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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21898/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un piccolo fabbricato ad uso abitativo con terreni circostanti, poi rivelatosi interessato da un movimento franoso. Gli acquirenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori, sostenendo che il dissesto idrogeologico integrasse vizi redibitori non conosciuti al momento dell'acquisto. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la risoluzione e condannando i venditori alla restituzione del prezzo e al rimborso di varie spese sostenute dagli acquirenti. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i venditori hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 1325, 1362, 1363, 1366, 1367 e 2735 c.c., sostenendo che la clausola dell'atto di vendita con cui il bene era trasferito "nello stato in cui si trova, ben noto alla parte acquirente" dovesse essere valorizzata come confessione stragiudiziale e come rinuncia preventiva alla garanzia per vizi; hanno inoltre richiamato il preliminare e il certificato di destinazione urbanistica, per affermare che gli acquirenti conoscevano la situazione del bene; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore decisivo a relazioni/perizie stragiudiziali e avrebbe mal valutato le risultanze tecniche, nonostante la richiesta di CTU in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Sul primo ha osservato che le doglianze erano dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dell'interpretazione della clausola contrattuale, attività riservate al giudice di merito e censurabili in cassazione solo se logicamente incongrue o giuridicamente errate. Ha ritenuto corretta la qualificazione della clausola come clausola di stile, perché il giudice di merito l'aveva interpretata nel contesto complessivo del contratto e delle prove testimoniali, escludendo che gli acquirenti conoscessero effettivamente il vizio. Sul secondo motivo ha affermato che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte d'appello si era limitata a valutare le prove già ritualmente introdotte, in particolare le relazioni tecniche e le deposizioni, senza utilizzare prove inesistenti né attribuire valore di prova legale a materiali valutabili liberamente. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per sostenere che la clausola contrattuale dovesse avere rilievo nel contenuto del contratto; la Corte ribadisce che l'efficacia della clausola va valutata dal giudice di merito nel contesto complessivo dell'atto.

  • art. 1362 c.c.

    criterio ermeneutico utilizzato per l'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte afferma che la valutazione del significato negoziale spetta al giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    interpretazione sistematica della clausola alla luce dell'intero contratto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni interpretativi, senza una autonoma ratio decisoria specifica nel caso.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato per privilegiare un'interpretazione che dia effetti alla clausola, ove possibile, nel contesto contrattuale.

  • art. 2735 c.c.

    invocato dai ricorrenti per qualificare la clausola come confessione stragiudiziale; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dei limiti di legge; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa; nel caso, il giudice di merito ha correttamente esercitato il prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    il richiamo è respinto perché la censura riguardava in realtà la valutazione delle prove e non un errato riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso non integrava una vera violazione di legge, ma mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per asserita violazione processuale, ma la Corte esclude il vizio poiché non vi è stata assunzione o valutazione di prove fuori dai limiti legali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, applicata per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa: se la doglianza investe l'accertamento del fatto o l'apprezzamento delle prove, il vizio è fuori dal paradigma dell'art. 360, n. 3 c.p.c.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se l'interpretazione sia logicamente incongrua, contraria ai canoni ermeneutici o tale da non consentire il controllo del procedimento decisorio.
  • Una clausola che descrive genericamente lo stato del bene può essere qualificata come clausola di stile solo se, letta nel contesto complessivo dell'atto e delle circostanze, non risulti idonea a esprimere una reale volontà negoziale o una concreta consapevolezza delle parti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione non per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, o abbia trattato come prove legali elementi invece soggetti a libero apprezzamento.
  • Il richiamo all'art. 2697 c.c. non è fondato quando la parte contesti soltanto l'esito dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito, senza denunciare un reale errore sull'allocazione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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