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Circolare

Circolare numero 246 del 26-11-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CLAAI per l’esazione delle quote associative dei titolari di impresa iscritti alle associazioni territoriali aderenti, da effettuarsi insieme alla riscossione dei contributi obbligatori. Sono indicate decorrenza del servizio dal 1 gennaio 1991, modalità di identificazione e autorizzazione degli associati, termini per l’invio dei dati e delle revoche, regole sui rapporti finanziari, sul rimborso spese e sulle responsabilità. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1991, con rinnovo tacito salvo disdetta.

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione delle quote associative tramite bollettini postali

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione delle quote associative

La circolare dà notizia della stipula della convenzione tra INPS e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative mediante bollettini di conto corrente postale. Il testo convenzionale disciplina decorrenza, modalità operative, rapporti finanziari, responsabilità e durata dell’accordo.

Ambito di applicazione e decorrenza

La convenzione è stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 e richiama l’art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il servizio di riscossione delle quote associative decorre dal 1 gennaio 1991 e riguarda i titolari di impresa iscritti alle associazioni territoriali aderenti alla CLAAI, tenuti al pagamento dei contributi associativi e soggetti alle assicurazioni I.V.S., di malattia e di natalità.

Modalità di riscossione

La quota associativa è riscossa dall’INPS insieme alla contribuzione obbligatoria dovuta per legge dagli artigiani, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. La convenzione precisa che l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva delle quote associative.

Determinazione della quota associativa

L’importo della quota è stabilito annualmente dalla CLAAI, anche in modo differenziato per provincia, in misura fissa capitaria. Tale importo deve essere comunicato all’INPS, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura ha effetto dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Autorizzazioni, revoche e identificazione degli associati

L’identificazione dei titolari di impresa avviene tramite autorizzazione alla riscossione sottoscritta dal singolo associato, autenticata dall’organizzazione provinciale della Confederazione con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. L’autorizzazione deve richiamare espressamente la legge n. 311/1973 e il servizio di riscossione INPS.

Le autorizzazioni e le revoche sono trasmesse alle SAP competenti con le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre dell’anno precedente,
  • 30 novembre dell’anno precedente,
  • entro il 28 gennaio dell’anno in corso per la parte residua.

Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo; lo stesso vale per le revoche inviate dopo tale data. Se nel corso dell’anno pervengono più autorizzazioni riferite a organizzazioni sindacali diverse, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.

Trasmissione dei supporti magnetici e convalida

Per la riscossione di ciascun anno, la CLAAI invia alla Sede centrale INPS, Servizio EAD, i nastri magnetici con i dati identificativi degli associati e dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca. L’invio avviene alle scadenze del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno in corso.

I supporti devono contenere, tra l’altro:

  • identificazione della SAP competente,
  • comune sede dell’impresa,
  • cognome e nome del titolare,
  • data di nascita,
  • codice INPS d’impresa e relativo controcodice, salvo nuove iscrizioni,
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa,
  • altri elementi ritenuti essenziali di comune accordo.

L’INPS rende disponibili i dati alle SAP competenti per territorio ai fini della convalida delle autorizzazioni. La Sede centrale comunica alla CLAAI l’esito dell’abbinamento entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti e invia contestualmente il supporto magnetico degli scarti. Le operazioni di convalida devono essere completate da ciascuna SAP entro il 14 novembre e il 10 gennaio. L’Istituto non assume responsabilità nei casi in cui supporti o autorizzazioni non trovino corrispondenza nei propri archivi.

Rapporti finanziari tra INPS e CLAAI

A partire dall’anno successivo a quello in cui sarà ultimata l’acquisizione dei bollettini, l’INPS determina gli acconti da corrispondere alla CLAAI sulla base del rapporto tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, riferito alla più recente acquisizione completata.

Gli acconti sono corrisposti, al netto del rimborso spese e dell’aggio IVA, in due rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dagli artigiani. Quando tutti gli elementi sono disponibili, l’INPS trasmette un rendiconto con:

  • ammontare delle quote associative riscosse,
  • rimborso spese e relativa IVA calcolati sul numero dei bollettini emessi,
  • acconti già corrisposti,
  • eventuale saldo a credito o a debito della Confederazione.

Il conguaglio a credito è versato senza interessi. Il conguaglio a debito è trattenuto sul primo acconto successivo oppure restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.

Per il primo anno di applicazione, e analogamente negli anni successivi se l’INPS non ha completato l’acquisizione dei bollettini riscossi, i contributi associativi sono corrisposti in misura pari al 50% dell’ammontare delle quote poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate. Gli importi riscossi successivamente all’ultima rimessa utile del primo anno sono corrisposti con i conguagli degli anni successivi.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’INPS invia inoltre un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei bollettini.

