Circolare numero 241 del 19-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, fissato a lire 1.072.200 annue a decorrere dal 1 gennaio 1989, con validità anche per il 1990 e il 1991 fino a successivi decreti. Vengono indicate le differenze contributive da recuperare per iscritti, pensionandi e pensionati, distinguendo tra sacerdoti rientranti nel sistema di sostentamento del clero e soggetti esclusi, nonché tra versamento diretto e trattenuta sulle pensioni. Sono inoltre precisati termini, modalità di versamento, interessi di mora, istruzioni per la compilazione dei bollettini e regole contabili per le Sedi, compresa la cessazione della movimentazione del conto CLL 52/34.
Aumento del contributo del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto per il 1989 e modalità di recupero dei conguagli
Aumento del contributo del Fondo clero e recupero dei conguagli
La circolare informa dell’adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a seguito del decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1990. Vengono inoltre disciplinate le modalità di recupero delle differenze contributive per gli anni interessati, con distinzioni in base alla posizione soggettiva degli interessati e al loro eventuale rientro nel sistema di sostentamento del clero.
Base normativa e importo del contributo
L’adeguamento è adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che collega l’aumento del contributo all’andamento della perequazione automatica delle pensioni del Fondo. Il decreto interministeriale, richiamando la rivalutazione media del 9,2% per il 1989, dispone che il contributo a carico degli iscritti sia aumentato, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, da lire 981.900 a lire 1.072.200 annue.
Tale importo corrisponde a:
- lire 178.700 al bimestre;
- lire 89.350 mensili.
La circolare precisa che questo importo resta, al momento, valido anche per gli anni 1990 e 1991, salvo ulteriori aumenti derivanti da nuovi decreti interministeriali emanati in applicazione della medesima disposizione normativa.
Differenze contributive da recuperare
Poiché il contributo è stato versato per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 agosto 1990 nella misura precedente di lire 981.900 annue, devono essere recuperate le differenze dovute. La circolare quantifica:
- la differenza annua per il 1989 in lire 90.300;
- la differenza per il periodo 1 gennaio - 31 ottobre 1990 in lire 75.250;
- l’importo complessivo da recuperare per gli iscritti senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 1989 al 31 ottobre 1990 in lire 165.550.
Per i titolari di pensione e per i pensionandi, il conguaglio riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 1 gennaio 1989 e la data di decorrenza della pensione, poiché da tale data cessa l’obbligo contributivo verso il Fondo. L’importo da recuperare varia quindi in funzione della data di decorrenza della pensione.
Soggetti tenuti al pagamento
Sono tenuti al recupero delle differenze contributive:
- i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica attualmente iscritti;
- gli iscritti con domanda di pensione in corso;
- i titolari di pensione, limitatamente a quelle con decorrenza dal 1 febbraio 1989 in poi.
La circolare distingue poi tra soggetti rientranti e non rientranti nel sistema di sostentamento del clero, perché le modalità di recupero cambiano sensibilmente a seconda del regime applicabile.
Sacerdoti rientranti nel sistema di sostentamento del clero
Per i sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, in base alle disposizioni di attuazione della Conferenza Episcopale Italiana richiamate dalla circolare, il conguaglio deve essere versato tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede in un’unica soluzione.
Questa modalità vale anche per:
- i soggetti con domanda di prestazione in corso;
- i soggetti divenuti titolari di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1989 in poi.
Se il sacerdote è rientrato nel sistema solo per un periodo compreso tra il 1 gennaio 1989 e il 31 ottobre 1990, l’Istituto versa soltanto i conguagli relativi a quel periodo; le differenze residue restano da recuperare direttamente dall’interessato o mediante trattenuta sulla pensione, a seconda della sua posizione.
Sacerdoti esclusi dal sistema di sostentamento e ministri di culto acattolici
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene secondo tre modalità:
- versamento diretto in un’unica soluzione da parte degli iscritti, o tramite la confessione religiosa di appartenenza per i ministri di culto acattolici;
- trattenuta sulle rate maturate in sede di liquidazione della pensione, per gli iscritti con domanda di pensione in corso o da presentare entro il 30 novembre 1990;
- trattenuta sulla prima rata bimestrale utile della pensione, per i titolari di pensione.
La circolare ribadisce che, per i pensionati, il recupero riguarda solo il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 1989 e la data di decorrenza della pensione.
Termine di versamento e interessi di mora
Il termine ultimo per il versamento delle differenze contributive è fissato al 30 novembre 1990, coincidente con la scadenza del contributo corrente relativo al quinto bimestre 1990. I versamenti eseguiti oltre tale data sono soggetti agli interessi di mora ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Il pagamento deve essere effettuato:
- in unica soluzione;
- con bollettino di conto corrente postale distinto da ogni altro versamento dovuto al Fondo;
- sul c.c. n. 811000 intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma.
Indicazioni operative per la compilazione e la comunicazione dei dati
I singoli iscritti devono compilare il bollettino con particolare attenzione, indicando in stampatello o a macchina:
- nome e cognome;
- indirizzo;
- numero di matricola nel Fondo;
- numero e intestazione del conto corrente postale.
Sul retro del bollettino devono inoltre essere riportati la causale del versamento e il periodo cui si riferiscono le differenze contributive.
Per l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano resta ferma l’osservanza delle istruzioni già contenute nella lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987. Le Confessioni religiose diverse dalla cattolica devono inviare, contestualmente al versamento, un elenco contenente:
- estremi del versamento;
- nominativi degli iscritti che hanno pagato;
- importi riferiti ai singoli iscritti;
- periodi cui gli importi si riferiscono.
