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Circolare

Circolare numero 242 del 20-11-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, che riforma dal 1 luglio 1990 il sistema contributivo e il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi. Vengono descritti i nuovi criteri "retributivi" per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, le regole per i periodi successivi e anteriori al 30 giugno 1990, la riliquidazione delle pensioni già in essere, il calcolo delle prestazioni in cumulo con altre gestioni e le novità per i superstiti della gestione agricola, oltre alle indicazioni transitorie sulle procedure automatizzate.

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (legge n. 233/1990)

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

La circolare illustra l'applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990, che riforma in modo incisivo il sistema previdenziale dei lavoratori autonomi. La riforma opera dal 1 luglio 1990 e incide sia sul finanziamento delle gestioni sia sul calcolo delle pensioni, introducendo un meccanismo di determinazione del trattamento fondato sul reddito, assimilabile al sistema retributivo dei lavoratori dipendenti.

Quadro generale della riforma

Il provvedimento interviene su più gestioni: artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché sulle pensioni liquidate mediante cumulo di contributi in più gestioni assicurative. La circolare richiama come norme centrali gli articoli 5 e 6 per artigiani e commercianti, gli articoli 8 e 9 per la gestione agricola, l'articolo 16 per il cumulo e l'articolo 12 per i superstiti degli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La disciplina è costruita distinguendo:

  • i periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990;
  • i periodi anteriori a tale data;
  • le pensioni da riliquidare con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990;
  • le pensioni con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, per le quali va comunque salvaguardato l'importo più favorevole secondo i regimi precedenti.

Calcolo delle pensioni degli artigiani e dei commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, gli articoli 5 e 6 stabiliscono che le pensioni autonome, supplementari e i supplementi di pensione liquidati con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 siano determinati con criteri retributivi legati al reddito annuo di impresa.

Periodi di contribuzione successivi al 30 giugno 1990

Per i periodi di contribuzione obbligatoria successivi al 30 giugno 1990, la pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2 per cento del reddito annuo di impresa determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge, cioè sulla base del reddito d'impresa dichiarato ai fini Irpef relativo all'anno precedente. La percentuale massima di commisurazione è fissata nell'80 per cento, corrispondente a 40 anni di anzianità contributiva, mentre le misure intermedie seguono la tabella C della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La circolare precisa che:

  • il reddito imponibile e il reddito pensionabile coincidono per ciascun anno, a partire dal nuovo sistema di contribuzione;
  • se il reddito imponibile supera il limite massimo pensionabile dell'AGO, sulla parte eccedente si applicano i criteri dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988;
  • il reddito annuo va rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, con esclusione del reddito dell'anno di decorrenza della pensione e di quello dell'anno precedente;
  • se il reddito manca o è inferiore al minimale, si assume un reddito pari al livello minimo imponibile previsto dall'articolo 1, comma 3.

Per i familiari collaboratori il reddito pensionabile corrisponde alla quota denunciata dal titolare ai fini contributivi. La ripartizione tra titolare e collaboratori, prevista dall'articolo 1, produce effetti anche per tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali in cui rilevi il reddito del familiare collaboratore.

Periodi di contribuzione volontaria

Per i versamenti volontari successivi al 30 giugno 1990, il reddito da prendere a base per il calcolo della pensione dipende dalla classe di reddito attribuita al prosecutore volontario secondo l'articolo 3 della legge. Per i periodi compresi tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1990 si applica il reddito medio imponibile della Tabella A allegata alla legge; per i periodi successivi si utilizzano i redditi determinati annualmente secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 3.

Se la contribuzione volontaria copre solo una parte dell'anno, il reddito annuo va riproporzionato dividendo per 52 il reddito medio imponibile e moltiplicando il risultato per le settimane effettivamente versate.

Periodi anteriori al 1 luglio 1990

Per i periodi precedenti al 1 luglio 1990 la circolare distingue due fasce temporali.

Per i periodi anteriori al 1 gennaio 1982, il reddito è convenzionale e viene attribuito sulla base delle tabelle B e C allegate alla legge, differenziate per artigiani e commercianti. Per la tabella C è precisato che anche l'anno 1965 va considerato con un reddito di lire 124.400, in coerenza con la tabella B. I periodi inferiori all'anno si valorizzano pro quota.

Per i periodi dal 1 gennaio 1982 al 30 giugno 1990, il reddito è ricavato dal contributo I.V.S. complessivo versato, assumendo l'aliquota del 12 per cento. Se vi sono collaboratori familiari, la ripartizione riguarda il solo contributo in percentuale e consente di determinare la quota di reddito riferibile a ciascun soggetto.

Tutti i redditi così determinati devono essere rivalutati con gli indici ISTAT previsti per il calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti.

