Cassazione Penale, Sentenza n. 35124/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze nella parte in cui era stato qualificato il capo B come reato di abuso d'ufficio (originariamente contestato come peculato). Il ricorrente deduceva violazione di legge e nullità per la sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice relativa al capo B e chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza e la revoca delle statuizioni civili connesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso depositata direttamente dall'imputato il 19/09/2025, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Di conseguenza non è stata esaminata la questione sostanziale relativa alla sopravvenuta abrogazione della norma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La sentenza impugnata resta quindi priva di modifica sul piano sostanziale per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) codice di procedura penale
La deposizione della rinuncia al ricorso da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione; conseguentemente il giudice della cassazione non entra nel merito delle questioni sottoposte.
Massime di principio
- La rinuncia/depósito della rinuncia al ricorso da parte dell'imputato rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di cassazione di decidere nel merito; le determinazioni delle corti inferiori restano efficaci salvo diversi rimedi procedurali.
- Se la questione principale è la sopravvenuta abrogazione di una norma penale, essa può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza quando il ricorso sia ammissibile e la Corte entri nel merito; tuttavia, tale esito non si verifica se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali (es. rinuncia).
- Anche se il titolo penale viene estinto o la norma abrogata, le statuizioni civili possono sopravvivere o necessitare di specifica pronuncia: bisogna verificare se e come il giudice penale abbia collegato la responsabilità civile al accertamento penale.
- La parte che rinuncia al ricorso può essere condannata al pagamento delle spese processuali e, conformemente alla normativa, a una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa che ha determinato l'inammissibilità; pertanto la rinuncia è un atto con effetti economici concreti.
- In situazioni simili è opportuno valutare attentamente i tempi e le conseguenze della rinuncia rispetto ai profili sostanziali (es. decriminalizzazione), e considerare l'eventuale utilizzo di altri rimedi processuali prima di depositare una rinuncia.
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