Adempimenti delle Sedi e contabilità dei recuperi
Le Sedi territoriali che hanno in carico le pensioni interessate riceveranno un tabulato contenente il numero del certificato di pensione, il nominativo del titolare e l’importo delle differenze contributive da recuperare. Ricevuti i tabulati, le Sedi devono procedere al recupero sulle rate di pensione secondo le modalità già previste dalla circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979.
Gli importi recuperati nei confronti dei pensionati devono essere:
- accreditati al conto GPA 55/00;
- trasferiti alla Direzione Generale con un unico modello SC/10R.
Se si verificano casi di mancato recupero, questi devono essere comunicati con nota separata. Inoltre, nei casi in cui l’importo delle differenze venga trattenuto all’atto della liquidazione della pensione, le Sedi devono contabilizzare le somme al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dal Centro Elettronico, accreditarle al conto GPA 55/00 e trasmetterle con modello SC/10R.
Soppressione della movimentazione del conto CLL 52/34
In considerazione delle nuove modalità di imputazione contabile dei recuperi rispetto a quelle previste dalla circolare n. 305 F.P. - n. 407 DSEAD - n. 408 Rg. del 28 febbraio 1977, la funzione del conto CLL 52/34 cessa. Il conto è quindi reso non più movimentabile dalle Sedi.
Diffusione della circolare
La circolare invita le Curie e le Confessioni religiose interessate a dare la massima diffusione alle istruzioni contenute, così da consentire l’applicazione uniforme delle nuove modalità di versamento e recupero dei conguagli contributivi.
Punti principali
Adeguamento del contributo annuo
Il decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 1990 ha aumentato il contributo a carico degli iscritti al Fondo, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 903/1973. Il contributo per l’anno 1989 è determinato in lire 1.072.200 annue, pari a lire 178.700 al bimestre e lire 89.350 mensili. L’importo è indicato come valido anche per il 1990 e il 1991 fino all’emanazione dei successivi decreti.
Differenze contributive da recuperare
Poiché il contributo precedente era stato corrisposto nella misura di lire 981.900 annue, devono essere recuperate le differenze per i periodi interessati. La differenza annua per il 1989 è pari a lire 90.300; quella per il periodo 1 gennaio-31 ottobre 1990 è pari a lire 75.250 mensili lire 7.525. Per gli iscritti senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 1989 al 31 ottobre 1990 l’importo complessivo da recuperare è lire 165.550.
Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenuti al pagamento delle differenze contributive i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica attualmente iscritti, gli iscritti con domanda di pensione in corso e i titolari di pensione, ma solo per quelle con decorrenza dal 1 febbraio 1989 in poi. Per pensionati e pensionandi il conguaglio riguarda solo il periodo compreso tra il 1 gennaio 1989 e la data di decorrenza della pensione.
Modalità di recupero per i soggetti rientranti nel sistema di sostentamento
I sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, compresi coloro che hanno domanda di prestazione in corso e quelli divenuti pensionati dal 1 febbraio 1989, versano i conguagli tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede in un’unica soluzione. Se il sacerdote è rientrato nel sistema solo per una parte del periodo interessato, l’Istituto versa solo le differenze relative a quel periodo; per il restante periodo il recupero avviene a carico dell’interessato o mediante ritenuta sulla pensione, secondo i casi.
Modalità di recupero per soggetti esclusi dal sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene mediante versamento diretto in un’unica soluzione da parte degli iscritti o della confessione religiosa di appartenenza. Per gli iscritti con domanda di pensione in corso o presentata entro il 30 novembre 1990 il recupero avviene con trattenuta sulle rate maturate in sede di liquidazione della prestazione. Per i titolari di pensione il recupero avviene mediante trattenuta sulla prima rata bimestrale utile.
Termini, interessi e modalità di versamento
Il termine ultimo per il versamento dei conguagli è fissato al 30 novembre 1990. I versamenti effettuati oltre tale data sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’art. 7, comma 3, della legge n. 903/1973. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione con bollettino di conto corrente postale distinto da ogni altro versamento dovuto al Fondo, sul c.c. n. 811000 intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma.
Istruzioni operative per i singoli iscritti e per le confessioni
I singoli iscritti devono indicare sul bollettino, con particolare attenzione, nome, cognome, indirizzo, numero di matricola e l’intestazione del conto corrente postale; sul retro devono essere indicati la causale del versamento e il periodo cui si riferiscono le differenze. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero deve attenersi alle istruzioni già fornite con la lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987. Le Confessioni religiose diverse dalla cattolica devono inviare contestualmente al versamento un elenco con estremi del pagamento, nominativi degli iscritti, importi individuali e periodi di riferimento.
Adempimenti delle Sedi INPS e profili contabili
Le Sedi riceveranno un tabulato con numero del certificato di pensione, nominativo del titolare e importo da recuperare e dovranno procedere alle trattenute sulle rate di pensione secondo le modalità della circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979. Gli importi recuperati devono essere accreditati al conto GPA 55/00 e trasferiti alla Direzione Generale con un unico modello SC/10R; eventuali mancati recuperi devono essere comunicati con nota separata. Nei casi di trattenuta sulla liquidazione della pensione, le Sedi devono contabilizzare le somme al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dal Centro Elettronico, accreditandole al conto GPA 55/00 e trasmettendole con modello SC/10R. Viene inoltre cessata la funzione del conto CLL 52/34, reso non più movimentabile dalle Sedi.
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