Cassazione Civile, Sentenza n. 5075/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro (Università "Suor Orsola Benincasa") su somme erogate per lavoro straordinario e incrementi di produttività per gli anni 2010-2011, sostenendo che tali somme dovessero beneficiare della tassazione agevolata prevista dall'art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93 (conv. legge 24 luglio 2008, n. 126). L'Agenzia ha negato il rimborso; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, la CTR lo aveva invece rigettato ritenendo l'università un "ente pubblico non economico" e dunque esclusa dalla detassazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 d.l. n. 93/2008, sostenendo che l'ateneo fosse da considerare ente privatistico e quindi destinatario della misura agevolativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 2 d.l. n. 93/2008 introduca un'agevolazione strettamente collegata a erogazioni effettuate da datori di lavoro che svolgono attività economica rivolta al mercato e finalizzata alla produzione di utili e competitività; perciò la norma si applica solo al settore privato. L'Università "Suor Orsola Benincasa", pur essendo un'università privata legalmente riconosciuta, è qualificata, alla luce della giurisprudenza e delle peculiarità di controllo e finanziamento, come ente pubblico non economico e non svolge attività diretta alla produzione di utili/competitività nei termini richiesti dalla norma. Inoltre la Corte costituzionale (sent. n. 153/2017) ha chiarito che la detassazione mira a promuovere la competitività aziendale e quindi richiede un concreto riferimento all'attività economica. Sulla base di ciò, la Corte ha confermato la decisione della CTR e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 700,00) oltre agli oneri connessi.
Norme richiamate
d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (art. 2)
introduzione, per il periodo 1/7/2008-31/12/2008, di un'imposta sostitutiva del 10% (entro il limite complessivo di €3.000 lordi) sulle somme erogate a titolo di straordinario, lavoro supplementare e incrementi di produttività; applicazione limitata al settore privato e a redditi da lavoro dipendente non superiori a €30.000 nel 2007
La norma agevolativa si riferisce esclusivamente a somme erogate da datori di lavoro che svolgono attività economica rivolta al mercato e finalizzata alla produzione di utili/competitività; pertanto non si applica ai dipendenti di enti pubblici non economici
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1, comma 2)
Criterio di riferimento per individuare le pubbliche amministrazioni i cui dipendenti sono esclusi dall'applicazione dell'agevolazione
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592
Normativa richiamata per la disciplina delle università libere/riconosciute; utilizzata nella qualificazione giuridica dell'ateneo
legge 29 luglio 1991, n. 243
Ulteriore riferimento normativo sulle università private legalmente riconosciute e sul loro inquadramento giuridico
Costitutional Court, sentenza n. 153/2017
la detassazione è collegata a somme correlate a incrementi di produttività ... evocando la necessità di una stretta connessione tra l'agevolazione e l'esercizio da parte del datore di lavoro di un'attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili
Chiarisce il criterio sostanziale: agevolazione volta a promuovere la competitività delle imprese e quindi applicabile solo a soggetti che svolgono effettiva attività economica di mercato
Consiglio di Stato, sentenza n. 3043/2016
Richiama la possibilità che enti privatizzati o riconosciuti possano avere nature giuridiche miste: la qualificazione può variare a seconda della materia o dell'atto considerato, ma ciò non muta la conclusione nel caso concreto in cui la natura pubblicistica prevalga per i profili rilevanti
Cassazione, sez. U., 5 marzo 1996, n. 1733
Precedente citato che aveva già qualificato l'Università "Suor Orsola Benincasa" nella sfera della giurisdizione esclusiva amministrativa, contribuendo alla qualificazione di ente pubblico non economico
art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Norma invocata come motivo di cassazione (violazione di legge)
Massime di principio
- L'agevolazione prevista dall'art. 2 d.l. n. 93/2008 si applica solo alle somme erogate da datori di lavoro che svolgono un'attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili/competitività: i dipendenti di enti pubblici non economici sono esclusi.
- La qualificazione giuridica del datore di lavoro (pubblico non economico vs. privato economico) è determinante: occorre valutare statuto, controlli, fonti di finanziamento e finalità dell'attività per stabilire se l'ente eserciti effettiva attività economica di mercato.
- Per enti "ibridi" o riconosciuti privatisticamente (es. università legalmente riconosciute) è necessario un esame sostanziale: talune attività possono essere soggette a regimi diversi a seconda della natura dell'atto, ma la presenza di controlli pubblici e finalità non lucrative può escludere l'agevolazione.
- Il contribuente che pretende la detassazione ha l'onere di dimostrare che il datore di lavoro soddisfa i requisiti previsti dalla norma (prove documentali su natura dell'ente, attività economica, rapporti finanziari e finalità).
- Occorre tenere conto dei limiti temporali e soggettivi dell'agevolazione (periodo sperimentale indicato dalla norma e limiti reddituali previsti, es. €30.000 nel 2007).
- Gli orientamenti costituzionali e di giurisprudenza amministrativa sono fondamentali per interpretare il criterio sostanziale di collegamento tra agevolazione fiscale e competitività aziendale: verificare queste decisioni se si discute l'applicazione della norma.
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