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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di accertamento - Atto impositivo sottoscritto da funzionario capo area, delegato dal dirigente di sede - Legittimità - Condizioni - Costi deducibili - Onere della prova - Necessità - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso perché sottoscritto da un funzionario capo area delegato dal dirigente di sede, sostenendo quindi l’assenza di una valida sottoscrizione. Ha inoltre contestato la ripresa fiscale relativa a costi e oneri dedotti, ritenendoli inerenti e imputabili all’attività d’impresa.

La decisione

La sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario non dirigente è stata ritenuta legittima, purché il funzionario sia stato validamente delegato dal capo dell’ufficio. L’art. 42 del d.P.R. 600/1973 non richiede infatti che il delegato abbia qualifica dirigenziale, essendo sufficiente che appartenga alla carriera direttiva e agisca nell’ambito della delega ricevuta. Quanto ai costi dedotti, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza dei relativi presupposti, la loro effettività, inerenza e diretta imputazione all’attività produttiva di ricavi. La contestazione è stata pertanto respinta nei profili richiamati.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’atto deve essere sottoscritto dal "capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

    La norma consente la delega della sottoscrizione dell’atto impositivo a un dipendente appartenente alla carriera direttiva, senza richiedere necessariamente il possesso della qualifica dirigenziale. La delega può riguardare anche il singolo atto e la sua invalidità non deriva dal solo fatto che il delegato non sia dirigente.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Nella disciplina previgente dell’imposizione sui redditi, l’onere di provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili gravava sul contribuente.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

    Anche nell’ambito della disciplina previgente del reddito d’impresa, il contribuente doveva dimostrare l’effettività, l’inerenza e l’imputazione dei costi all’attività produttiva.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettiva sostenibilità, dell’inerenza all’attività d’impresa e della diretta imputazione alla produzione di ricavi.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto di essere sottoscritto da un funzionario non dirigente: occorre verificare l’esistenza e l’adeguatezza della delega conferita dal capo dell’ufficio.
  • La delega prevista dall’art. 42 del d.P.R. 600/1973 riguarda la legittimazione alla sottoscrizione del singolo atto e non richiede necessariamente l’attribuzione di funzioni dirigenziali al delegato.
  • Chi deduce costi d’impresa deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrarne effettività, inerenza, competenza e collegamento con l’attività produttiva di ricavi.
  • La mera contabilizzazione o fatturazione di un costo non è, di per sé, sufficiente a provarne la deducibilità quando l’Amministrazione finanziaria ne contesti l’inerenza o l’effettiva riferibilità all’attività d’impresa.

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