Cassazione Penale, Sentenza n. 40478/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato ad Antonio Rossini la pena sostitutiva della detenzione domiciliare in sostituzione di una pena detentiva (3 anni e 4 mesi) inflitta per concorso in estorsione aggravata. Il motivo unico denunciava l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.59, lett. d), della legge n.689/1981 (come modificata), che vieta l'applicazione delle pene sostitutive ai condannati per reati ricompresi nell'art.4-bis "Ord. pen." salvo il riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art.323-bis cod. pen.; poiché Rossini è stato condannato per estorsione aggravata (rientrante tra i reati dell'art.4-bis) e tale attenuante non era riconosciuta, secondo il ricorrente il giudice dell'esecuzione non poteva concedere la pena sostitutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio. Il Collegio ha ritenuto che, pur con l'introduzione delle disposizioni sul potenziamento delle pene sostitutive (art.20-bis cod. pen. e art.545-bis cod. proc. pen.) e la disciplina transitoria (art.95 d.lgs.150/2022), vada comunque applicata la disciplina del capo III della legge n.689/1981, comprese le ipotesi di esclusione ex art.59 lett. d). Poiché la preclusione prevista dall'art.59 lett. d) è configurabile anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e non ricorre nel caso concreto il presupposto dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art.323-bis, il giudice dell'esecuzione non poteva concedere la pena sostitutiva. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n.689 (Capo III)
art.5, art.58, art.59 lett. d), art.53 e ss.
La disciplina delle pene sostitutive e delle esclusioni (art.59 lett. d) è applicabile anche in sede esecutiva e, se sussiste la causa di esclusione prevista, esclude l'accesso al beneficio; il giudice deve motivare secondo i parametri discrezionali di cui ad art.58.
d.lgs. 11 settembre 2022, n.150
art.1 (introduzione art.20-bis cod. pen.), art.31 (introduzione art.545-bis cod. proc. pen.), art.95
Ha introdotto la possibilità di prevedere pene sostitutive già in fase di cognizione e una disciplina transitoria (art.95) che rende applicabili, se più favorevoli, alcune norme del capo III della legge 689/1981 ai procedimenti pendenti, senza però incidere sulle cause di esclusione previste dall'art.59.
codice penale
art.20-bis, art.323-bis secondo comma
Art.20-bis individua i limiti di pena per l'applicabilità delle pene sostitutive; l'attenuante speciale di cui all'art.323-bis, comma 2, se riconosciuta, può rendere possibile l'ammissione al beneficio anche per reati altrimenti esclusi.
codice di procedura penale
Art.545-bis disciplina la procedura in sede di cognizione per proporre e applicare pene sostitutive; art.666 consente la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata dal P.M.
assetto penitenziario / ordinamento penitenziario
Indica l'elenco dei reati di particolare gravità la cui commissione può determinare l'esclusione da certi benefici, e quindi costituisce riferimento per l'art.59 lett. d) della legge n.689/1981.
Massime di principio
- Se il condannato è stato riconosciuto colpevole per un reato ricompreso nell'art.4-bis (o altra norma che esclude il beneficio) e non è stato riconosciuto l'eventuale attenuante speciale prevista (art.323-bis, 2° comma), l'accesso alle pene sostitutive è precluso: il giudice dell'esecuzione non può concederle.
- Le disposizioni transitorie che estendono soggetti o procedimenti non aboliscano di per sé le cause normative di esclusione: va verificata separatamente l'applicabilità delle esclusioni previste dalla legge n.689/1981 anche ai procedimenti pendenti.
- Il giudice (sia in cognizione sia in esecuzione) deve motivare esplicitamente la sussistenza o meno delle condizioni soggettive e oggettive previste dagli artt.58 e 59 della legge n.689/1981 quando valuta l'ammissione alle pene sostitutive.
- Una questione costituzionale sull'esclusione delle pene sostitutive per reati gravi è difficilmente accoglibile: il legislatore può prevedere limiti oggettivi all'accesso a misure alternative per reati di particolare allarme sociale, purché il divieto sia ragionevolmente motivato.
- In caso di illegittima applicazione della pena sostitutiva dall'ufficio esecutivo, il Pubblico Ministero può impugnare e ottenere la sospensione dell'esecuzione; la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio quando l'istanza risulti inammissibile per effetto dell'esclusione normativa.
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