Circolare numero 245 del 26-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga gli aggiornamenti 1991 degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di reddito, con nuove tabelle sostitutive. Fornisce inoltre istruzioni operative sui termini di versamento delle ritenute d’acconto, sulle sanzioni per omessi o ritardati versamenti, sulla trasmissione dei modelli 770 e sulla ripartizione degli adempimenti tra Sedi Regionali e Provinciali. Vengono poi precisati alcuni aspetti sul versamento mensile IVA e richiamati gli adeguamenti delle imposte fisse di bollo disposti dal D.P.C.M. 18 maggio 1990.
Adeguamento IRPEF 1991, istruzioni su ritenute, IVA e imposta di bollo
Ritenute d’acconto IRPEF, IVA e imposta di bollo: aggiornamenti e istruzioni operative
La circolare riepiloga un insieme di aggiornamenti normativi e di istruzioni operative in materia fiscale per il 1991. I contenuti principali riguardano l’adeguamento IRPEF disposto per il fiscal-drag, gli obblighi di versamento e comunicazione delle ritenute d’acconto, la ripartizione degli adempimenti tra strutture centrali e periferiche, un chiarimento sul versamento mensile IVA e l’adeguamento delle imposte fisse di bollo.
Adeguamento degli scaglioni e delle detrazioni IRPEF per il 1991
In applicazione del D.P.C.M. 28 settembre 1990, pubblicato nella G.U. n. 228 del 29 settembre 1990, vengono aggiornati gli scaglioni di reddito, le aliquote, le detrazioni d’imposta e i limiti di reddito previsti dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154.
La circolare riporta i nuovi scaglioni annui di reddito e le relative aliquote:
- fino a lire 6.800.000: 10%
- oltre lire 6.800.000 fino a lire 13.500.000: 22%
- oltre lire 13.500.000 fino a lire 33.700.000: 26%
- oltre lire 33.700.000 fino a lire 67.600.000: 33%
- oltre lire 67.600.000 fino a lire 168.800.000: 40%
- oltre lire 168.800.000 fino a lire 337.700.000: 45%
- oltre lire 337.700.000: 50%
Sono inoltre aggiornate le principali detrazioni annue:
- coniuge a carico: lire 675.433
- redditi di lavoro dipendente: lire 648.415
- ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti con reddito minimo: lire 202.630
- limite di reddito minimo per fruire della detrazione ulteriore: lire 12.400.000
La circolare precisa che, a seguito delle variazioni, sono state elaborate nuove tabelle allegate che sostituiscono quelle precedenti richiamate nella circolare n. 280 Pa del 29.12.1989.
Tabelle operative per il calcolo delle ritenute
Le tabelle allegate distinguono scaglioni mensili e annui di reddito, con indicazione della percentuale da applicare e del correttivo da detrarre dal risultato.
Per i redditi mensili, la tabella decorre dal 1 gennaio 1991 e stabilisce, tra l’altro, i seguenti scaglioni:
- fino a lire 566.666: 10%
- da lire 566.667 a lire 1.125.000: 22%
- da lire 1.125.001 a lire 2.808.333: 26%
- da lire 2.808.334 a lire 5.633.333: 33%
- da lire 5.633.334 a lire 14.066.666: 40%
- da lire 14.066.667 a lire 28.141.666: 45%
- oltre lire 28.141.667: 50%
Per i redditi annui la tabella riproduce gli scaglioni IRPEF aggiornati con i relativi correttivi da sottrarre dopo l’applicazione dell’aliquota.
Detrazioni per residenti in Italia e all’estero
La circolare riporta le detrazioni dal 1 gennaio 1991 per i residenti in Italia e per i residenti all’estero.
Per i residenti in Italia sono indicate:
- detrazione per redditi di lavoro dipendente: lire 648.415 annue, pari a lire 54.035 mensili
- detrazione per redditi di lavoro dipendente fino a lire 12.400.000 annui: lire 202.630 annue, pari a lire 16.886 mensili
- coniuge o primo figlio: lire 675.433 annue, pari a lire 56.286 mensili
- altre persone a carico: lire 108.069 annue, pari a lire 9.006 mensili
- figli a carico: importi differenziati per numero di figli, con meccanismo di detrazione semplice o doppia secondo i casi indicati
La circolare specifica che, per redditi compresi tra lire 12.400.000 e lire 12.659.800 annui, la detrazione di lire 202.630 deve essere attribuita solo in parte, così da mantenere un reddito netto annuo di lire 11.339.045.
Per il caso del primo figlio a carico in mancanza di coniuge, la detrazione di lire 675.433 spetta al lavoratore o pensionato celibe/nubile, vedovo/vedova, oppure in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva quando i figli siano rimasti a carico per effetto di provvedimento dell’autorità giudiziaria. In tale ipotesi, le detrazioni per i figli spettano nella misura doppia e gli importi devono essere ridotti di lire 108.070 annue per il primo figlio considerato in tale modo.