Determinazione dell'importo della pensione

Per il calcolo dell'importo pensionistico si procede in sintesi così:

  • si individuano le ultime 520 settimane di contribuzione, o il minor numero di esse, anteriori alla decorrenza della pensione;
  • si sommano i redditi rivalutati relativi agli anni compresi nel periodo;
  • si divide il totale per le settimane considerate, ottenendo il reddito settimanale pensionabile;
  • se il reddito settimanale è entro il limite massimo dell'AGO, la pensione mensile si ottiene moltiplicando il reddito settimanale per le settimane di anzianità contributiva e per il coefficiente 0,00153846;
  • se il reddito supera il limite massimo, si applicano le regole di scaglionamento previste per l'assicurazione generale obbligatoria.

La circolare conferma inoltre la disciplina previgente in tema di integrazione al minimo.

Riliquidazione e salvaguardia degli importi

Le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 devono essere riliquidate, dal 1 luglio 1990, se il nuovo calcolo risulta più favorevole. La riliquidazione riguarda tutte le pensioni autonome e supplementari, mentre i supplementi sono esclusi in quanto prestazioni autonome. Per i superstiti, la data da considerare per il diritto alla riliquidazione è quella della pensione diretta.

Per le pensioni con decorrenza tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995 deve essere comunque salvaguardato, se più favorevole, l'importo risultante dai regimi precedenti, imponendo la comparazione tra:

  • nuovo sistema della legge n. 233/1990;
  • sistema della legge n. 638/1983;
  • sistema contributivo precedente alla legge n. 638/1983.

Calcolo delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per la gestione agricola gli articoli 8 e 9 adottano un impianto analogo, ma con regole proprie sul reddito pensionabile e sulle giornate utili.

Periodi successivi al 30 giugno 1990

Per i periodi di contribuzione obbligatoria successivi al 30 giugno 1990, la pensione è pari al 2 per cento del reddito pensionabile per ogni anno di iscrizione e contribuzione, con massimale all'80 per cento. Il reddito pensionabile è pari alla media dei redditi degli ultimi dieci anni, o del minor periodo, e per ciascun anno si assume il reddito determinato ai fini contributivi dall'articolo 7, cioè il reddito medio convenzionale fissato con decreto ministeriale per la fascia di reddito agrario e moltiplicato per le giornate della tabella D.

Anche qui il reddito è rivalutato con l'indice ISTAT del costo della vita, escludendo il reddito dell'anno di decorrenza della pensione e quello dell'anno precedente.

Per la contribuzione volontaria successiva al 30 giugno 1990 il reddito pensionabile coincide con il reddito medio imponibile della classe assegnata; se il versamento è stato effettuato al minimale, il reddito corrispondente si determina assumendo l'aliquota del 14 per cento.

Periodi anteriori al 1 luglio 1990

Per gli iscritti ancora attivi al 1 luglio 1990, per i periodi precedenti si assume come reddito di riferimento quello determinato per il 1990, primo anno di applicazione della legge. Per chi ha cessato l'attività prima del 1 luglio 1990, si considera il reddito attribuibile per il 1990 alle aziende della prima fascia della tabella D.

La circolare osserva che, nonostante il tenore letterale dell'articolo 8, anche il reddito del 1989 va compreso tra quelli da rivalutare con il coefficiente previsto per il 1990.

L'articolo 7, comma 9, ribadisce inoltre che ai fini del diritto e dell'anzianità contributiva non possono essere computate più di 156 giornate per anno, pari a 52 settimane.

In assenza di specifiche diverse disposizioni, i criteri di determinazione del reddito pensionabile valgono anche per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990.

Integrazione al minimo, riliquidazione e salvaguardia

La disciplina dell'integrazione al minimo resta confermata con riferimento alla normativa previgente richiamata dalla circolare.

Le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 devono essere riliquidate dal 1 luglio 1990 se il nuovo importo è più favorevole. Sono escluse le pensioni di supplemento, mentre rientrano le pensioni supplementari. Anche in questo caso, per il calcolo si considera tutta la contribuzione versata fino al 30 giugno 1990.

Per le pensioni con decorrenza tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995 va effettuata la medesima comparazione tra il nuovo sistema, la disciplina della legge n. 638/1983 e il sistema anteriore alla legge n. 638/1983, al fine di salvaguardare il trattamento più favorevole.

Pensioni liquidate con il cumulo dei contributi in più gestioni

L'articolo 16 disciplina le prestazioni liquidate cumulando contributi versati in diverse gestioni assicurative. La pensione è data dalla somma delle quote calcolate separatamente per ciascuna gestione: per i periodi nelle gestioni dei lavoratori autonomi si applicano gli articoli 5 e 8, mentre per i periodi nell'AGO valgono le sue regole proprie.

La circolare precisa che:

  • gli oneri delle singole quote sono a carico delle rispettive gestioni;
  • il limite dei 40 anni di anzianità massima va rispettato per ciascuna gestione;
  • è possibile che nello stesso periodo vi siano contribuzioni in più gestioni, ipotesi che va gestita in sede di calcolo.

Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995, le quote a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi devono essere determinate secondo la normativa previgente se più favorevole. Per le pensioni da riliquidare dal 1 luglio 1990, il cumulo va valutato secondo i criteri dell'articolo 16 qualora la contribuzione utile risulti versata in più gestioni.

Superstiti degli iscritti alla gestione agricola

L'articolo 12 elimina, dal 1 gennaio 1991, le residue restrizioni al diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per i superstiti di iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La circolare evidenzia che la norma realizza la parificazione con l'AGO e con le altre gestioni autonome.

Dal 1 gennaio 1991 il diritto è riconosciuto anche in favore dei superstiti di:

  • assicurati deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
  • titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.

L'articolo 12 abroga inoltre le precedenti disposizioni restrittive della legge n. 1047/1957 e della legge n. 153/1969. La circolare segnala un possibile problema di coordinamento per i decessi intervenuti tra il 28 agosto 1990 e il 30 novembre 1990, ma ritiene comunque opportuno liquidare la pensione ai superstiti con decorrenza dal mese successivo al decesso, in coerenza con la volontà del legislatore.

Per il riconoscimento del diritto sono richiesti, in sintesi:

  • al momento del decesso dell'assicurato, i requisiti contributivi e assicurativi previsti dalle norme vigenti all'epoca;
  • per i superstiti, i requisiti soggettivi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
  • l'assenza di eventi che abbiano fatto cessare il diritto tra la morte del dante causa e il 1 gennaio 1991.

La circolare precisa infine che, dal 28 agosto 1990, ai superstiti spetta anche l'indennità per morte prevista dall'articolo 13 della legge n. 218/1952, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 23 della legge n. 903/1965.

Procedure applicative e regime transitorio

In attesa della predisposizione delle procedure automatizzate per la nuova liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi, le Sedi devono continuare a utilizzare i criteri previgenti, secondo quanto già indicato con il messaggio n. 33496 del 30 luglio 1990.

Le pensioni che dovranno essere ricalcolate con le nuove regole, comprese quelle con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 già liquidate con i vecchi criteri, saranno individuate automaticamente e segnalate alle Sedi per la riliquidazione.

Punti principali

Nuovo sistema di calcolo delle pensioni autonome

La legge n. 233/1990 introduce dal 1 luglio 1990 un sistema di calcolo delle pensioni commisurato al reddito, sostanzialmente analogo al metodo retributivo dei lavoratori dipendenti. La circolare chiarisce che i criteri si applicano in modo differenziato a artigiani/commercianti e a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con regole specifiche per i periodi di contribuzione successivi e anteriori alla data di entrata in vigore.

Artigiani e commercianti: reddito pensionabile e rivalutazione

Per le gestioni degli artigiani e dei commercianti, la pensione decorre dal 1 luglio 1990 e si calcola nella misura del 2 per cento del reddito annuo di impresa per ogni anno di iscrizione e contribuzione, entro il limite massimo dell'80 per cento. Il reddito da assumere è quello dichiarato ai fini Irpef e utilizzato ai fini contributivi; per i periodi successivi al 30 giugno 1990 vi è piena corrispondenza tra reddito imponibile e reddito pensionabile. Sono previsti criteri di rivalutazione ISTAT, l'utilizzo del minimale quando il reddito manca o è inferiore al minimo imponibile, e regole specifiche per collaboratori familiari e per i periodi anteriori al 1982 e tra il 1982 e il 30 giugno 1990.

Riliquidazione e salvaguardia per pensioni già liquidate

Le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 devono essere riliquidate dal 1 luglio 1990 se più favorevole il nuovo sistema. Per le pensioni con decorrenza tra il 1 luglio 1990 e il 31 dicembre 1995 occorre effettuare tre calcoli (nuova legge, normativa 1983, normativa anteriore alla legge n. 638/1983) e porre in pagamento l'importo più favorevole. Sono esclusi dalla riliquidazione i supplementi, mentre le pensioni supplementari rientrano nella disciplina.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: criteri specifici e superstiti

Per la gestione agricola il calcolo segue criteri analoghi ma con redditi convenzionali determinati su base nazionale e con limiti di 156 giornate annue. La circolare evidenzia inoltre che dal 1 gennaio 1991 sono eliminate le residue limitazioni al diritto alla pensione ai superstiti per alcune fattispecie storiche e viene esteso ai superstiti anche il diritto all'indennità per morte, con precisazioni sui requisiti e sulle decorrenze applicabili.

Cumulo di contributi in più gestioni e aspetti operativi

Quando la pensione è liquidata con cumulo di contributi in diverse gestioni, la misura è data dalla somma delle quote calcolate separatamente per ciascuna gestione, con oneri a carico delle rispettive gestioni. In via transitoria, in attesa delle procedure automatizzate, le pensioni continuano a essere liquidate secondo la normativa previgente, ma le posizioni da ricalcolare saranno individuate automaticamente e segnalate alle Sedi.

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