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Circolare

Circolare numero 244 del 24-11-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal D.L. n. 338 del 22 novembre 1990, che sostituisce il precedente decreto decaduto n. 259. Vengono riepilogate le modifiche al sistema sanzionatorio, le agevolazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi con somme aggiuntive ridotte, i nuovi termini del 14 dicembre 1990 e del 28 febbraio 1991, nonché alcune precisazioni operative per categorie particolari di contribuenti, per i versamenti già effettuati, per i ruoli esattoriali e per le sospensioni dei preavvisi di sgravio.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale: sanzioni, agevolazioni sulle somme aggiuntive e chiarimenti operativi

Disposizioni urgenti in materia previdenziale: modifiche al sistema sanzionatorio, regolarizzazione contributiva e chiarimenti operativi

La circolare analizza l'art. 3 del D.L. n. 338 del 22 novembre 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22.11.1990, che sostituisce il precedente decreto-legge n. 259 decaduto per mancata conversione. Il documento riepiloga le nuove regole sulle sanzioni civili e amministrative, le agevolazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi mediante somme aggiuntive ridotte e una serie di istruzioni applicative rivolte alle S.A.P. e alle imprese interessate.

Modifiche al sistema sanzionatorio

L'art. 3 riprende, con alcune innovazioni, la disciplina già contenuta nel decreto decaduto, sia per le sanzioni dovute in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi, sia per le agevolazioni sulle somme aggiuntive.

In particolare, il comma 3 prevede che, nei casi di:

  • rilevanti incertezze interpretative sull'obbligo contributivo;
  • omissioni contributive derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria;
  • crisi aziendali oggetto di provvedimenti adottati ai sensi della L. 675/1977, della L. 787/1978 e della L. 95/1979;

il decreto ministeriale eventualmente emanato per ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali potrà disporre anche l'estinzione dell'obbligazione per le sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi.

Termini per la domanda e per il versamento

Il comma 6 dell'art. 3 sposta al 14 dicembre 1990:

  • il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione;
  • il termine per il versamento della prima rata del debito indicato nella domanda;
  • il termine per il pagamento in unica soluzione, presso i concessionari, dei debiti già iscritti a ruolo.

Resta invece invariato al 28 febbraio 1991 il termine per il pagamento della seconda rata.

La circolare precisa inoltre che, per i debiti contributivi già pagati alla data di entrata in vigore del decreto, non deve essere presentata alcuna domanda. In tali casi, il perfezionamento della regolarizzazione resta subordinato al pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto, delle somme aggiuntive ridotte.

Periodi contributivi regolarizzabili

L'agevolazione è estesa ai periodi contributivi riferibili a tutto il mese di agosto 1990.

Secondo la circolare, tale ampliamento opera in concreto per i soggetti tenuti al versamento mensile dei contributi. Non trova invece pratica applicazione, in linea generale, per i versamenti trimestrali di:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • datori di lavoro domestico;
  • aziende elettriche e telefoniche, limitatamente alla contribuzione dovuta alle rispettive gestioni pensionistiche.

Per le aziende con sistema DM che abbiano già presentato una domanda limitata al 30 giugno 1990, è ammessa una domanda integrativa per i mesi di luglio e agosto 1990. In tal caso, ai fini del tetto del 40% del debito complessivo per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, deve essere considerato l'intero ammontare dei contributi; eventuali maggiori somme aggiuntive derivanti dal cumulo delle due domande saranno versate insieme a quelle dovute per la seconda regolarizzazione.

Fiscalizzazione, sgravi e cessazione dell'inosservanza

La circolare richiama la disciplina sulle riduzioni per fiscalizzazione e sgravi indebiti, ricordando che tali riduzioni non spettano per un periodo pari a tre volte i periodi di inosservanza nei confronti dei lavoratori per i quali non siano state rispettate le condizioni previste dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

L'art. 3, comma 8, stabilisce però che, dalla data dell'avvenuta regolarizzazione, non opera la disposizione dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La precisazione vale per tutte le regolarizzazioni, comprese quelle spontanee.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte e istruzioni ai moduli

Per chi presenta la domanda tra il 30 novembre e il 14 dicembre 1990, così come per chi effettua nello stesso periodo il pagamento presso i concessionari, le somme aggiuntive ridotte devono essere calcolate fino al nuovo termine del 14 dicembre 1990.

