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Ordinanza

Ordinanza n. 2455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6230/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di compatibilità ambientale negativo n. 573 del 29 settembre 2025, relativo al progetto di un impianto eolico da 60 MW nei Comuni di Cellere e Valentano, e sentenza del TAR Lazio n. 6230/2026 di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di compatibilità ambientale negativa, adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della Cultura, concernente un progetto eolico composto da dieci aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 6 MW, e dalle relative opere di connessione alla rete nazionale. In appello è stata proposta istanza cautelare incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. L'appellante ha prospettato, in particolare, il tema della bancabilità del progetto e un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza e dal mantenimento del diniego ambientale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la bancabilità del progetto e il periculum in mora prospettato dall'appellante non fossero adeguatamente provati. Inoltre, il danno allegato è stato qualificato come prevalentemente patrimoniale e, pertanto, eventualmente suscettibile di ristoro per equivalente, con conseguente insussistenza di un pregiudizio cautelare irreparabile adeguatamente dimostrato. L'ordinanza non definisce l'appello nel merito e non esprime una valutazione conclusiva sulla legittimità del decreto di compatibilità ambientale negativa o sulla sentenza impugnata. In ragione della complessità della fattispecie, le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'insufficiente prova del periculum in mora e per la natura prevalentemente patrimoniale del danno prospettato.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il periculum in mora deve essere adeguatamente provato; la mera allegazione di pregiudizi economici o di problemi di bancabilità non è sufficiente senza una dimostrazione concreta della gravità e irreparabilità del danno.
  • Il danno prevalentemente patrimoniale, quando sia astrattamente suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola un pregiudizio cautelare irreparabile idoneo a giustificare la sospensione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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