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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, - della delibera del Direttore Generale dell'ASL NAPOLI NORD 2 n. 1663 dell'11 settembre 2025 “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi"- ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023, comunicata in data 12 settembre 2025, unicamente a quanto riferibile al lotto 94, con la quale l'Amministrazione resistente ha allegato il verbale della Commissione di Gara dal quale si è evinta l'esclusione della Medifor S.r.l. con riguardo al lotto 94 unica partecipante alla competizione del medesimo lotto; - dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento al verbale dell'8 maggio 2025 relativo alla valutazione della presunta offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - della comunicazione della Asl Napoli Nord 2 del 7 novembre 2025, con la quale ha rappresentato la motivazione della esclusione richiesta dalla società Medifor Srl in data 9 ottobre 2025; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile con particolare riguardo alla mancata comunicazione dell'esclusione ai sensi del relativo disciplinare di gara. Con conseguente condanna al risarcimento del danno Ai sensi dell'art. 124 c.p.a. a fronte dell'illegittima aggiudicazione definitiva e della illegittima esclusione della società Medifor Srl, con la declaratoria della esecuzione in forma specifica, con la riapertura della procedura ai fini della valutazione dell'offerta economica non effettuata, stante peraltro la mancata presenza di altri concorrenti; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;

Giustizia amministrativa202506945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell'impresa dal lotto 94 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici, unitamente agli atti di gara e alla successiva comunicazione delle ragioni dell'esclusione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera della Direzione generale dell'ASL relativa alla procedura aperta per un accordo quadro plurimo di fornitura di dispositivi medici, limitatamente al lotto 94, nonché i verbali della commissione di gara, con particolare riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, e la successiva comunicazione dell'amministrazione recante le ragioni dell'esclusione. Ha contestato anche la mancata comunicazione dell'esclusione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica mediante riapertura della procedura e valutazione dell'offerta economica oppure, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione non poteva qualificarsi come rinuncia rituale al giudizio, poiché non era stata notificata alle altre parti nei termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, essa costituiva argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti e le domande risarcitorie o reintegratorie. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    almeno 10 giorni prima dell'udienza

    La rinuncia rituale al giudizio deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza, la dichiarazione non produce gli effetti della rinuncia rituale, ma può essere valutata quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica o di risarcimento per equivalente conseguente all'illegittima esclusione dalla gara; la domanda non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non integra una rinuncia rituale, ma può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti del processo emerga il venir meno dell'interesse del ricorrente alla definizione nel merito della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità e le domande consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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