A tal fine, alle aliquote previste nel prospetto della circolare n. 223 del 13.10.1990 e nelle avvertenze del modulo di domanda deve essere aggiunta l'aliquota dello 0,333, corrispondente all'estensione del termine.

Le S.A.P. devono inoltre inserire nei moduli un foglio aggiuntivo di avvertenze, da predisporre localmente, nel quale siano evidenziati:

  • lo spostamento al 14 dicembre del termine per la presentazione della domanda;
  • lo spostamento al 14 dicembre del termine per il pagamento della prima rata;
  • l'aggiornamento del calcolo delle somme aggiuntive ridotte;
  • la possibilità che il periodo regolarizzabile comprenda, per i soggetti che utilizzano il mod. RC1, anche luglio e agosto 1990.

Va inoltre precisata una nuova formulazione, nelle avvertenze del modulo di regolarizzazione, del capitolo "Rateazioni in corso", con riferimento alla sola quota dei contributi pagati ratealmente fino al 22 novembre 1990.

Regolarizzazioni delle aziende elettriche, telefoniche e dei pubblici servizi di trasporto

Per le aziende elettriche, telefoniche ed esercenti pubblici servizi di trasporto, che versano alle S.A.P. i contributi dovuti alle rispettive gestioni pensionistiche con il sistema DM soltanto dal 1° gennaio 1990, la regolarizzazione con mod. RC1 riguarda soltanto i contributi successivi a tale data e unitamente alle altre contribuzioni.

Per le pendenze anteriori al 1° gennaio 1990, invece, è richiesta una domanda informale separata, secondo quanto previsto nel punto successivo.

La circolare indica che, in tale domanda, devono essere specificati:

  • i periodi oggetto della regolarizzazione per i quali l'azienda ha già presentato le denunce alla Direzione Generale, con indicazione dei contributi dovuti e delle somme aggiuntive;
  • i periodi per i quali non è stata presentata denuncia aziendale, con indicazione dei contributi e delle relative somme aggiuntive.

Per tali periodi devono essere allegate anche le denunce omesse e gli elenchi, per anno solare, dei lavoratori interessati, con indicazione dei periodi di servizio e delle retribuzioni, totali o parziali, oggetto della regolarizzazione. La documentazione va trasmessa dalle S.A.P. ai competenti servizi centrali, anche per l'aggiornamento delle posizioni individuali; per il Fondo Autoferrotranvieri è previsto il mod. ET9.

Quanto alla contabilizzazione, per i contributi di cui alla lettera a) il credito recuperato va imputato sui conti delle gestioni pensionistiche interessate; per quelli di cui alla lettera b), non ancora assunti in carico dagli uffici centrali, si applicano le istruzioni contabili generali delle circolari n. 257 del 7.12.1989 e n. 271 del 21.12.1989.

Versamento dei soli contributi dopo la pubblicazione del decreto

La circolare precisa che il versamento dei soli contributi, eseguito dopo la pubblicazione del D.L. n. 338, non può essere assimilato all'ipotesi del terzo periodo del comma 6, ma rientra nella previsione del primo periodo dello stesso comma. Ne deriva che gli interessati, per fruire delle agevolazioni, devono versare le somme aggiuntive ridotte entro i termini perentori del 14 dicembre 1990 e del 28 febbraio 1991, e non entro 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Per i crediti non iscritti nei ruoli esattoriali:

  • la domanda va presentata entro il 14 dicembre 1990, a pena di decadenza;
  • nel modulo deve essere indicato, nella parte relativa ai contributi, che si tratta di somme già versate;
  • tali somme non vanno riportate nella casella A;
  • alla domanda devono essere allegati la documentazione comprovante i contributi pagati e l'attestazione del pagamento della prima rata delle somme aggiuntive ridotte.

