Ordinanza n. 178/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con cui ATS Brianza e Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti alla società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel corso dell’esercizio 2022, fra cui, in particolare: i) il Decreto di ATS Brianza n. 344 in data 25 agosto 2023 (doc. 1), nella parte in cui provvede alla determinazione del finanziato ambulatoriale da riconoscere alla ricorrente quanto alle prestazioni erogate sia a favore dei pazienti lombardi, sia a favore dei pazienti residenti in altre regioni; ii) la nota della ATS Brianza Prot. n. 0066417/23 in data 25 agosto 2023, con la quale la ATS ha comunicato alla Policlinico di Monza gli importi liquidati a saldo dell’attività ambulatoriale 2022, chiedendo l’emissione delle relative fatture (doc. 2); iii) il decreto regionale n. 6983 in data 12 maggio 2023, recante “Assegnazione definitiva alle Agenzia di tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” (di contenuto ignoto all’ente ricorrente e della cui adozione quest’ultima è venuta a conoscenza con il Decreto della ATS Brianza n. 344 in data 25 agosto 2023); - di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, per quanto occorrer possa, la D.G.R. della Lombardia n. XI/6387 in data 16 maggio 2022 (recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”), nella parte in cui le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 vadano intese, quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture sanitarie oltre che a quella relativa ai singoli budget di struttura assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, così duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni e/o applicandole anche a prestazioni ad esse non soggette (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di validazione, determinazione e liquidazione del finanziamento per prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel 2022, inclusi il decreto di ATS Brianza n. 344 del 25 agosto 2023 e gli atti regionali presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui ATS Brianza e Regione Lombardia hanno determinato e liquidato gli importi spettanti per le prestazioni ambulatoriali erogate nel 2022, contestando in particolare l'applicazione di abbattimenti o regressioni sia alla produzione complessiva sia ai singoli budget relativi ai pazienti lombardi ed extraregionali, con conseguente duplicazione delle riduzioni e applicazione delle stesse anche a prestazioni non soggette. Il testo dell'ordinanza non riporta ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, con aggiornamento della situazione e indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti, se permanga l'interesse alla decisione e se sia necessaria ulteriore istruttoria; l'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite la Segreteria, nelle forme del PAT. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valorizzazione processuale dell'inerzia della parte onerata di chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione; l'ordinanza avverte che tale conseguenza potrà derivare dall'inerzia rispetto all'incombente istruttorio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione sostanziale e processuale, precisando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, mentre l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione pertinente.
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