Circolare numero 243 del 21-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento dei prontuari INPS in relazione alla nuova misura dell'interesse di dilazione e differimento fissata dal D.M. 1 agosto 1990, pubblicato il 10 agosto 1990, e alla successiva rettifica introdotta dal D.M. 3 agosto 1990, pubblicato il 22 agosto 1990. Vengono indicati gli effetti temporali dei due decreti su rateazioni, differimenti e calcolo delle sanzioni civili, con distinzione tra le diverse date di decorrenza e le casistiche interessate. La disciplina del 1 agosto 1990 ha natura transitoria, perché superata quasi subito dal decreto del 3 agosto 1990, che fissa il tasso al 25% e aggiorna anche le aliquote delle sanzioni civili.
Nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento per i debiti contributivi
Nuova misura dell'interesse di dilazione e di differimento
La circolare INPS illustra l'aggiornamento dei tassi applicabili alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e al calcolo delle sanzioni civili, a seguito di due decreti ministeriali emanati nel mese di agosto 1990. Il documento, oltre a richiamare i riferimenti normativi, distingue puntualmente gli effetti del decreto del 1 agosto 1990 da quelli del successivo decreto del 3 agosto 1990, evidenziando che il primo ha avuto portata solo transitoria.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina trova fondamento nell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che stabilisce che l'interesse di differimento e di dilazione per la rateizzazione dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali è pari al tasso degli interessi attivi previsto dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, con determinazione demandata a decreto ministeriale. Successivamente, l'art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha elevato la maggiorazione da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
D.M. 1 agosto 1990 e primo aggiornamento del tasso
Il decreto del 1 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990, ha fissato l'interesse di differimento e di dilazione nella misura del 25,25% per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. La misura è stata determinata prendendo a base il prime rate del 13,25% allora applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente.
La circolare chiarisce che, in applicazione di tale decreto:
- le rateazioni deliberate dal 10 agosto 1990 devono essere calcolate al tasso del 25,25% con effetto da quella data;
- le rateazioni già definite con delibere anteriori al 10 agosto 1990, anche se ancora da notificare o perfezionare, restano disciplinate dal precedente tasso;
- per il periodo interessato non risultano comunque rateazioni concesse dal Comitato esecutivo.
Effetti sulle sanzioni civili
L'incremento del tasso di dilazione comporta anche l'adeguamento delle sanzioni civili secondo i criteri dell'art. 4, comma 1, del D.L. 536/1987, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. In base al primo decreto:
- per le inadempienze di cui al punto a) dell'art. 4, comma 1, la sanzione è pari al tasso di dilazione aumentato di cinque punti, quindi 30,25%;
- per le inadempienze di cui al punto b), la sanzione è pari al tasso di dilazione, quindi 25,25%.
La circolare precisa tuttavia che tale regime è di durata limitata, poiché è intervenuto un ulteriore decreto ministeriale con decorrenza successiva.
D.M. 3 agosto 1990 e nuovo tasso del 25%
Con decreto del 3 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1990, il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione è stato ulteriormente ridotto al 25%, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto. Per le rateazioni deliberate dal 22 agosto 1990 il calcolo deve quindi essere effettuato sulla base del 25%.
La circolare specifica inoltre che, per il periodo antecedente il piano di ammortamento, l'interesse dovuto deve essere determinato applicando le diverse misure via via vigenti nel tempo.
Piani di ammortamento provvisori e prime rate al 13%
Per i piani di ammortamento provvisori relativi ai primi sei mesi di decorrenza della rateazione, previsti dalla delibera consiliare n. 219 del 9 dicembre 1988 e riferiti ai soggetti che avevano richiesto al CIPI la riduzione del tasso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 537/1981, il tasso applicabile è il 13%, corrispondente alla misura del prime rate accertata dal decreto del 3 agosto 1990.
Anche questo regime si applica alle rateazioni deliberate dopo il 21 agosto 1990.
Differimenti del versamento contributivo
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 25% si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 1990.
Sanzioni civili dopo il 22 agosto 1990
Il nuovo tasso del 25% determina un ulteriore aggiornamento delle sanzioni civili, sempre secondo i criteri dell'art. 4, comma 1, del D.L. 536/1987. Le aliquote da applicare dal 22 agosto 1990 sono quindi:
- 30% per le inadempienze previste al punto a);
- 25% per le inadempienze previste al punto b).
