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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22771/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole di un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego di esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, qualificandoli quindi come non specifici e solo apparenti. Nel merito, ha osservato che la motivazione di merito sul diniego del 131-bis era conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e che la recidiva era stata motivatamente valorizzata in relazione alla stabilità della condotta di spaccio e alla maggiore capacità a delinquere desunta dalla nuova violazione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti per la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dell'offesa alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di esaminare tutti gli indici ivi previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    è il parametro di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte qualifica il ricorso come inammissibile per difetto di specificità, poiché meramente reiterativo delle censure d'appello.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già prospettate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare l'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi di quel parametro, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti significativi.
  • La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando la nuova condotta, anche per le modalità di esecuzione, evidenzi una maggiore capacità a delinquere e una stabilizzazione dell'abitualità criminosa, specie se la precedente condanna non ha avuto effetto dissuasivo.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto e quella sulla recidiva appartengono al giudizio di merito e sono censurabili in cassazione solo per vizi motivazionali effettivi, non mediante mere ripetizioni di censure già esaminate.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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