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Sentenza

Sentenza n. 3908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. 7039/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della valutazione "ora per allora" ai fini della promozione al grado di primo aviere scelto e della conseguente ricostruzione di carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, già volontari di truppa in servizio permanente con il grado di aviere capo e successivamente transitati nel ruolo dei sergenti, sostenevano di avere maturato, dopo un anno di permanenza nel grado di aviere capo, i requisiti per essere inseriti nell'aliquota di avanzamento a primo aviere scelto. L'Amministrazione li aveva esclusi dall'avanzamento in ragione del successivo transito nel ruolo dei sergenti. Con istanza del 20 dicembre 2017 gli interessati avevano chiesto la valutazione "ora per allora" e la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, richiamando precedenti sentenze del Consiglio di Stato. Il Ministero aveva respinto l'istanza rilevando che gli interessati non avevano impugnato i provvedimenti di cancellazione dall'aliquota. Il TAR aveva ritenuto consolidata la posizione degli interessati e non estensibili gli effetti dei giudicati pronunciati in controversie altrui. In appello sono stati dedotti l'error in iudicando, l'omessa motivazione, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 196/1995. Gli appellanti hanno contestato che la mancata impugnazione degli atti di esclusione impedisse la tutela, sostenendo di avere fatto valere diritti soggettivi alla ricostruzione di carriera e non un interesse legittimo alla promozione; hanno inoltre negato di avere chiesto l'estensione di giudicati altrui, richiamando le precedenti sentenze soltanto quali precedenti interpretativi. Nel merito, hanno dedotto che l'art. 15 imponeva l'inserimento nelle aliquote del personale in possesso dei requisiti dell'art. 16 e che il transito in altro ruolo non rientrava tra le cause tassative di esclusione previste dall'art. 17, comma 3.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego ministeriale, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione sulle singole posizioni. Ha escluso che la mancata impugnazione degli atti di esclusione dalle aliquote fosse decisiva, poiché la domanda proposta non mirava direttamente alla promozione, né all'estensione degli effetti di giudicati altrui, ma alla ricostruzione "ora per allora" della carriera e al riconoscimento dei diritti soggettivi, anche economici, connessi alla promozione spettante in presenza dei requisiti di legge. Le sentenze precedenti sono state considerate precedenti giurisprudenziali utilizzabili in chiave ermeneutica. Il Collegio ha dato continuità all'orientamento secondo cui il personale che abbia maturato il requisito temporale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 196/1995 deve essere inserito nell'aliquota e valutato, salvo specifiche ragioni ostative previste dalla normativa. Poiché l'Amministrazione non aveva contestato il possesso del requisito temporale, tale circostanza è stata ritenuta ammessa ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il ritardo nella valutazione è stato imputato esclusivamente all'Amministrazione. In sede conformativa, quest'ultima dovrà procedere alla valutazione "ora per allora" di ciascun interessato, verificare la sussistenza di tutti i requisiti e delle eventuali ragioni ostative, e disporre l'avanzamento e la conseguente ricostruzione di carriera solo per chi risulti in concreto in possesso dei requisiti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di inserire nelle aliquote di avanzamento il personale in possesso dei requisiti prescritti.

  • art. 16 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    Il requisito temporale rilevante consiste nella permanenza di un anno nel servizio permanente e, secondo la decisione, il suo possesso impone la valutazione ai fini dell'avanzamento, salvo ulteriori ostacoli normativi.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196

    Le cause di esclusione dall'avanzamento sono tassative; il transito in altro ruolo all'interno della stessa amministrazione non è stato ritenuto, per il caso esaminato, causa ostativa prevista dalla disposizione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione del possesso del requisito temporale è stata valorizzata quale ammissione del fatto.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione degli atti di esclusione da un'aliquota di avanzamento non preclude necessariamente la domanda successiva volta alla ricostruzione "ora per allora" della carriera e al riconoscimento dei diritti soggettivi derivanti dalla promozione, quando la domanda non abbia ad oggetto l'estensione di un giudicato altrui ma il riconoscimento autonomo della posizione dell'interessato.
  • Le sentenze pronunciate in controversie relative ad altri soggetti possono essere richiamate come precedenti interpretativi della normativa applicabile; il loro richiamo non equivale, di per sé, a una richiesta di estensione degli effetti soggettivi del giudicato.
  • Quando la normativa sull'avanzamento prevede l'inserimento nell'aliquota del personale che abbia maturato un determinato requisito temporale, l'Amministrazione deve procedere all'inserimento e alla valutazione, salvo che ricorra una specifica causa ostativa prevista dalla disciplina applicabile.
  • Il transito del militare in un diverso ruolo della medesima amministrazione non può giustificare l'esclusione dall'aliquota di avanzamento se non rientra tra le cause tassative di esclusione previste dalla normativa vigente ratione temporis.
  • In caso di ritardo imputabile esclusivamente all'Amministrazione, la valutazione "ora per allora" deve verificare individualmente il possesso dei requisiti e delle eventuali cause ostative, potendo condurre all'avanzamento e alla ricostruzione di carriera solo per i soggetti che risultino concretamente in possesso dei requisiti prescritti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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