Ordinanza n. 878/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento a firma del Capo Settore UTC del comune di Boscoreale prot.n. 456 del 11.01.1999 con il quale si revoca (rectius si annulla) la concessione edilizia n. 33 del 28.10.1998, nonché di ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale, tra cui il provvedimento di sospensione dei lavori prot.n. 28894 del 2.12.98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca, rectius annullamento, della concessione edilizia n. 33 del 28 ottobre 1998, nonché ordine di sospensione dei lavori
Esito
La controversia
La proprietaria del fondo aveva impugnato il provvedimento comunale dell’11 gennaio 1999 con cui era stata revocata, secondo la qualificazione formale dell’atto, la concessione edilizia rilasciata il 28 ottobre 1998, unitamente agli atti connessi e all’ordine di sospensione dei lavori del 2 dicembre 1998. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza del 26 maggio 1999, aveva ordinato al Comune di riesaminare il provvedimento alla luce dei motivi di ricorso. Dopo la dichiarazione di perenzione e la successiva opposizione accolta dall’erede della ricorrente originaria, la ricorrente in riassunzione ha dedotto che il Comune non avrebbe eseguito il riesame. Ha inoltre rappresentato che, in un caso analogo e per le medesime ragioni, l’Amministrazione avrebbe annullato un provvedimento di revoca relativo a particelle contigue o comunque a una fattispecie sovrapponibile, come risultante dal provvedimento comunale n. 1442 del 16 aprile 2002.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie, ha ordinato al Comune di Boscoreale di depositare una dettagliata relazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, sull’eventuale intervenuto riesame del provvedimento impugnato e sull’adozione di analoghi provvedimenti di autotutela in casi sovrapponibili o relativi a particelle contigue. Il rinvio è stato disposto all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026. L’ordinanza evidenzia inoltre che il Comune, dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza, non ha depositato memorie né documenti.
Massime di principio
- Quando la decisione di un ricorso dipende dall’accertamento dell’eventuale riesame dell’atto impugnato e dall’esistenza di provvedimenti di autotutela adottati dall’amministrazione in fattispecie analoghe, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata su tali circostanze e rinviare la causa per il prosieguo.
- L’amministrazione destinataria di un ordine giudiziale di riesame deve fornire al giudice elementi documentali e informativi sull’avvenuta o mancata riedizione del potere, quando tale circostanza sia rilevante ai fini della decisione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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