iscrizione
art. 216, n. 2 legge fallimentare
Consente di considerare come fine del dolo anche il recare pregiudizio ai creditori e dunque che il dolo specifico non richieda necessariamente un vantaggio per l'agente
art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)
Richiamata la relazione ex art. 33 come fonte di ricostruzione patrimoniale; la Corte osserva però che la ricostruzione "aliunde" non esclude la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale
Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1, conv. con L. 24 marzo 2012 n. 27
Menziato per il quadro normativo che ha introdotto la s.r.l.s. (art. 2463-bis) e il relativo richiamo alla disciplina della s.r.l.
Massime di principio
- L'iscrizione nel registro delle imprese ha valore dichiarativo e costituisce prova rilevante della nomina di amministratore: chi ne contesta la veridicità deve fornire elementi specifici e, una volta accortosi, contestarla attivamente (denuncia/impugnazione).
- La genericità delle doglianze difensive (assenza di indicazioni concrete, mancata produzione di atti falsificati o di azioni di tutela) rende le censure inammissibili o infondate in Cassazione.
- La bancarotta fraudolenta documentale può configurarsi anche se il curatore ha poi ricostruito il patrimonio "aliunde": la necessità di acquisire documentazione presso terzi costituisce indizio della mancata tenuta/consegna delle scritture contabili.
- La cessazione di fatto dell'attività non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili: solo la cancellazione dal registro delle imprese formalizza la cessazione e può incidere sugli obblighi contabili.
- La responsabilità per omissioni contributive o tributarie va verificata con riferimento al periodo storico in cui l'imputato era effettivamente amministratore; profili di merito relativi alla temporaneità della condotta devono essere riesaminati in sede di merito (appello), non in Cassazione.
- Questioni inerenti l'applicazione di circostanze attenuanti o la sospensione condizionale della pena sono valutazioni di merito che la Cassazione assorbe o lascia alle corti di merito salvo profili di violazione di legge.
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