Circolare numero 240 del 14-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce un chiarimento del Ministero del Lavoro sull’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 120/1989 per le aziende non siderurgiche che assumono lavoratori siderurgici in CIGS. Viene precisato che il beneficio spetta anche quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga dopo un periodo di prova o stage di preinserimento, purché finalizzato al reimpiego di tali lavoratori. Inoltre, per il contributo del 15% della retribuzione previsto dal comma 3 del medesimo articolo, destinato alle imprese del Mezzogiorno, si conferma che resta sospesa l’erogazione in assenza di indicazioni ministeriali sui criteri di quantificazione e pagamento.
Chiarimenti su contribuzione ridotta per aziende che assumono lavoratori siderurgici in CIGS e sospensione del contributo del 15%
Chiarimenti sull’applicazione delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori siderurgici in CIGS
La circolare recepisce e diffonde un chiarimento del Ministero del Lavoro in merito alle agevolazioni contributive previste dall’art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, nell’ambito delle misure di sostegno e reindustrializzazione della siderurgia pubblica. Il documento si concentra, da un lato, sulla corretta estensione della contribuzione ridotta per le aziende non siderurgiche che assumono lavoratori siderurgici in CIGS; dall’altro, sulla mancata possibilità di erogare il contributo del 15% della retribuzione previsto per alcune imprese del Mezzogiorno.
Contribuzione ridotta per le aziende che assumono lavoratori siderurgici in CIGS
L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 120/1989 stabilisce che i datori di lavoro diversi dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale, quando assumono lavoratori siderurgici in CIGS, devono versare all’INPS una contribuzione ridotta. La misura del contributo è pari a quella prevista per gli apprendisti e l’agevolazione è limitata a 36 mesi.
Il Ministero chiarisce che una interpretazione strettamente letterale, secondo cui il beneficio spetterebbe solo se il lavoratore risulti ancora formalmente in trattamento CIG al momento dell’assunzione, sarebbe eccessivamente restrittiva e non coerente con la finalità della legge n. 181/1989. La norma, infatti, mira a facilitare il reimpiego dei lavoratori siderurgici eccedentari presso imprese di altri settori e a ridurre l’onere della CIGS.
Assunzioni precedute da prova, stage o preinserimento
Il chiarimento ministeriale riguarda espressamente anche le ipotesi in cui i lavoratori, provenienti da una società posta in liquidazione, siano stati prima inseriti in un periodo di prova, stage di apprendimento o preinserimento presso l’azienda accipiente non siderurgica. Tali iniziative, finalizzate all’addestramento per mansioni diverse da quelle già svolte, non escludono la spettanza del beneficio contributivo.
Il Ministero sottolinea che negare l’agevolazione in questi casi produrrebbe un disincentivo alla mobilità lavorativa e contribuirebbe a mantenere i lavoratori in CIGS, con aggravio per la relativa gestione, in contrasto con gli obiettivi della disciplina.
Indicazioni operative per le sedi
La circolare invita le sedi a tenere conto delle indicazioni ministeriali nel definire le situazioni descritte nella lettera di chiarimenti, in particolare quelle richiamate nel secondo periodo del testo trascritto. In sostanza, il beneficio della contribuzione ridotta va riconosciuto anche alle aziende accipienti non siderurgiche nelle fattispecie illustrate, purché rientrino nella logica di reimpiego dei lavoratori siderurgici eccedentari.
Contributo del 15% della retribuzione per le imprese del Mezzogiorno
La circolare affronta infine il tema del contributo previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 120/1989, pari al 15% della retribuzione, a favore delle imprese che abbiano titolo agli sgravi previsti dal T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno.
Poiché non sono ancora pervenute indicazioni ministeriali sui criteri di quantificazione ed erogazione del contributo, non è possibile sciogliere la riserva già formulata nella circolare dell’11 dicembre 1989, n. 260. Di conseguenza, al momento, si deve ancora sospendere l’erogazione del contributo in questione.
Punti principali
Agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori siderurgici in CIGS
L’art. 3, comma 2, del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, prevede che i datori di lavoro diversi dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale corrispondano all’INPS, per i lavoratori siderurgici in CIGS assunti, una contribuzione ridotta pari a quella dovuta per gli apprendisti, per un periodo massimo di 36 mesi.
Chiarimento ministeriale sulla spettanza del beneficio
Il Ministero ritiene che una lettura letterale, limitata ai soli lavoratori ancora formalmente fruitori del trattamento CIG al momento dell’assunzione, sarebbe troppo restrittiva e contraria alla finalità della legge n. 181/1989, volta a favorire il reimpiego dei lavoratori siderurgici eccedentari presso imprese di altri settori.
Assunzioni dopo periodo di prova o stage
Il chiarimento riguarda anche i casi in cui i lavoratori siano stati richiamati per un breve periodo di prova, stage di apprendimento o preinserimento presso l’azienda accipiente non siderurgica, con l’obiettivo di addestrarli per mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. In tali situazioni il beneficio della contribuzione ridotta spetta comunque all’azienda accipiente.
Indicazioni operative per le sedi INPS
Le sedi devono tener conto delle indicazioni ministeriali nel definire le situazioni descritte, in particolare quelle richiamate nel secondo periodo della lettera ministeriale trascritta, al fine di riconoscere correttamente il beneficio contributivo.
Contributo del 15% per le imprese del Mezzogiorno
Per il contributo previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 120/1989, pari al 15% della retribuzione e destinato alle imprese aventi titolo agli sgravi del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, la circolare conferma la sospensione dell’erogazione. La sospensione deriva dall’assenza di indicazioni ministeriali sui criteri di quantificazione ed erogazione, già oggetto di riserva nella circolare 11 dicembre 1989, n. 260.
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