Le detrazioni per le persone a carico spettano soltanto se queste non possiedono redditi propri superiori a lire 4.500.000 annue al lordo degli oneri deducibili.
Per i residenti all’estero sono previste le detrazioni per redditi di lavoro dipendente nelle stesse misure generali, con la precisazione del meccanismo di riduzione parziale per i redditi compresi tra lire 12.400.000 e lire 12.659.800 annui.
Ritenute d’acconto: obblighi, termini e versamento
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF su compensi, somme, indennità, gettoni di presenza, assegni e compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il versamento all’Erario deve essere effettuato nel mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M. 24 febbraio 1984:
- entro il giorno 15 per i codici di versamento 1004, 1006, 1040 e 1041
- entro il giorno 20 per i codici 1001, 1002 e 1012
La circolare richiama in particolare la necessità di concordanza tra ritenute operate, contabilizzate, versate e poi risultanti dai modelli 770, nonché la responsabilità dei dirigenti delle strutture operative per il rispetto dei termini.
Sanzioni per omissioni o ritardi e rilievo penale
In caso di inosservanza degli obblighi sono richiamate le seguenti sanzioni:
- mancata effettuazione della ritenuta alla fonte, ex art. 95 del D.P.R. n. 602/1973: soprattassa del 20% dell’ammontare non trattenuto
- versamento non eseguito entro la scadenza o eseguito in misura inferiore, ex art. 92 del D.P.R. n. 602/1973: soprattassa del 50% della somma non versata o versata in ritardo, ridotta al 10% se il versamento avviene nei tre giorni successivi alla scadenza, oltre agli interessi al 9% annuo ex art. 9 del D.P.R. n. 602/1973
Viene inoltre evidenziato che il mancato versamento delle ritenute effettivamente operate assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 516/1982, che prevede la reclusione da due mesi a tre anni e la multa da un quarto alla metà della somma non versata.
Comunicazioni mensili, conguagli e modelli 770
Per evitare violazioni e sanzioni, la circolare riepiloga le scadenze degli adempimenti interni:
- entro l’ultimo giorno di ogni mese, mediante transazione ZMSX 521, va trasmessa alla Direzione Generale – Servizio Patrimoniale, Ufficio "Normativa Fiscale" – la comunicazione delle ritenute operate nel mese
- entro il 31 dicembre di ciascun anno va segnalato l’ammontare complessivo delle ritenute operate nell’intero anno, compreso dicembre
- in tale occasione possono essere eseguiti storni, recuperi o versamenti integrativi tramite le operazioni di conguaglio di fine anno
- entro il 31 gennaio e/o il 28 febbraio dell’anno successivo possono essere segnalate, solo per i punti 1, 6, 9, 16, 19 e 22 della transazione ZMSX 521, modifiche rispetto al conguaglio effettuato al 31 dicembre; devono essere indicate soltanto le differenze in più o in meno, non il dato rettificato integrale
- non è mai consentito modificare i dati degli altri punti del messaggio mensile
Le S.A.P. devono verificare ogni tre mesi la concordanza dei dati; entro il 31 maggio e il 30 novembre le Sedi devono inviare alla Direzione Generale il prospetto di concordanza previsto dalla circolare n. 845/Rg. 220 del 21.11.1986, indicando eventuali discordanze e relative motivazioni. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni, comprese quelle relative all’invio dei modelli 770 entro il 5 marzo di ciascun anno.
Funzione contabile delle Sedi Regionali e riparto degli adempimenti fiscali
L’istituzione della funzione contabile presso le Sedi Regionali e l’attribuzione della gestione del personale addetto al servizio di portineria, nonché della corresponsione dei compensi ai membri degli organi collegiali periferici, impongono di individuare la struttura competente per gli adempimenti fiscali di fine anno quando le erogazioni siano avvenute in parte presso la Sede Provinciale e in parte presso la Sede Regionale.
Per il personale di portierato, le Sedi Regionali devono:
- rilasciare la certificazione mod. 101 con l’importo complessivamente corrisposto dalle Sedi Regionali e Provinciali nell’intero anno
- indicare lo stesso dato cumulativo nel mod. 770
- richiedere alla Sede Provinciale competente il trasferimento, mediante mod. SC10, dell’importo delle ritenute d’acconto da questa effettuate
- segnalare alla Sede Centrale l’importo cumulativo, comprensivo delle ritenute operate dalla Sede Provinciale e di quelle trattenute dalla Sede Regionale, con il messaggio di fine anno
Per i compensi ai componenti dei Comitati Regionali e Provinciali, invece, ciascuna struttura provvede limitatamente all’importo da essa corrisposto a:
- rilasciare la certificazione di sostituto d’imposta di propria competenza
- elaborare il proprio modello 770
- curare i relativi adempimenti di fine anno per la propria parte
Chiarimento sul versamento mensile IVA
In materia IVA, la circolare chiarisce definitivamente che il versamento mensile, la cui scadenza è fissata al giorno 22 del mese successivo alle annotazioni sui registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere anticipato al giorno lavorativo precedente se il 22 cade in un giorno di chiusura degli sportelli bancari.
