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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale di Cosenza n. 121 del 18.07.2025, avente ad oggetto la “dismissione definitiva dei box commerciali siti sotto la sopraelevata di via Padre Giglio e via Tommaso Aceti. Determinazioni”; - del conseguente Avviso del 24.07.2025, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Cosenza, con cui è stato intimato lo sgombero dei box ivi indicati, tra cui il box n. 14 sito in via Tommaso Aceti, nella disponibilità del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato, che risulti lesivo della posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di dismissione definitiva dei box commerciali e conseguente avviso di sgombero e demolizione, comprendente il box n. 14

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che disponeva la dismissione definitiva dei box commerciali siti sotto la sopraelevata di via Padre Giglio e via Tommaso Aceti e l’avviso con cui il Comune intimava agli occupanti lo sgombero entro quindici giorni, prospettando anche la demolizione dei manufatti. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione del box n. 14 come non utilizzato, deducendo di averne avuto la disponibilità onerosa e di averlo utilizzato ininterrottamente dal 14 novembre 2005. Con il secondo motivo ha dedotto carenza di istruttoria e difetto di motivazione dell’avviso, ritenuto meramente elencativo dei box non utilizzati e privo di specifiche indicazioni sugli accertamenti svolti e sulle ragioni per cui non sarebbe stato considerato l’uso ultraventennale del box. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata comunicazione personale degli atti. Con il quarto motivo ha contestato l’addebito dei costi di demolizione, per mancata indicazione della base normativa, nonché il termine di quindici giorni per lo sgombero, ritenuto non giustificato da ragioni di urgenza e non adeguato alle esigenze concrete. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha comunque dedotto l’infondatezza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione comunale di inammissibilità o irricevibilità. Il primo motivo è stato respinto perché dalla documentazione prodotta non risultava alcun titolo idoneo a legittimare il ricorrente all’utilizzo del box. La dichiarazione di cessione sottoscritta da un terzo è stata ritenuta inidonea a trasferire la disponibilità di un manufatto edificato su suolo pubblico; inoltre, il Comune aveva contestato la qualità di originario assegnatario del soggetto che avrebbe ceduto il box al ricorrente e quest’ultimo non aveva prodotto documentazione contraria. Anche l’eventuale subentro di fatto non era opponibile al Comune, non essendo stato comunicato né autorizzato mediante un atto di voltura. Il pagamento della COSAP, peraltro risalente quanto all’ultima ricevuta al 2009, non dimostrava l’accettazione del subentro, che avrebbe richiesto un atto espresso dell’amministrazione e una formale comunicazione del subentrante; non poteva quindi desumersi per facta concludentia. Il terzo motivo è stato respinto perché, in assenza di un rapporto giuridico tra il ricorrente e il Comune relativamente al box, l’amministrazione non era tenuta a comunicargli l’avvio del procedimento. Sono stati respinti anche il secondo e il quarto motivo: gli atti risultavano congruamente motivati con riferimento alla necessità di riqualificare l’area e di rimuovere manufatti fatiscenti o inutilizzati per il ripristino del decoro urbano. L’occupante sine titulo non poteva inoltre sottrarsi al rimborso delle spese necessarie alla riduzione in pristino dell’area. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 21 l. 241/1990

Massime di principio

  • La disponibilità di un manufatto realizzato su suolo pubblico non può essere trasferita nei confronti dell’amministrazione mediante una mera dichiarazione privata o un atto di notorietà proveniente da un terzo, in assenza di un titolo amministrativo idoneo o di un atto di voltura autorizzato dall’ente proprietario o concedente.
  • L’eventuale subentro di fatto nell’utilizzo di un bene pubblico non è opponibile all’amministrazione se non è stato formalmente comunicato e autorizzato; l’utilizzo protratto nel tempo non sostituisce il necessario titolo amministrativo.
  • Il pagamento di un canone di occupazione di suolo pubblico non implica, di per sé, l’accettazione tacita del subentro dell’occupante né dimostra l’esistenza di un rapporto concessorio, quando l’amministrazione non abbia adottato un atto espresso e non sia stata formalmente informata del subentro.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei confronti di chi non dimostri l’esistenza di un rapporto giuridico qualificato con l’amministrazione relativo al bene o alla posizione incisa dal provvedimento.
  • Gli atti con cui l’amministrazione dispone la riqualificazione di un’area e la rimozione di manufatti fatiscenti o inutilizzati sono sufficientemente motivati quando esplicitano tali finalità pubbliche; l’occupante sine titulo resta tenuto al rimborso delle spese necessarie per la riduzione in pristino dell’area.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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