Sentenza del 16/07/2019 n. 4318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Definizione - Impugnazione - Appello - Udienza - Omesso avviso della udienza all'Ufficio - Art. 101 c.p.c - Applicazione - Rimessione al primo giudice - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di appello è stata considerata inutiliter data, cioè priva di validità processuale, perché emessa senza il contraddittorio dell’Ufficio. È stata ritenuta necessaria la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., affinché il giudizio fosse rinnovato nel rispetto delle garanzie processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio, pur essendosi costituito tardivamente, non aveva ricevuto l’avviso dell’udienza di appello. La decisione è stata quindi pronunciata senza garantire il contraddittorio nei suoi confronti, in violazione dell’art. 101 c.p.c., applicabile al processo tributario. La tardività della costituzione non elimina il diritto della parte costituita a essere informata dell’udienza e a partecipare al giudizio.
Norme richiamate
Art. 101 c.p.c.
Principio del contraddittorio
La decisione non può essere validamente pronunciata senza che tutte le parti costituite siano state poste in condizione di conoscere l’udienza e di partecipare al giudizio. La costituzione tardiva non esclude tale garanzia.
Art. 354 c.p.c.
Quando il giudizio di appello si è svolto con una violazione processuale che ha impedito il contraddittorio, la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del procedimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omesso avviso dell’udienza a una parte costituita viola il contraddittorio anche se la costituzione è avvenuta tardivamente.
- Una sentenza d’appello pronunciata senza la partecipazione, o almeno la possibilità di partecipazione, di una parte regolarmente costituita è processualmente invalida.
- La violazione del contraddittorio non comporta soltanto la correzione della decisione, ma può rendere necessaria la rimessione della causa al giudice di primo grado.
- La parte che eccepisce l’omesso avviso deve dimostrare, in concreto, la propria costituzione e la mancata comunicazione dell’udienza; verificati tali presupposti, la decisione adottata senza contraddittorio non può normalmente essere mantenuta.
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