Viene espressamente precisato che eventuali disposizioni contrastanti precedentemente emanate, incluso quanto disposto dalla circolare n. 51 del 28 febbraio 1990, devono ritenersi superate.
Adeguamento delle imposte fisse di bollo
Con D.P.C.M. 18 maggio 1990, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 1990, sono stati aggiornati con decorrenza 1 giugno 1990 gli importi fissi di bollo stabiliti nella tariffa allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
La circolare elenca gli aumenti per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti ad uso scolastico e le ricevute bancarie:
- da lire 1.000 a lire 1.100
- da lire 2.000 a lire 2.200
- da lire 3.000 a lire 3.300
- da lire 4.000 a lire 4.400
- da lire 5.000 a lire 5.500
- da lire 7.000 a lire 7.800
Sono inoltre richiamati gli adeguamenti di alcuni importi forfettari di cui all’art. 31 della tariffa e di altri atti previsti dagli artt. 19 e seguenti della tariffa, anch’essi oggetto di incremento con decorrenza 1 giugno 1990.
Punti principali
Aggiornamento IRPEF per il 1991
In applicazione del D.P.C.M. 28 settembre 1990 vengono adeguati gli scaglioni di reddito, le aliquote, le detrazioni e i limiti previsti dall’art. 3 del D.L. n. 69/1989 convertito nella legge n. 154/1989. La circolare riporta i nuovi scaglioni annui e mensili, le detrazioni per coniuge, lavoro dipendente, figli e altri familiari a carico, nonché il limite di reddito per la detrazione aggiuntiva dei lavoratori dipendenti con reddito minimo. Le nuove tabelle allegate sostituiscono quelle della precedente circolare n. 280 Pa del 29.12.1989.
Ritenute d’acconto: termini, versamenti e sanzioni
L’Istituto, quale sostituto d’imposta, deve operare le ritenute IRPEF sui compensi corrisposti e versarle all’Erario nel mese successivo, entro il giorno 15 per alcuni codici di versamento e entro il giorno 20 per gli altri. La circolare richiama le sanzioni per mancata effettuazione della ritenuta, per omesso o ritardato versamento e gli interessi dovuti; evidenzia anche la rilevanza penale del mancato versamento delle ritenute effettivamente operate. Viene richiamata l’esigenza di perfetta concordanza tra ritenute operate, contabilizzate, versate e risultanti dai modelli 770.
Adempimenti periodici e di fine anno
Le strutture operative devono trasmettere entro l’ultimo giorno di ogni mese la comunicazione delle ritenute operate, entro il 31 dicembre l’ammontare complessivo annuo comprensivo di dicembre, e possono effettuare conguagli di fine anno per storni, recuperi o versamenti integrativi. Entro il 31 gennaio o il 28 febbraio dell’anno successivo possono essere segnalate solo alcune variazioni rispetto al conguaglio annuale, limitatamente a specifici punti della transazione ZMSX 521. Sono inoltre previste verifiche trimestrali di concordanza e l’invio del prospetto di concordanza entro il 31 maggio e il 30 novembre; il modello 770 va inviato entro il 5 marzo di ciascun anno.
Riparto degli adempimenti tra Sedi Regionali e Provinciali
Per il personale di portineria e per i componenti degli organi collegiali periferici, la circolare chiarisce quale struttura debba curare certificazione, modello 770 e trasferimento delle ritenute quando le erogazioni siano state effettuate in parte da Sede Provinciale e in parte da Sede Regionale. Per il portierato la Sede Regionale rilascia la certificazione con importo complessivo, indica lo stesso dato nel 770, chiede il trasferimento delle ritenute alla Sede Provinciale e segnala il dato cumulativo alla Direzione Generale. Per i compensi ai membri dei comitati regionali e provinciali ciascuna struttura cura gli adempimenti limitatamente a quanto da essa corrisposto.
Chiarimenti sul versamento IVA
Viene precisato che, se la scadenza del versamento mensile IVA del giorno 22 cade in un giorno di chiusura degli sportelli bancari, il versamento deve essere anticipato al giorno lavorativo precedente. Le eventuali diverse istruzioni precedentemente emanate si intendono superate.
Aggiornamento dell’imposta di bollo
Con D.P.C.M. 18 maggio 1990, con decorrenza 1 giugno 1990, sono stati adeguati diversi importi fissi di bollo previsti dalla tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. La circolare elenca gli aumenti per gli atti civili, amministrativi e giudiziari e per vari importi forfettari, richiamando l’adeguamento anche per altri atti previsti dalla tariffa.
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