Per i crediti iscritti nei ruoli esattoriali:

  • anche le somme aggiuntive ridotte devono essere versate al concessionario entro il 14 dicembre 1990, a pena di decadenza dall'agevolazione;
  • se il pagamento dei contributi viene erroneamente effettuato all'Istituto, deve essere disposto, su richiesta dell'interessato, un provvedimento di sospensione per preavviso di sgravio pari alla somma versata, per consentire al concessionario di tenerne conto nell'eventuale sospensione dell'azione esecutiva.

Ruoli di settembre 1989 e bollettini artigiani e commercianti

Per i ruoli di settembre 1989, che prevedevano il pagamento in due rate con scadenza rispettivamente a novembre 1989 e febbraio 1990, se è stata pagata soltanto la prima rata l'importo versato va imputato come acconto sui contributi indicati nella cartella. Solo l'eventuale eccedenza deve essere considerata acconto sulle somme aggiuntive ridotte.

Per i bollettini artigiani e commercianti di emissione 1990 contenenti quote relative ad anni pregressi, il pagamento delle rate di contribuzione fissa scadute il 26 aprile e il 25 luglio 1990 non equivale a una specifica imputazione a sanzioni. L'intero importo va quindi imputato alla contribuzione relativa agli anni indicati nel frontespizio.

Se l'assicurato ha pagato le prime due rate, la Sede, a richiesta, deve rideterminare gli importi dovuti per contributi e somme aggiuntive tramite la transazione ATAR, COND, Codice emissione, numero progressivo CIN, 14.12.90. Tale transazione, utilizzabile per qualsiasi emissione, consente il calcolo delle somme dovute per la regolarizzazione fino al 30 giugno 1990.

La circolare precisa inoltre che:

  • la parte dovuta a titolo di capitale si ottiene sottraendo dal dato "dovuto quota fissa" l'importo eventualmente indicato nel campo "versamento quota fissa";
  • la parte dovuta a titolo di sanzioni si ottiene sottraendo dall'importo del campo "saldo a credito" l'importo del contributo precedentemente calcolato.

È richiamata anche la predisposizione di una lista sintetica, distinta per emissione, degli importi dovuti a titolo di contribuzione fissa, che riporta anche i dati relativi ai crediti iscritti a ruolo e potrà essere utilizzata anche per le regolarizzazioni presso i concessionari.

Regolarizzazione delle imprese non ancora inserite nell'emissione automatizzata GAGC 21

Per le imprese non ancora inserite nell'emissione automatizzata dei mod. GAGC 21, la domanda di iscrizione alla competente Commissione Provinciale di categoria è considerata condizione essenziale per la convalida della regolarizzazione. La domanda può riguardare solo i contributi relativi agli anni per i quali sono previste le sanzioni, cioè gli anni precedenti quello della domanda di iscrizione.

La circolare chiarisce che, per i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 19.3/4.4.1990 e alla circ. n. 194 del 3.8.1990, il debito sussiste per gli anni in cui l'attività artigiana o commerciale è stata effettivamente svolta e non per il periodo intermedio tra iscrizione e denuncia di cessazione.

La regolarizzazione riguarda i contributi non prescritti; in assenza di atti interruttivi, sono tali quelli relativi all'anno 1982 e successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

All'atto della prima emissione dei bollettini GAGC 21, le Sedi devono:

  • rideterminare i bollettini a quota fissa con la transazione ATB0, detraendo dal totale dovuto i contributi e le sanzioni per gli anni oggetto di regolarizzazione;
  • compilare il mod. GAGC23 (cod. op. 6) per la riduzione degli oneri accessori originari, separatamente per ciascun anno interessato;
  • acquisire l'importo riferito a contributi fissi più oneri ridotti come bollettino anomalo normalizzato;
  • acquisire i versamenti dei contributi a percentuale, limitatamente alla quota capitale, con il codice emissione originario e con data di versamento pari alla prima scadenza a percentuale dell'emissione.

