Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46741/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della sospensione condizionale della pena, disponendo nuovo giudizio su tale punto dinanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello denunciando: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (motivo non riproposto in appello); 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) l'eccessiva severità della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. La Cassazione rileva che la prima doglianza non era stata dedotta in appello e risulta quindi inammissibile; valuta legittima la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la riforma dell'art. 62-bis e la necessità di elementi positivi; accoglie invece il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale perché la Corte d'appello non si è pronunciata sul punto e non ha formulato un giudizio prognostico utile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamata come causa di non punibilità che il ricorrente denunciava non applicata; la Corte osserva che la questione non è stata dedotta in appello e pertanto è inammissibile in cassazione.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Principio per cui i motivi non dedotti in appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione; motivo relativo all'art. 131-bis dichiarato inammissibile sulla base di questa norma.

  • art. 62-bis c.p. (riforma d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. l. 24 luglio 2008, n. 125)

    Dopo la riforma non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza per ottenere la diminuente delle attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negare le attenuanti in assenza di elementi positivi della personalità o di comportamenti di segno favorevole.

  • art. 114 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente come fonte di attenuante; la Cassazione registra l'impugnazione ma conferma che il giudice di merito ha motivato il diniego richiamando circostanze di gravità e assenza di elementi positivi.

  • art. 163 c.p.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena: la mancata pronuncia della Corte d'appello su una specifica richiesta di sospensione condizionale, senza un giudizio prognostico utilizzabile in sede di legittimità, determina annullamento con rinvio per consentire la valutazione corretta del beneficio.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (la parte confermata della sentenza impugnata).

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere doglianze nuove rispetto a quelle formulate in appello: questioni non sollevate in appello risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle se mancano elementi positivi della personalità o fatti di segno favorevole.
  • Il giudice d'appello deve esprimersi espressamente e motivatamente su richieste specifiche di benefici (es. sospensione condizionale della pena); l'omissione di una pronuncia su tale richiesta, quando manca un giudizio prognostico utilizzabile in cassazione, comporta annullamento con rinvio.
  • La conferma dell'affermazione di responsabilità in cassazione può essere dichiarata irrevocabile anche se la sentenza viene annullata solo su questioni limitate (la parte non annullata rimane definitiva).
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti o benefici è importante formulare richieste specifiche e circostanziate in sede di appello, con riferimenti fattuali che obblighino il giudice a confrontarsi e motivare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.