Rimborso spese e criteri di determinazione

Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Esse vengono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, includendo la quota di partecipazione alle spese generali annuali secondo la misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

I costi del primo anno del triennio sono aggiornati negli anni successivi in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Se i dati necessari non sono ancora disponibili, si applica provvisoriamente la misura dell’anno precedente, con riserva di conguaglio successivo. Su richiesta delle parti, il costo del servizio può essere rideterminato anche prima della scadenza triennale in caso di sopravvenienze oggettive.

Il rimborso spese è effettuato mediante trattenute sui versamenti da corrispondere e gli importi sono soggetti alle imposte vigenti alla data di liquidazione.

Responsabilità e oneri a carico della CLAAI

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alle associazioni provinciali aderenti alla CLAAI, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi. Le eventuali restituzioni delle somme versate a titolo di contributi associativi restano disciplinate direttamente tra le associazioni provinciali e i titolari interessati.

La CLAAI dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico della CLAAI e delle associazioni provinciali aderenti.

Durata della convenzione e disposizioni finali

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1991, salvi gli adempimenti che richiedano date successive. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Indicazioni operative richiamate dalla circolare

Per le modalità attuative, l’indicazione degli associati in prima iscrizione e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle precedenti circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990, nonché alle norme applicative già emanate per le convenzioni con Confcommercio, Confesercenti, CASA, CNA e Confartigianato. Alla CLAAI è attribuito il codice 9. La prima fornitura dei supporti magnetici contenenti i dati degli associati che abbiano sottoscritto l’autorizzazione è fissata per il 18 gennaio 1991.

Punti principali

Oggetto della convenzione e decorrenza

L’INPS stipula con la CLAAI una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale previsti dall’art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il servizio di riscossione decorre dal 1 gennaio 1991 e riguarda i titolari di impresa iscritti alle associazioni territoriali aderenti, per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S., di malattia e di natalità.

Modalità di riscossione e limiti dell’attività dell’INPS

La quota associativa viene riscossa unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e non risponde verso terzi per l’applicazione della convenzione.

Determinazione della quota associativa

L’importo della quota associativa è stabilito annualmente dalla CLAAI, anche con differenziazione provinciale, in misura fissa capitaria. La misura deve essere notificata all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno; ha effetto dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e autorizzazioni

La CLAAI trasmette all’INPS le autorizzazioni individuali alla riscossione sottoscritte dagli associati, autenticate dall’organizzazione provinciale competente, con indicazione esplicita del riferimento alla legge n. 311/1973 e al servizio di riscossione. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo; lo stesso vale per le revoche inviate dopo tale data. Se nello stesso anno pervengono più autorizzazioni riferite a organizzazioni sindacali diverse, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.

Flussi informativi e supporti magnetici

Per ogni annualità la CLAAI invia alla Sede centrale INPS i supporti magnetici con i dati identificativi degli associati e con i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca. I supporti devono contenere, tra gli altri dati, SAP competente, comune sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS d’impresa e controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP. La Sede centrale INPS rende disponibili i dati alle SAP per la convalida delle autorizzazioni e comunica alla CLAAI l’esito dell’abbinamento entro cinque giorni dal ricevimento. Le operazioni di convalida devono essere completate entro il 14 novembre e il 10 gennaio, secondo le scadenze previste.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS corrisponde alla CLAAI acconti sulle riscossioni in misura determinata in base alla percentuale tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, riferita alla più recente acquisizione dei bollettini ultimata. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’aggio IVA in due rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento dei contributi obbligatori. Quando sono disponibili tutti gli elementi, l’INPS trasmette un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, del rimborso spese e dell’IVA, degli acconti versati e dell’eventuale saldo. Il conguaglio a credito è versato senza interessi; il conguaglio a debito è trattenuto sul primo acconto successivo o restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.

Rimborso spese e criteri di calcolo

Le spese del servizio sono disciplinate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Esse sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati e della quota di partecipazione alle spese generali annuali; per gli anni successivi il costo è aggiornato in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Fino a quando non sono disponibili i dati di aggiornamento, le spese restano quelle dell’anno precedente, con successivo conguaglio. Il rimborso avviene mediante trattenuta sui versamenti dovuti e gli importi sono soggetti alle imposte vigenti al momento della liquidazione.

Responsabilità, oneri e durata della convenzione

L’INPS è esonerato da responsabilità verso i titolari di impresa anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi; i rapporti e le eventuali restituzioni delle somme versate restano tra associazioni provinciali e interessati. Tutte le spese, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico della CLAAI e delle associazioni provinciali aderenti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1991 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R spedita almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista l’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Indicazioni operative finali

La circolare rinvia, per le modalità attuative, alle precedenti circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990 e alle norme applicative già emanate per convenzioni analoghe. Alla CLAAI è attribuito il codice 9. La prima fornitura dei supporti magnetici con i dati degli associati che hanno sottoscritto l’autorizzazione è fissata per il 18 gennaio 1991.

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