La circolare ribadisce che tali aliquote si applicano dal 22 agosto 1990 a prescindere dal periodo contributivo cui l'inadempienza si riferisce.
Rinvii ai prontuari e istruzioni operative
Per l'applicazione pratica, la circolare rinvia ai prontuari già allegati alle circolari n. 51003 RCV/77 del 3 maggio 1983 e n. 51073 RCV/26 del 5 febbraio 1987 per gli interessi di dilazione al 25% e al 13%, nonché al prontuario allegato alla circolare n. 50444 del 27 agosto 1985 per le sanzioni civili al 30%. Viene infine annunciato l'invio, quanto prima possibile, degli ulteriori prontuari necessari.
Punti principali
Aggiornamento dei prontuari e contesto della comunicazione
L'INPS invia le tavole dei prontuari ricalcolate sulla base del tasso del 25,25% per l'interesse di dilazione, del 30,25% per le sanzioni civili e del 13,25% quale misura del prime rate per i piani di ammortamento previsti dalla delibera consiliare n. 219 del 9 dicembre 1988. La comunicazione precisa però che tale assetto ha valore transitorio, poiché è intervenuta una successiva variazione del tasso di interesse di dilazione al 25%.
D.M. 1 agosto 1990: tasso del 25,25%
Il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella G.U. n. 186 del 10 agosto 1990, fissa l'interesse di differimento e di dilazione nella misura del 25,25% per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge. La misura deriva dall'applicazione dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981, come integrato dall'art. 2, comma 12, del D.L. n. 338/1989, assumendo come base il prime rate del 13,25%.
Effetti del primo decreto sulle rateazioni e sui piani di ammortamento
Per le rateazioni deliberate dal 10 agosto 1990, l'interesse di dilazione va calcolato al 25,25% con effetto da tale data. Le rateazioni già definite con delibere anteriori al 10 agosto 1990, anche se in corso di notifica o perfezionamento, restano invece regolate dal precedente tasso. La circolare osserva che nel periodo interessato il C.E. non aveva comunque concesso rateazioni.
Adeguamento delle sanzioni civili al 25,25%
In conseguenza del nuovo tasso di dilazione, le sanzioni civili vengono adeguate ai criteri dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988. Per le inadempienze di cui al punto a), la sanzione è pari al tasso di dilazione maggiorato di cinque punti, quindi 30,25%; per le inadempienze di cui al punto b), la sanzione coincide con il tasso di dilazione, quindi 25,25%. Anche questa disciplina è però destinata a breve durata per effetto del decreto successivo.
D.M. 3 agosto 1990: tasso del 25%
Con decreto del 3 agosto 1990, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 1990, i Ministri competenti fissano il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione al 25%, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto. La circolare chiarisce che, per le rateazioni deliberate dal 22 agosto 1990, l'interesse va calcolato al 25%, mentre per il periodo precedente al piano di ammortamento occorre applicare le misure vigenti nel tempo.
Prime rate del 13% e piani di ammortamento provvisori
Per i piani di ammortamento provvisori relativi ai primi sei mesi di decorrenza della rateazione, previsti dalla delibera consiliare n. 219 del 9 dicembre 1988 e riferiti ai soggetti che avevano chiesto al CIPI la riduzione del tasso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 537/1981, il tasso da applicare è il 13%, corrispondente alla misura del prime rate accertata dal decreto. Anche questa disposizione si applica alle rateazioni deliberate dopo il 21 agosto 1990.
Differimenti del termine di versamento dei contributi
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 1990.
Nuove aliquote delle sanzioni civili dal 22 agosto 1990
Per effetto del tasso del 25%, le sanzioni civili vengono nuovamente adeguate: per le inadempienze di cui al punto a) dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 536/1987 la misura è il 30%; per le inadempienze di cui al punto b) la misura è il 25%. Le nuove aliquote si applicano dal 22 agosto 1990, indipendentemente dal periodo contributivo cui si riferisce l'inadempienza.
Rinvii ai prontuari e documentazione applicativa
La circolare rinvia, per gli interessi di dilazione al tasso del 25% e del 13%, ai prontuari allegati alle circolari n. 51003 RCV/77 del 3 maggio 1983 e n. 51073 RCV/26 del 5 febbraio 1987. Per le sanzioni civili al 30% rinvia al prontuario allegato alla circolare n. 50444 del 27 agosto 1985, riservandosi l'invio di ulteriori prontuari appena possibile.
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