In caso di omesso o parziale versamento, la circolare prevede una diversa rideterminazione dei bollettini e l'acquisizione degli importi come anomali normalizzati, senza compilazione del mod. GAGC23 per la rideterminazione degli oneri accessori.

Interessi di mora e sospensioni per preavviso di sgravio

La circolare affronta il problema degli interessi di mora dovuti alla riscossione esattoriale nei casi di regolarizzazione presso i concessionari. Richiamando il chiarimento del Ministero delle Finanze, precisa che le sanzioni civili e gli interessi di mora, pur derivando da norme diverse, hanno natura giuridica sostanzialmente analoga e non possono sovrapporsi.

Per i ruoli esattoriali, sono dovute le sanzioni civili fino alla data di scadenza del ruolo e gli interessi di mora per l'eventuale ritardo dal nono giorno successivo alla scadenza del ruolo fino al giorno dell'effettivo pagamento. Tuttavia, poiché la disciplina sulla regolarizzazione sostituisce tali oneri con le somme aggiuntive ridotte, i contribuenti che si avvalgono dell'agevolazione non devono corrispondere ai concessionari, oltre alle somme aggiuntive ridotte, anche gli interessi di mora previsti dalla normativa sulla riscossione esattoriale.

Infine, la circolare dispone che la proroga generalizzata delle sospensioni per preavviso di sgravio, inizialmente fissata al 30 novembre 1990, debba intendersi estesa al 31 marzo 1991, in attesa della soluzione dei problemi con i concessionari e del rilascio della procedura automatizzata per gli sgravi definitivi.

Punti principali

Modifiche al sistema sanzionatorio

L'art. 3 del D.L. n. 338/1990 riproduce, con modifiche, le disposizioni del decreto decaduto in tema di sanzioni per ritardato od omesso versamento dei contributi. Per i casi di rilevanti incertezze interpretative sull'obbligo contributivo, omissioni dovute a fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria e crisi aziendali disciplinate dalle leggi n. 675/1977, n. 787/1978 e n. 95/1979, il decreto ministeriale eventualmente emanato per ridurre le sanzioni civili fino agli interessi legali potrà anche disporre l'estinzione delle sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi.

Proroga dei termini per la regolarizzazione

Il termine per presentare la domanda di regolarizzazione e per versare la prima rata del debito è spostato al 14 dicembre 1990. Alla stessa data è differito anche il pagamento in unica soluzione presso i concessionari dei debiti iscritti a ruolo. Resta fermo il termine del 28 febbraio 1991 per il versamento della seconda rata. Per i debiti contributivi già pagati alla data di entrata in vigore del decreto non occorre presentare domanda: la regolarizzazione si perfeziona con il solo pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto, delle somme aggiuntive ridotte.

Ampliamento del periodo regolarizzabile

L'agevolazione può riguardare i periodi contributivi fino a tutto agosto 1990. L'estensione opera in pratica per i contributi con periodicità mensile; non è invece ritenuta applicabile ai versamenti trimestrali di artigiani, commercianti, datori di lavoro domestico e aziende elettriche e telefoniche per le rispettive gestioni pensionistiche, poiché al 31 agosto il periodo non era ancora concluso. Le aziende con sistema DM che avevano già presentato domanda limitata al 30 giugno 1990 possono integrarla per luglio e agosto 1990, tenendo conto dell'intero ammontare dei contributi ai fini del tetto del 40% e versando eventuali ulteriori somme aggiuntive insieme a quelle della seconda regolarizzazione.

Fiscalizzazione e sgravi indebiti

Dal momento della regolarizzazione non opera più la disposizione richiamata dall'art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, relativa alla perdita delle riduzioni per fiscalizzazione e sgravi per tre volte i periodi di inosservanza. La precisazione vale per tutte le regolarizzazioni, comprese quelle spontanee.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte e istruzioni operative

Per le domande presentate tra il 30 novembre e il 14 dicembre 1990, le somme aggiuntive ridotte vanno calcolate fino al nuovo termine, aggiungendo l'aliquota dello 0,333 al prospetto già previsto dalla circolare n. 223/1990 e alle avvertenze del modulo. Le S.A.P. devono inserire nei moduli un foglio aggiuntivo con l'indicazione del nuovo termine per domanda, prima rata e aggiornamento del calcolo, oltre al richiamo all'estensione del periodo regolarizzabile per i soggetti che usano il mod. RC1. Va inoltre precisata la nuova formulazione della nota sulle rateazioni in corso.

