Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6519/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio (12/08/2019, vittima Zajmo Cizmic) e ridotto in appello la pena a quattro anni. Il ricorso solleva quattro motivi: (1) erronea utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa e di suoi connazionali invocate in violazione degli artt. 63 e 191 c.p.p. e dell'art. 64 c.p.p., con richiesta subordinata di rimessione alle Sezioni Unite sull'utilizzabilità erga omnes di dichiarazioni rese da soggetti che siano nella posizione sostanziale di indagati di reato connesso; (2) vizio di motivazione con riferimento all'inattendibilità delle dichiarazioni del teste Iulian Cristea, alla luce di videoregistrazioni; (3) omessa motivazione sulla determinazione di una pena base elevata; (4) violazione dell'art. 62-bis c.p. pen. per il diniego delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale positivo e le modalità dell'aggressione subita.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva la genericità dell'impugnazione: la difesa non ha indicato quali atti specifici fossero viziati né l'incidenza decisiva di tali dichiarazioni sul complessivo compendio probatorio; inoltre la sentenza di merito si fonda anche su videoregistrazioni che individuano il ricorrente come autore dell'accoltellamento. Sul secondo motivo il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito senza confutare le spiegazioni della sentenza d'appello. Il terzo e quarto motivo sono ritenuti richieste di riesame del merito o meri apprezzamenti non idonei in cassazione. È quindi confermata l'impossibilità di esaminare le questioni nel merito, dichiarato l'inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte rileva che l'eccezione di inutilizzabilità richiede indicazione puntuale degli atti viziati e della loro incidenza sul giudizio di merito, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa insieme all'art. 63; la Corte osserva che la doglianza deve specificare i singoli atti e la loro rilevanza per il decisum, altrimenti non può essere esaminata in cassazione.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Citato come norma che disciplina le garanzie per l'audizione di persone che possano avere posizioni di responsabilità; la Corte verifica le allegazioni e rileva che, secondo la documentazione prodotta, non tutte le persone audite si trovavano nella medesima posizione, con esito che non giustifica l'automatica inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato rispetto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il diniego delle attenuanti deve essere adeguatamente motivato e che la parte che contesta il diniego deve confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della decisione, cosa che nel caso non è avvenuta.

Massime di principio

  • In cassazione le questioni relative all'inutilizzabilità di singole dichiarazioni richiedono che la parte indichi con precisione gli atti viziati e dimostri la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio; la genericità rende il motivo inammissibile.
  • Le valutazioni sulla credibilità dei testimoni e sull'apprezzamento delle prove (anche videocamera) sono in linea di principio devolute al giudice di merito; la cassazione non sostituisce il suo giudizio con valutazioni di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • La presenza di videoregistrazioni o altre evidenze oggettive che identificano l'autore di un fatto rafforza la resilienza della decisione di merito rispetto a censure basate solo sulla voce di testimoni.
  • La doglianza sulla determinazione della pena (quantificazione della pena base o riconoscimento delle attenuanti) richiede un'analisi che confronti le motivazioni del giudice; la mera richiesta di riconsiderazione della misura senza dimostrare vizi motivazionali é inammissibile.
  • Quando si propongono questioni di diritto di rilievo generale (es. utilizzabilità "erga omnes" di dichiarazioni rese da soggetti in posizione sostanziale di indagato), è necessario formulare il motivo con specificità e fornire elementi che giustifichino la rilevanza della questione per l'esito del processo, altrimenti la Corte di cassazione non procederà all'esame di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.