Casi particolari: aziende elettriche, telefoniche e trasporto pubblico

Per le aziende elettriche, telefoniche ed esercenti pubblici servizi di trasporto, che versano dal 1° gennaio 1990 con sistema DM solo i contributi alle rispettive gestioni pensionistiche, la domanda con mod. RC1 riguarda solo i contributi successivi a tale data. Per le pendenze anteriori al 1° gennaio 1990 occorre una domanda informale separata, con indicazione dei periodi regolarizzati, dei contributi e delle somme aggiuntive, allegando le denunce omesse e gli elenchi dei lavoratori. La documentazione va trasmessa ai competenti servizi centrali per i riscontri e l'aggiornamento delle posizioni individuali.

Pagamento dei soli contributi dopo la pubblicazione del decreto

Se dopo la pubblicazione del D.L. n. 338 vengono versati solo i contributi, l'agevolazione è comunque possibile, ma con regole diverse a seconda che il credito sia o meno iscritto a ruolo. Per i crediti non iscritti a ruolo è necessaria domanda entro il 14 dicembre 1990, con indicazione che le somme sono già versate e allegazione della documentazione e della prova del pagamento della prima rata delle somme aggiuntive ridotte. Per i crediti iscritti a ruolo, anche le somme aggiuntive ridotte devono essere versate al concessionario entro il 14 dicembre 1990; se il pagamento dei contributi è stato erroneamente eseguito all'Istituto, deve essere disposto un provvedimento di sospensione per preavviso di sgravio per consentire al concessionario di tenerne conto.

Ruoli di settembre 1989 e bollettini di emissione 1990

Per i ruoli di settembre 1989, se è stata pagata solo la prima rata, l'intero importo versato va imputato come acconto sui contributi, e l'eventuale eccedenza come acconto sulle somme aggiuntive ridotte. Per i bollettini artigiani e commercianti di emissione 1990 contenenti quote relative ad anni pregressi, i pagamenti delle rate scadute il 26 aprile e il 25 luglio 1990 sono imputati integralmente a contribuzione. Se sono state pagate le prime due rate, la Sede deve rideterminare gli importi dovuti tramite la transazione ATAR, COND, rilasciare i bollettini per il solo anno 1990 e ricostruire contributi e sanzioni secondo le istruzioni fornite.

Regolarizzazione delle imprese non ancora inserite nell'emissione automatizzata GAGC 21

Per le imprese non ancora inserite nell'emissione automatizzata dei mod. GAGC 21, la domanda di iscrizione alla Commissione Provinciale di categoria è condizione essenziale per la convalida della regolarizzazione. La domanda deve riguardare solo gli anni precedenti quello di iscrizione, entro i limiti della prescrizione; per i contributi al Servizio Sanitario Nazionale si applicano i principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 165/1990 e i contributi non prescritti sono, in assenza di atti interruttivi, quelli relativi al 1982 e successivi. Sono poi indicate le modalità di rideterminazione dei bollettini, di compilazione del mod. GAGC23 e di acquisizione dei versamenti, distinguendo tra esito positivo e negativo della regolarizzazione.

Interessi di mora e sospensioni per preavviso di sgravio

Per i crediti iscritti a ruolo, i contribuenti che si avvalgono della regolarizzazione non devono corrispondere ai concessionari, oltre alle somme aggiuntive ridotte, anche gli interessi di mora previsti dalla normativa sulla riscossione esattoriale, poiché gli oneri non possono sovrapporsi. La circolare chiarisce inoltre che la proroga generalizzata delle sospensioni per preavviso di sgravio, inizialmente fissata al 30 novembre 1990, è estesa al 31 marzo 1991, in attesa della soluzione dei problemi con i concessionari e del rilascio della procedura automatizzata.

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